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Gestione dei Residui della Manutenzione del Verde: Chiarimenti dalla Commissione Europea

In risposta a un quesito posto dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), la Commissione Europea ha fornito indicazioni importanti sulla gestione dei residui derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e privato.

Quesiti del MASE

Il MASE ha chiesto se, secondo la normativa europea, i residui della manutenzione del verde pubblico e privato:

  1. Possano essere esclusi dalla disciplina dei rifiuti e in quali condizioni.
  2. Possano essere qualificati come sottoprodotti, qualora soddisfino le condizioni dell’articolo 5 della Direttiva 2008/98/EC, considerando l’attività di manutenzione come parte integrante di un processo di produzione.
  3. Possano essere qualificati come sottoprodotti se destinati alla produzione di compost o biogas.

Risposte della Commissione Europea

Esclusione dalla Disciplina dei Rifiuti

Per il primo quesito, la Commissione ha chiarito che, secondo la Direttiva 2008/98/EC, il termine “rifiuto” è definito come “qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsi” (articolo 3). L’articolo 2 elenca i rifiuti e materiali esclusi dal campo di applicazione della Direttiva, un elenco che non include i residui della manutenzione del verde pubblico e privato. Di conseguenza, la Commissione considera che questi residui siano soggetti agli obblighi della Direttiva sui rifiuti.

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End of Waste

Il concetto di “End of Waste” (EOW) è fondamentale nella gestione dei rifiuti e si riferisce alla trasformazione di materiali, originariamente considerati rifiuti, in prodotti o risorse utilizzabili senza restrizioni per specifici scopi, escludendoli dalle normative sui rifiuti. Questo processo permette di ridurre la dipendenza dalle risorse vergini e diminuire l’impatto ambientale associato alla produzione.

L’obiettivo principale dell’EOW è promuovere il riciclo, il riutilizzo e il recupero dei materiali, trasformando ciò che era un rifiuto in una risorsa di valore. Una volta che un materiale raggiunge lo stato di “End of Waste”, può essere utilizzato in modo più efficiente nella produzione di nuovi prodotti, contribuendo così a un’economia più sostenibile.

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consulente ambientale

Responsabile Tecnico nella Gestione dei Rifiuti: Ruolo e Responsabilità

Il ruolo del responsabile tecnico nella gestione dei rifiuti è stato istituito per garantire che le aziende operanti nel settore ambientale rispettino le normative vigenti e adottino pratiche adeguate nella gestione dei rifiuti. Questa figura professionale è regolamentata dall’Albo nazionale gestori ambientali e svolge funzioni essenziali per la corretta gestione ambientale delle attività aziendali.

Ruolo e Compiti del Responsabile Tecnico

Il responsabile tecnico (RT) ha il compito di:

  • Assicurare la corretta organizzazione: Implementare tutte le azioni necessarie per garantire che l’impresa gestisca i rifiuti in conformità con le leggi e i regolamenti ambientali.
  • Vigilare sull’applicazione delle normative: Controllare continuamente e in modo effettivo che le pratiche aziendali rispettino le normative sulla gestione dei rifiuti.
  • Prevenire la mala gestione dei rifiuti: Adottare misure preventive per evitare pratiche di gestione illecita o inefficace dei rifiuti.

Responsabilità Legali

Il responsabile tecnico è soggetto a specifiche responsabilità legali. In base alla sentenza della Corte di Cassazione del 18 aprile 2024, n. 16191, il regolamento dell’Albo gestori ambientali attribuisce al RT una “posizione di garanzia”, rendendolo responsabile, insieme al legale rappresentante dell’azienda, per gli illeciti connessi alla gestione dei rifiuti.

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RID-2017

Pubblicato il nuovo regolamento sulle spedizioni transfrontaliere di rifiuti.

In GUUE è stato pubblicato il nuovo Regolamento UE 2024/1157 sulle spedizioni transfrontaliere di rifiuti.

Assolombarda informa che il Regolamento (UE) 2024/1157, che modifica i regolamenti (UE) n. 1257/2013 e (UE) 2020/1056 e abroga il Regolamento (CE) n. 1013/2006, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea.

Il regolamento entrerà in vigore il 20 maggio 2024 e si applicherà a partire dal 21 maggio 2026, con alcune disposizioni che avranno date di applicazione differenti.

Il regolamento, composto da 86 articoli e 13 allegati, rivede la normativa vigente in materia di spedizioni di rifiuti, stabilendo misure volte a proteggere l’ambiente e la salute umana, contribuire alla neutralità climatica, promuovere l’economia circolare e raggiungere l’obiettivo di inquinamento zero. Queste misure mirano a prevenire o ridurre gli impatti negativi delle spedizioni e del trattamento dei rifiuti nel luogo di destinazione.

Le nuove norme definiscono le procedure e i regimi di controllo per le spedizioni di rifiuti in base all’origine, alla destinazione, all’itinerario di spedizione, al tipo di rifiuto e al trattamento da applicare nel luogo di destinazione.

Il regolamento, con l’eccezione specificata all’art. 2, comma 2, si applica a:

  • spedizioni di rifiuti tra Stati membri, anche se attraversano paesi terzi;
  • spedizioni di rifiuti importati nell’Unione da paesi terzi;
  • spedizioni di rifiuti esportati dall’Unione verso paesi terzi;
  • spedizioni di rifiuti in transito nel territorio dell’Unione verso o da paesi terzi.

La nuova normativa vieta tutte le spedizioni di rifiuti destinate allo smaltimento all’interno dell’UE, salvo che siano concordate e autorizzate mediante procedura di notifica e autorizzazione preventiva scritta. Le spedizioni intra-UE di rifiuti per operazioni di recupero che rientrano nella “lista verde” continueranno ad essere consentite attraverso una procedura meno rigorosa stabilita negli obblighi generali di informazione.

Il Regolamento prevede anche una deroga (art. 4, comma 5) per le spedizioni di rifiuti destinati ad analisi di laboratorio o a prove di trattamento sperimentali, purché il quantitativo di rifiuti non superi i 250 kg, applicando gli obblighi generali di informazione previsti dall’art. 18.

Nonostante l’abrogazione formale del Regolamento (CE) n. 1013/2006 il 20 maggio 2024, le sue disposizioni continueranno ad applicarsi fino al 21 maggio 2026, con alcune eccezioni:

  • le disposizioni relative agli Accordi per le zone di confine (art. 30 Reg. 1013/2006) cesseranno di applicarsi dal 20 maggio 2024;
  • le procedure di esportazione dei rifiuti elencati negli allegati III o III A (art. 37 Reg. 1013/2006) continueranno fino al 21 maggio 2027;
  • le disposizioni relative alle Relazioni degli Stati membri (art. 51 Reg. 1013/2006) continueranno fino al 31 dicembre 2025;
  • il recupero o smaltimento dei rifiuti di spedizioni autorizzate ai sensi del Reg. 1013/2006 dovrà essere completato entro il 21 maggio 2027;
  • le spedizioni verso impianti di recupero con autorizzazione preventiva dovranno essere completate non oltre il 21 maggio 2029.

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