Sanzioni per mancata o inesatta compilazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti, dei formulari di identificazione dei rifiuti o per false dichiarazioni sulla natura dei rifiuti

Il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 14 aprile 2006, n. 88 – Supplemento Ordinario, n. 96) recante “Norme in materia ambientale”, anche noto come “Codice dell’ambiente”, prevede che ciascun soggetto obbligato garantisca e assicuri una corretta, attenta e puntuale gestione dei rifiuti, tanto più se pericolosi.

Nella Parte IV (Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e in particolare al Titolo VI (Sistema sanzionatorio e disposizioni transitorie e finali), sono riportate le sanzioni previste a carico delle Organizzazioni che non ottemperino fedelmente e puntualmente agli obblighi formali consistenti nella compilazione del registro di carico e scarico, del formulario di identificazione dei rifiuti e del Modello Unico di Dichiarazione, che dovrebbero a breve essere sostituiti – per i rifiuti pericolosi – con l’inizio dell’operatività del Sistema per la Tracciabilità dei Rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 152/2006 di recente previsto per il 1 ottobre 2013 (cfr. D.M. 20/03/2013).

In particolare, l’articolo 258 (Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari), comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., prevede che i soggetti di cui all’articolo 190 (Registri di carico e scarico), comma 1, del D.Lgs. 152/2006 che non abbiano aderito al SISTRI, e che omettano di tenere ovvero tengano in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui al medesimo articolo, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 € (diconsi duemilaseicento euro) a 15.500 € (diconsi quindicimilacinquecento euro). Il Legislatore precisa, relativamente alle sanzioni comminabili in caso di omessa o inesatta tenuta dei registri di carico e scarico, che nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, che le misure minime e massime di cui all’art. 258, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. sono ridotte rispettivamente da 1.040 € (diconsi millequaranta euro) a 6.200 € (diconsi seimiladuecento euro). II numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unita lavorative annue; ai predetti fini l’anno da prendere in considerazione è quello dell’ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell’infrazione da parte dell’Organo di Vigilanza e Controllo (NOE, ecc.).

Occorre altresì precisare che ai sensi e per gli effetti dell’art. 258, comma 5, primo periodo, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., se le indicazioni di cui all’art. 258, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 sono riportate formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 260 € (diconsi duecentosessanta euro) a 1.550 € (diconsi millecinquecentocinquanta euro).

Il Legislatore ha anche considerato la possibilità che uno o più soggetti coinvolti nella filiera della gestione dei rifiuti possa omettere o non compilare debitamente i formulari di identificazione dei rifiuti che accompagnano gli stessi (siano essi pericolosi o non pericolosi) dal luogo di produzione sino all’impianto di smaltimento o recupero ovvero che rilascino dichiarazioni false sulla natura dei rifiuti. Vale la pena, a riguardo, rammentare che si tratta di fattispecie di reato – presupposto che possono coinvolgere l’Organizzazione sul piano della responsabilità amministrativa disciplinata dal D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.

In particolare l’articolo 258 (Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari), comma 4, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., prevede che le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 212, comma 8, del D.Lgs. 152/2006 (leggi: trasporto in conto proprio di rifiuti non pericolosi prodotti durante lo svolgimento della propria attività lavorativa, essendo pertanto esclusi i rifiuti prodotti da terzi) che non aderiscono, su base volontaria, al SISTRI di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 152/2006 ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all’articolo 193 del D.Lgs. 152/2006 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 € (diconsi milleseicento euro) a 9.300 € (diconsi novemilatrecento euro). Il Legislatore, all’art. 258, comma 5, secondo periodo, prima parte, precisa tuttavia che se le indicazioni di cui all’art. 258, comma 4 del D.Lgs. 152/2006 sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 260 € (diconsi duecentosessanta euro) a 1.550 € (diconsi millecinquecentocinquanta euro).

Nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di carico e scarico di cui all’articolo 190, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 o mancata conservazione del formulario di identificazione dei rifiuti di cui all’articolo 193 del D.Lgs. 152/2006 da parte dei soggetti obbligati, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 260 € (diconsi duecentosessanta euro) a 1.550 € (diconsi millecinquecentocinquanta euro), ai sensi e per gli effetti di quanto recato dall’art. 258, comma 5, secondo periodo, ultima parte, del D.Lgs. 152/2006.

Inoltre, l’art. 258, comma 4, secondo periodo, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., prevede che si applichi la pena di cui all’articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico – fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

Andrea Alessandro MUNTONI

(www.andreaalessandro.muntoni.it)

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Mariano Fabris

Consulente e Resp. Tecnico in Materia di Gestione Rifiuti Cat 1,4,5,8 Preposto per il Trasporto Nazionale e Internazionale su strada di Merci.

6 thoughts on “Sanzioni per mancata o inesatta compilazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti, dei formulari di identificazione dei rifiuti o per false dichiarazioni sulla natura dei rifiuti

  1. Ho un ditta individuale edile,andando a scaricare gli inerti impianto di smaltimento mi fa notare che la targa del veicolo non corrisponde a quella registrata alla camera di commercio!questo perché nel frattempo ho cambiato autocarro.di chi e la colpa.mua o del commercialista che non ha fatto il cambio veicolo?

  2. Purtroppo il commercialista pesso richiede comunque la nostra assistenza nell’attenzione che va dedicata a queste pratiche. Siamo ancora lontani da una completa informatizzazione dei sitemi di comunicazioni fra enti ed albi, e di conseguenza è importante comunicare a tutti le variazioni effettuate o perlomeno assicurarsi che le abbiano recepite.

  3. Le sanzioni relative sono contenute nella Parte IV (Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati) del D.Lgs. 152/2006 (Sistema sanzionatorio e disposizioni transitorie e finali), e sono previste a carico delle Organizzazioni/Aziende che non ottemperino fedelmente e puntualmente agli obblighi formali, consistenti nella compilazione del registro di carico e scarico, del formulario di identificazione dei rifiuti e del Modello Unico di Dichiarazione. Ciò però non comporta un “fermo amministrativo” ne dell’attività ne dei mezzi utilizzati per lo svolgimento dell’attività, ammenochè la stessa condotta non sia riferita alla più grave violazione dell’ Articolo 256 “Codice dell’Ambiente attività di gestione di rifiuti non autorizzata”.

  4. Ho un ditta individuale edile, rientrando a casa con il mio autocarro mi hanno fermato i vigili urbani di Monza, i quali hanno ritenuto di farmi verbale per tre secchi di macerie che avrei scaricato il giorno dopo in discarica. Bisogna dire che distrattamente non avevo compilato il formulario io non ho voluto firmare il verbale in quanto ritengo di non essere in mora e se sono in mora mi sapete dire a quanto vado incontro?
    grazie

  5. Sono una ditta individuale A Bedizzole provincia di Brescia ho preso una multa più di € 6000 da i carabinieri dell’ambiente utile di Brescia per mancanza di registro di carico e scarico rifiuti anche show il formulario registrato regolare secondo me non è giusto

  6. Ma è vero che se un infermiere sbaglia a compilare il modulo relativo al trasporto e smaltimento incorre a sanzioni? E a quanto ammonterebbero?

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