Il DM 4 luglio 2000 del Ministero Trasporti, statuisce quelli che sono i casi di esenzione con riferimento alla nomina del Consulente ADR per le aziende che si occupano di trasporto e operazioni connesse al trasporto (carico, scarico e movimentazione) di merci pericolose.
I requisiti per poter usufruire di questa agevolazione sono:
A) effettuare sempre, esclusivamente, trasporti in esenzione parziale e/o totale (vedere anche art. 3, comma 6, lettera ‘a’ – D.Lgs. 40/2000);
B) effettuare trasporti in colli od alla rinfusa, in ambito nazionale, di materie od oggetti ai quali è associato il riconoscimento del livello di rischio più basso (gruppo d’imballaggio III);
C) effettuare operazioni di carico delle merci di cui alla lettera B), in colli od alla rinfusa, ovvero anche in cisterna qualora le materie caricate siano residui di lavorazione e rifiuti prodotti dall’impresa stessa.
Per le situazioni (B) e (C) non deve essere superato (per ogni impresa) il limite di un numero massimo di operazioni annue pari a 24, con 3 operazioni nello stesso mese e un totale complessivo annuo massimo non superiore a 180 tonnellate.
L’esenzione si applica qualora l’impresa comunichi l’intenzione di avvalersene all’ufficio provinciale del Dipartimento dei trasporti terrestri nella cui circoscrizione ha la sede o la rappresentanza legale, prima di dare avvio, per ciascun anno solare, alle operazioni di cui alle lettere B) e C).
La copia della comunicazione deve accompagnare la merce pericolosa in ciascuna delle stesse operazioni corredate, a cura dell’impresa, della preventiva annotazione della data, del tipo e della quantità della merce trasportata ogni volta.
Ricordiamo che in caso di mancata nomina del Consulente, il D.Lgs. 35/2010 all’art. 12 prevede quanto segue:
“Il legale rappresentante dell’impresa che viola le disposizioni dell’articolo 11 , comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000 euro a 36.000 euro.”
La mancara nomina può aver conseguenze ancor più gravi in caso di sinistro con conseguente giudizio penale e civile di risarcimento danni.
Link al decreto: http://www.tuttocamere.it/files/attivita/2000_07_04.pdf
Buongiorno,
è tutto molto chiaro..ma come al solito la normativa non va a considerare le mille situazioni relati di lavoro. Nel nostro caso: siamo un azienda che effettua trasporti di ADR e pertanto abbiamo nominato il nostro consulente. All’interno del magazzino abbiamo una cooperativa di servizi che effettua la movimentazione e le attività di carico e scarico dei mezzi: anche la cooperativa è tenuta a effettuare la nomina di un consulente ADR? oppure solo l’azienda committente? POtremmo fare valere il nostro consulente come committente e fare una minima formazione ai lavoratori della cooperativa per essere in regola? Quali riferimenti normativi posso utilizzare per giustificare tale scelta? Oppure per obbligare la cooperativa a nominarsi un suo consulente?
Grazie per la cortesia.
Roberto
Mi scusi il ritardo nella risposta, ma mi è arrivato solo ora il suo quesito!
La coop. DEVE avere il proprio consulente che, ovviamente, può essere la stessa persona che già si occupa dell’azienda committente.
Il riferimento è il D.lgs. 35/2010 – art. 11, 2° comma
Lo stesso riferimento trovasi in ADR 1.8.3.1 (richiamato anche dal primo comma del precedente articolo)
Cordialmente.
Enrico Cappella