(Modifiche all’articolo 209 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n 152)
1. All’articolo 209 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 e’ sostituito dal seguente: “1. Nel rispetto delle normative comunitarie, in sede di espletamento delle procedure previste per il rinnovo delle autorizzazioni all’esercizio di un impianto ovvero per il rinnovo dell’iscrizione all’Albo di cui all’articolo 212, le imprese che risultino registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit , che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE o certificati Uni En Iso 14001, possono sostituire tali autorizzazioni con autocertificazione resa alle autorita’ competenti, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.”;
b) il comma 6 e’ sostituito dal seguente: “6. Resta ferma
l’applicazione del titolo II-bis della parte seconda del presente
decreto, relativo alla prevenzione e riduzione integrate
dell’inquinamento, per gli impianti rientranti nel campo di
applicazione del medesimo.”;
c) al comma 7, le parole “all’Albo di cui all’articolo 212, comma
1,” sono sostituite dalle seguenti: “all’ISPRA” e le parole: “212,
comma 23,” sono sostituite dalle seguenti: “208, comma 17,”;
d) dopo il comma 7, e’ aggiunto il seguente: “7-bis. La
comunicazione dei dati di cui al comma 7 deve avvenire senza nuovi e
maggiori oneri a carico della finanza pubblica tra i sistemi
informativi regionali esistenti, e il Catasto telematico secondo
standard condivisi.”.