Articolo 23 decreto legislativo 3 dicembre 2010 n 205

(Modifiche all’articolo 209 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n 152)

1. All’articolo 209 del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 e’ sostituito dal seguente: “1. Nel rispetto  delle normative  comunitarie,  in  sede  di  espletamento  delle  procedure previste per il rinnovo  delle  autorizzazioni  all’esercizio  di  un  impianto ovvero  per  il  rinnovo  dell’iscrizione  all’Albo  di  cui all’articolo 212, le imprese che risultino registrate  ai  sensi  del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario  di  ecogestione  e  audit  ,  che  abroga  il regolamento  (CE)  n.  761/2001  e  le  decisioni  della  Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE o certificati Uni  En  Iso  14001,  possono sostituire  tali  autorizzazioni  con  autocertificazione  resa  alle autorita’ competenti, ai sensi del

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Articolo 22 decreto legislativo 3 dicembre 2010 n 205

(Modifiche all’articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. All’articolo 208 del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 e’ sostituito dal seguente: “3. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1, la regione individua il responsabile del procedimento e  convoca  apposita  conferenza  di servizi. Alla conferenza dei servizi partecipano, con un preavviso di almeno 20 giorni, i responsabili degli uffici regionali competenti  e i rappresentanti delle autorita’ d’ambito e degli enti locali sul cui territorio  e’  realizzato   l’impianto,   nonche’   il   richiedente l’autorizzazione  o  un  suo  rappresentante  al  fine  di  acquisire documenti, informazioni e chiarimenti. Nel  medesimo  termine  di  20 giorni, la documentazione di cui al comma 1 e’ inviata ai  componenti della conferenza  di  servizi.  La  decisione  della  conferenza  dei servizi e’ assunta a maggioranza e le relative determinazioni  devono fornire una adeguata motivazione rispetto alle opinioni  dissenzienti espresse nel corso della conferenza”;
b) al comma 4, lettera b),

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Articolo 21 decreto legislativo 3 dicembre 2010 n 205

(Modifiche all’articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. All’articolo 205 del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: In ogni ambito” sono  sostituite  dalle seguenti: “Fatto salvo  quanto  previsto  al  comma  1-bis,  in  ogni ambito”;
b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: “1-bis. Nel caso in cui, dal punto di vista  tecnico,  ambientale ed economico, non sia realizzabile raggiungere gli obiettivi  di  cui al comma 1, il comune puo’ richiedere  al  Ministro  dell’ambiente  e della tutela del territorio e del mare una deroga al  rispetto  degli obblighi di cui al medesimo comma 1. Verificata  la  sussistenza  dei

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Piani regionali Articolo 20 decreto legislativo 3 dicembre 2010 n 205

(Modifiche all’articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. L’articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152, e’ sostituito dal seguente: “Articolo 199

(Piani regionali)

1. Le regioni, sentite  le  province,  i  comuni  e,  per  quanto riguarda i rifiuti urbani, le Autorita’ d’ambito di cui  all’articolo 177, 178, 179, 180, 181, 182 e 182-bis ed in conformita’  ai  criteri generali stabiliti dall’articolo 195,  comma  1,  lettera  m),  ed  a quelli previsti dal presente articolo, predispongono e adottano piani regionali di gestione  dei  rifiuti.  Per  l’approvazione  dei  piani regionali si applica la procedura di cui alla Parte II  del  presente decreto in materia di VAS. Presso i medesimi uffici sono inoltre rese disponibili informazioni relative alla partecipazione del pubblico al procedimento  e  alle  motivazioni  sulle  quali

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