DICHIARAZIONE EMISSIONI IN ATMOSFERA DI GAS FLUORURATI

Informazioni per operatori di apparecchiature contenenti gas fluorurati ad effetto serra

L’obiettivo principale del Regolamento (CE) n.842/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra (di seguito denominato Regolamento F-Gas) ha come obiettivo principale la riduzione delle emissioni di gas fluorurati ad effetto serra contemplate dal Protocollo di Kyoto.

Il Regolamento F-Gas riguarda il contenimento, l’uso, il recupero e la distruzione di taluni gas fluorurati ad effetto serra, l’etichettatura e lo smaltimento di prodotti e apparecchiature contenenti tali gas, la comunicazione di informazioni su questi gas, il controllo sul loro utilizzo, i divieti in materia di immissione in commercio di alcuni prodotti e apparecchiature, nonché la formazione e la certificazione del personale e delle società addetti alle attività contemplate nel Regolamento.

Ne consegue che sono interessati dal Regolamento F-Gas vari soggetti coinvolti nel ciclo di vita dei gas fluorurati, tra cui produttori, importatori ed esportatori di tali gas, nonché fabbricanti e importatori di taluni prodotti e apparecchiature contenenti gas fluorurati e operatori delle apparecchiature.

Il 20 aprile 2012 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 93 il Decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43 recante attuazione del predetto Regolamento F-Gas.

Il D.P.R. n. 43/2012, entrato in vigore il 5 maggio 2012, stabilisce all’articolo 16, che entro il 31 maggio di ogni anno (a partire già dal 2013), gli operatori delle applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e

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Sanzioni per mancata o inesatta compilazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti, dei formulari di identificazione dei rifiuti o per false dichiarazioni sulla natura dei rifiuti

Il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 14 aprile 2006, n. 88 – Supplemento Ordinario, n. 96) recante “Norme in materia ambientale”, anche noto come “Codice dell’ambiente”, prevede che ciascun soggetto obbligato garantisca e assicuri una corretta, attenta e puntuale gestione dei rifiuti, tanto più se pericolosi.

Nella Parte IV (Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e in particolare al Titolo VI (Sistema sanzionatorio e disposizioni transitorie e finali), sono riportate le sanzioni previste a carico delle Organizzazioni che non ottemperino fedelmente e puntualmente agli obblighi formali consistenti nella compilazione del registro di carico e scarico, del formulario di identificazione dei rifiuti e del Modello Unico di Dichiarazione, che dovrebbero a breve essere sostituiti – per i rifiuti pericolosi – con l’inizio dell’operatività del Sistema per la Tracciabilità dei Rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 152/2006 di recente previsto per il 1 ottobre 2013 (cfr. D.M. 20/03/2013).

In particolare, l’articolo 258 (Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari), comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., prevede che i soggetti di cui all’articolo 190 (Registri di carico e scarico), comma 1, del D.Lgs. 152/2006 che non abbiano aderito al SISTRI, e che omettano di tenere ovvero tengano in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui al medesimo articolo, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 € (diconsi duemilaseicento euro) a 15.500 € (diconsi quindicimilacinquecento euro). Il Legislatore precisa, relativamente alle sanzioni comminabili in caso di

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Il Trasportatore è responsabile dei rifiuti che trasporta e dove li trasporta

Al contrario delle leggende metropolitane che molto spesso si sentono in giro, il trasportatore ha l’obbligo di verificare che la documentazione autorizzativa ed inerente il trasporto, di tutti i soggetti coinvolti nella filiera della gestione del rifiuto, sia in ordine.

Questo è quanto stabilito dalla sentenza della corte di cassazione penale, sezione III, sentenza del 9 Aprile 2013 n° 16209 e che offre spunto per alcune importanti riflessioni sull’argomento.

La sentenza  è riferita al caso di un trasportatore professionale di rifiuti che ha conferito i rifiuti presi in carico dal produttore ad un impianto non autorizzato alla gestione degli stessi.

Gli operatori del settore sanno benissimo che la filiera del rifiuto è generalmente costituita dalle seguenti figure:

–          Produttore / detentore del rifiuto

–          Trasportatore

–          Destinatario

Di tanto in tanto si riscontra anche la presenza dell’Intermediario, figura ancora in bilico nell’ordinamento italiano nonostante gli sia stata riconosciuta una categoria all’interno dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali.

Ciò che è più importante è sapere che alcuni degli operatori appena citati, ossia tutti meno il

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Responsabile Tecnico per la gestione dei rifiuti – una figura troppo spesso sottovalutata

Il trasporto dei rifiuti speciali ed urbani, subordinato all’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per l’ottenimento delle relative autorizzazioni nelle categorie e nelle classi obbligatorie stabilite secondo la vigente normativa, prevede tra gli altri requisiti, sui quali in questo articolo sorvoleremo, la presenza di un Responsabile Tecnico, una figura fin troppo spesso sottovalutata e quasi disdegnata ma della quale si dovrebbe e si potrebbe fare un uso migliore con una serie di ricadute economiche e gestionali, a parere dello scrivente, di un certo spessore per l’impresa.

Durante uno dei seminari tenutosi presso gli stand della fiera annuale Ecomondo che si è tenuta a Rimini nel Novembre 2012, è emersa l’intenzione da parte dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali di dare nuova linfa alla figura del “Responsabile Tecnico” dotandolo di nuove responsabilità e poteri, nonché di doveri, che dovrebbero dare finalmente il giusto lustro ad una figura che ad oggi è troppo spesso trascurata e utilizzata solo sulla carta come mero strumento per l’ottenimento delle autorizzazioni al trasporto rifiuti.

Generalmente la prassi seguita è la seguente: se il titolare di impresa non ha i requisiti per

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