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Compiti e mansioni del Consulente ADR

Ogni impresa, la cui attività comporta trasporto di merci pericolose, oppure operazioni di imballaggio, di carico, di riempimento o di scarico, connesse a tali trasporti, designa uno o più consulenti per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose, incaricati di facilitare l’opera di prevenzione dei rischi per le persone, per i beni o per l’ambiente inerenti a tali attività (ADR 1.8.3).

Hanno l’obbligo di nominare il consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose tutte le imprese che effettuano attività di:

trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia o per via navigabile interna collegata alle vie navigabili di altri Stati UE, oppure
operazioni di imballaggio, carico, riempimento o scarico, connesse a tali trasporti.

Sono escluse dall’obbligo di nomina:

le imprese che svolgono attività di trasporto con mezzi di proprietà delle forze armate o di polizia o con mezzi di trasporto utilizzati sotto la responsabilità delle stesse;
gli “speditori” ossia le imprese che svolgono esclusivamente attività di spedizione di merci pericolose (ma non sono esentate dagli obblighi di applicazione del regolamento ADR).

Il consulente per la sicurezza, in funzione dell’impresa specifica, deve verificare:

prassi (modo di agire e di affrontare i problemi correnti relativi alle operazioni svolti), e
procedure (insieme dei metodi che l’impresa si è data per affrontare in modo sistematico le diverse problematiche).

Quest’analisi ha la finalità di suggerire al capo dell’impresa le modalità di svolgimento dell’attività dell’impresa stessa nel rispetto della normativa applicabile e nelle migliori condizioni di sicurezza. Infatti, la responsabilità dell’osservanza delle norme in materia di trasporto, carico e scarico delle merci pericolose, resta a carico del legale rappresentante dell’impresa.

I compiti del consulente per la sicurezza del trasporto di merci pericolose comprendono:

Verificare l’osservanza delle disposizioni in materia di trasporto di merci pericolose;
Consigliare l’impresa nelle operazioni relative al trasporto di merci pericolose;
Provvedere a redigere una relazione annuale secondo le disposizioni di 1.8.3.3;
Verifica delle procedure volte a far rispettare le norme in materia d’identificazione delle merci pericolose trasportate;
Verifica delle prassi dell’impresa per quanto concerne la valutazione, all’atto dell’acquisto dei mezzi di trasporto, di qualsiasi particolare requisito relativo alle merci pericolose trasportate;
Verifica delle procedure di verifica delle attrezzature utilizzate per il trasporto di merci pericolose o per le operazioni di carico o scarico;
Verifica il possesso, da parte del personale interessato dell’impresa, di una formazione adeguata, anche delle modifiche relative alla regolamentazione, e la registrazione di tale formazione;
Verifica dell’applicazione di procedure d’emergenza adeguate agli eventuali incidenti o eventi imprevisti che possano pregiudicare la sicurezza durante il trasporto di merci pericolose o le operazioni di carico o scarico (redazione della relazione d’incidente secondo 1.8.5);
Verifica dell’attuazione di misure appropriate per evitare il ripetersi di incidenti, eventi imprevisti o infrazioni gravi;
Verifica della presa in conto delle disposizioni legislativi e dei requisiti specifici relativi al trasporto di merci pericolose, per quanto concerne la scelta e l’utilizzo di subfornitori o altri operatori;
Verifica che il personale incaricato del trasporto di merci pericolose, oppure del carico o dello scarico di tali merci, disponga di procedure operative e d’istruzioni dettagliate;
Verifica dell’introduzione di misure di sensibilizzazione ai rischi connessi al trasporto di merci pericolose o al carico o scarico di tali merci;
Verifica dell’attuazione di procedure di verifica volte a garantire la presenza, a bordo dei mezzi di trasporto, dei documenti e delle attrezzature di sicurezza che devono accompagnare il trasporto e la loro conformità alle regolamentazioni;
Verifica dell’attuazione di procedure di verifica dell’osservanza delle disposizioni relative alle operazioni di carico e scarico;
Verifica dell’esistenza del piano di sicurezza previsto al 1.10.3.2.

Come di consueto Ti lascio infine i link degli articoli correlati con questa tematica. Se hai bisogno di maggiori informazioni resto ovviamente a tua disposizione.

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Filippo Busolo

Consulente e formatore sul trasporto di merci pericolose secondo il regolamento ADR. Consulente sul regolamento CLP e le Schede di Sicurezza.

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