Oltre ai documenti richiesti da altri regolamenti, devono trovarsi a bordo dell’unità di trasporto i seguenti documenti:
Il documento di trasporto previsto al punto 5.4.1 per tutte le merci pericolose trasportate e, all’occorrenza, il certificato di carico del grande contenitore o del veicolo prescritto al punto 5.4.2;
Le istruzioni scritte previste al 5.4.3;
Un documento di identificazione recante una fotografia in conformità alla 1.10.1.4, per ciascun membro dell’equipaggio.
Nel caso in cui le disposizioni dell’ADR ne prevedano la redazione, devono trovarsi a bordo dell’unità di trasporto anche:
il certificato di approvazione di cui al punto 9.1.3 per ogni unità di trasporto o elemento di questa;
il certificato di formazione del conducente come prescritto al punto 8.2.1;
una copia dell’autorizzazione dell’unità competente, se è prescritta al 5.4.1.2.1 c) o d) o al 5.4.1.2.3.3.
Le istruzioni scritte previste al punto 5.4.3 devono essere conservate a portata di mano (8.1.2.3).
Ogni unità di trasporto trasportante merci pericolose deve
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