REACH

Obblighi giuridici a norma del REACH correlati alle miscele

Gli obblighi giuridici a norma del REACH di maggior rilievo per i responsabili della formulazione in relazione alla comunicazione delle informazioni sulle miscele sono descritti di seguito. Il fornitore di miscele può essere soggetto quindi ai seguenti obblighi.

  1. Classificare, etichettare e imballare miscele;
  2. Fornire schede di dati di sicurezza per miscele compilate a norma dell’allegato II al regolamento REACH, come modificato dal regolamento 830/2015 per tutte le miscele classificate come pericolose che sono fornite a utilizzatori a valle e a distributori; su richiesta per miscele non classificate che contengono (articolo 31, paragrafo 3, del regolamento REACH);
  3. Comunicare informazioni pertinenti a valle della catena di approvvigionamento quando non è prescritta alcuna scheda di dati di sicurezza: fornire eventuali informazioni correlate all’autorizzazione o restrizione, nonché informazioni necessarie a garantire l’uso sicuro; fornire il numero o i numeri di registrazione per sostanze soggette ad autorizzazione, restrizione oppure per le quali è necessario fornire informazioni che consentano l’attuazione delle condizioni d’uso sicuro. I mezzi di comunicazione dipenderanno dalla quantità di informazioni richieste, ma potrebbero includere misure quali inserti, schede informative sul prodotto ed etichettatura. Questi obblighi sono descritti in dettaglio nell’articolo 32 del REACH.
  4. Conformarsi agli obblighi generali a carico degli utilizzatori a valle. Tali obblighi sono contenuti nel titolo V del regolamento. In particolare, l’utilizzatore a valle deve:
  • comunicare informazioni in merito all’uso o agli usi della sostanza o delle sostanze presenti nella miscela al proprio fornitore, allo scopo di rendere tali usi identificati.
  • controllare se gli usi (e gli usi prevedibili dei propri clienti) sono contemplati nelle informazioni ricevute dai propri fornitori. Attuare o raccomandare le condizioni descritte nello scenario d’esposizione trasmesso nella scheda di dati di sicurezza (sotto forma di allegato o integrato nel testo principale) o adottare azioni alternative.
  • se insorgono dubbi in merito all’adeguatezza delle misure di gestione dei rischi identificate nella scheda di dati di sicurezza ricevuta o se si rendono disponibili eventuali nuove informazioni in merito ai pericoli, comunicarli a monte della catena di approvvigionamento.

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Linee guida generali per la comunicazione delle informazioni a valle

  • Sono inclusi solo gli usi identificati pertinenti. Per esempio, usi quali la formulazione presso il proprio sito e l’uso da parte di consumatori non sono pertinenti se rifornite esclusivamente utilizzatori finali industriali/professionali.
  • Sono inclusi solo gli scenari d’esposizione pertinenti per la miscela. Se trasmettete scenari d’esposizione ricevuti dal vostro fornitore, può non essere necessario allegare scenari d’esposizione per ogni sostanza registrata presente nella miscela, ma solo per quelle sostanze necessarie a indicare le condizioni d’uso sicuro. Tuttavia i destinatari che sono anche responsabili della formulazione possono preferire ricevere tutti gli scenari d’esposizione.
  • Le condizioni operative e le misure di gestione dei rischi sono adeguate e commisurate al rischio. Le condizioni d’uso devono essere consone alla miscela, agli usi e al settore/gruppo di utilizzatori. Queste devono offrire adeguata protezione senza risultare eccessivamente protettive.
  • Le informazioni importanti sono semplici da recuperare e comprendere. Includere elementi strutturali quali una tabella dei contenuti per facilitare il recupero delle informazioni. Evitare un sovraccarico di informazioni in quanto ciò potrebbe rendere difficile il reperimento delle informazioni essenziali. Includere informazioni sulla stima dell’esposizione e sulla messa in scala se pertinente per i destinatari (generalmente anche per i responsabili della formulazione).
  • Metodi standardizzati e descrittori sono utilizzati nel limite del possibile. Bisognerebbe avvalersi di descrizioni chiare e termini facilmente comprensibili per il lettore. Il sistema di descrittori d’uso standard, le frasi standard e i formati armonizzati per gli scenari d’esposizione supportano l’elaborazione lineare delle informazioni dello scenario d’esposizione, l’automazione e la traduzione. Tuttavia, deve essere presa in considerazione la familiarità del destinatario con questa terminologia e con la terminologia specifica del settore, a seconda dei casi.
  • Gli scenari d’esposizione del fornitore per le sostanze sono raggruppati in usi identificati o categorie d’uso e d’esposizione pertinenti, nei limiti del praticabile. Il raggruppamento può essere realizzato utilizzando scenari d’esposizione generici o una “categoria di uso e di esposizione”. Una categoria di uso e di esposizione è uno scenario d’esposizione che contempla un’ampia gamma di processi o usi. Quando questi raggruppamenti sono applicati in modo adeguato, possono promuovere la chiarezza e la praticità, senza perdere informazioni necessarie a tenere adeguatamente sotto controllo i rischi.
  • Le informazioni nello scenario d’esposizione sono coerenti con le informazioni nel testo principale della scheda di dati di sicurezza. Una sintesi delle informazioni chiave pertinenti provenienti dallo scenario d’esposizione allegato deve essere inclusa nei punti fondamentali della scheda di dati di sicurezza, con un riferimento incrociato alle informazioni dettagliate presenti nello scenario d’esposizione.
  • Le informazioni sulle condizioni operative e sulle misure di gestione dei rischi provenienti da uno scenario d’esposizione del fornitore devono essere chiaramente identificate in quanto tali. Questo principio si applica alle informazioni integrate nel testo principale della scheda di dati di sicurezza o in qualche modo a essa allegate. Gli obblighi a norma di legge associati all’articolo 37, paragrafo 4, del REACH si applicano ai destinatari della miscela se le condizioni descritte negli scenari d’esposizione non sono posti in essere.
  • Tutte le informazioni pertinenti ricevute vengono incluse. Le informazioni sulle sostanze e/o sulle sostanze presenti nella miscela saranno ricevute in diverse forme: integrate nella scheda di dati di sicurezza, allegate come informazioni d’uso sicuro per una miscela o allegate in uno scenario d’esposizione. Assicurarsi che le informazioni ricevute diverse dallo scenario d’esposizione non siano tralasciate al momento dell’identificazione delle informazioni da comunicare ai clienti.
  • Le schede di dati di sicurezza e gli scenari d’esposizione sono forniti nella lingua nazionale dello Stato membro sul cui mercato la sostanza è immessa. Questo principio si applica salvo qualora lo Stato membro in questione disponga diversamente (articolo 31, paragrafo 5, del REACH). Avvalersi delle frasi EuPhraC agevola la promozione dell’armonizzazione e traduzioni ben fatte. Anche l’ECHA-term, una banca dati multilingue per la terminologia chimica sviluppata dall’ECHA, contribuisce a migliorare la qualità delle traduzioni e migliora una comunicazione chiara.
  • La scheda di dati di sicurezza viene riesaminata non appena si rendono disponibili nuove informazioni. Una sfida per i responsabili della formulazione è costituita dal fatto che le informazioni nuove arrivano con tempistiche differenti. Contattare il fornitore per assicurarsi che tutti gli scenari d’esposizione siano ricevuti, nei limiti del possibile. Quando si ricevono informazioni pertinenti, la scheda di dati di sicurezza deve essere aggiornata. Per le sostanze per le quali non sono ancora disponibili scenari d’esposizione, avvalersi delle informazioni esistenti derivate dalla scheda di dati di sicurezza per identificare le misure di gestione dei rischi adeguate. Se si rende disponibile uno scenario d’esposizione dopo la pubblicazione della propria scheda di dati di sicurezza, questa deve essere aggiornata qualora sia necessario apportare modifiche alle informazioni sui pericoli o alle indicazioni di sicurezza (in generale quando si rendono disponibili nuove informazioni pertinenti, come stabilito dall’articolo 31, paragrafo 9, del REACH). Rivedere tutte le informazioni in entrata provenienti dai fornitori per garantire che le informazioni necessarie siano comunicate a valle.
  • Il processo è documentato. Attività quali la comunicazione con i fornitori, l’identificazione delle informazioni da comunicare e la comunicazione a valle della catena di approvvigionamento devono essere registrate e conservate in conformità dell’articolo 36 del REACH.

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REACH

Conformità dei distributori al regolamento REACH

Secondo il Regolamento REACH, un distributore è un attore che si limita a immagazzinare e a immettere sul mercato sostanze, in quanto tali o in quanto componenti di una miscela. Quindi per essere considerato un distributore è necessario immagazzinare e mettere a disposizione di terzi (per esempio, rivendere) le sostanze o le miscele.

Rivenditore al dettaglio è un attore che si limita a immagazzinare e a immettere sul mercato sostanza, miscele o articoli vendendoli a consumatori finali e/o a utilizzatori professionali attraverso esercizi commerciali. I rivenditori al dettaglio sono una sottocategoria di distributori.

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Concept logistique

Obblighi del Distributore in ambito REACH

Un distributore a norma del REACH è ogni persona fisica o giuridica stabilita all’interno dell’UE, compreso il rivenditore al dettaglio, che si limita a immagazzinare e a immettere sul mercato una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di una miscela, ai fini della sua vendita a terzi (articolo 3, paragrafo 14, del REACH). Un rivenditore al dettaglio ai sensi del regolamento REACH è un attore che vende sostanze e miscele a consumatori privati e/o utilizzatori professionali attraverso esercizi commerciali. I rivenditori al dettaglio sono una sottocategoria di distributori. Anche le imprese di stoccaggio, che si limitano a immagazzinare sostanze o miscele per terzi, sono una sottocategoria dei distributori.

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