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Entrata in vigore della legge 9 Ottobre 2023 n. 137 – modifiche sia al D.Lgs. 152/2006 che al codice penale

Il 10 ottobre 2023 è entrata in vigore la Legge n. 137, emanata per la conversione del Decreto Legge n. 105 del 10 agosto 2023. Tale legge apporta significative modifiche al Decreto Legislativo 152/2006 e al Codice Penale, con un particolare focus sulle sanzioni ambientali. Di seguito sono riportati i punti salienti delle modifiche apportate:

  1. Abbandono di rifiuti da parte dei privati: La sanzione per l’abbandono di rifiuti da parte dei privati è stata elevata da sanzione amministrativa a ammenda penale, come previsto dall’articolo 255, comma 1 del D.Lgs. 152/2006.
    • L’ammenda è ora compresa tra mille e diecimila euro.
    • Nel caso di abbandono di rifiuti pericolosi, la pena può essere aumentata fino al doppio.
  2. Responsabilità delle imprese e degli enti: I titolari di imprese e i responsabili degli enti che abbandonano rifiuti sono passibili di pena con arresto e/o ammenda, con importi che possono arrivare fino a 26.000 €.
  3. Inquinamento ambientale e disastro ambientale in aree protette o vincolate:
    • Nell’ambito dell’articolo 452-bis del D.Lgs. 152/2006, l’aumento della pena per inquinamento in aree protette o vincolate è compreso tra un terzo e la metà.
    • Per il deterioramento, la compromissione o la distruzione di habitat all’interno di tali aree, la pena è aumentata da un terzo a due terzi, come specificato nell’articolo 452-quater.
  4. Incendio boschivo:
    • Per l’incendio doloso, la sanzione prevede la reclusione da sei a dieci anni.
    • Per l’incendio colposo, la sanzione prevede la reclusione da due a cinque anni, in conformità con l’articolo 423 bis del Codice Penale.
  5. Estensione della “confisca in casi particolari”:
    • La confisca dei beni è prevista per i soggetti condannati a nuovi reati ambientali, inclusi il traffico illecito di rifiuti e il traffico di materiale radioattivo.

Queste modifiche rappresentano un passo significativo nell’incremento delle sanzioni per reati ambientali, riflettendo l’impegno per una maggiore tutela dell’ambiente e la prevenzione di attività dannose.

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Si riducono ulteriormente i casi di Esenzione dalla Nomina del Consulente ADR

A partire dal 21-09-2023, è obbligatoria la tenuta del Registro ADR per coloro che sono esentati dalla nomina del Consulente ADR. Inoltre, si assiste a una ulteriore riduzione dei casi di esenzione dalla nomina del Consulente ADR.

Durante l’ultimo corso tenuto, abbiamo esaminato le recenti modifiche relative alla gestione dei rifiuti soggetti al Regime ADR. Dal 01-01-2023, gli Speditori/Produttori di Merci/Rifiuti pericolosi in ADR sono soggetti alla nomina del Consulente ADR. In particolare, dal 21-09-2023, è entrato in vigore il Decreto Infrastrutture del 07-08-23, che ha portato a una significativa modifica delle modalità di gestione di merci e rifiuti disciplinati dall’ADR, includendo le casistiche di esonero dalla nomina del Consulente ADR, precedentemente normate dal D.M. del 04-07-2000, ora abrogato.

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il finanziamento dei costi associati alla gestione dei rifiuti derivanti dai prodotti

La Direttiva 75/442/CEE stabilisce il concetto di “responsabilità del produttore” in relazione alla gestione dei rifiuti, incluso il finanziamento dei costi associati alla gestione dei rifiuti derivanti dai prodotti. Sebbene la direttiva originale non abbia dettagliato in modo estensivo il meccanismo di finanziamento, è stata una pietra miliare che ha contribuito a introdurre il concetto di coinvolgimento finanziario dei produttori nella gestione dei rifiuti.

Tuttavia, è importante notare che negli anni successivi sono state adottate direttive più specifiche che hanno affinato e ampliato il concetto di finanziamento della gestione dei rifiuti. La Direttiva 2008/98/CE, ad esempio, ha affrontato in modo più dettagliato l’aspetto del finanziamento dei rifiuti nell’ambito del quadro più ampio dell’economia circolare.

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Sei un Produttore di Rifiuti pericolosi in ADR ? Ecco i nuovi adempimenti ADR in vigore dal 21-09-2023

E’ chiaro che ci sono significative modifiche e aggiornamenti nelle regolamentazioni, specialmente per gli Speditori/Produttori di Merci/Rifiuti pericolosi in ADR.

Per chiarezza, posso riepilogare le principali novità:

  1. Dal 21-09-2023:
    • Per chi è esentato dalla nomina del Consulente ADR, è obbligatoria la tenuta del Registro ADR.
    • Si riducono ulteriormente i casi di esenzione dalla nomina del Consulente ADR.
  2. Dal 01-01-2023:
    • Gli Speditori/Produttori di Merci/Rifiuti pericolosi in ADR sono soggetti alla nomina del Consulente ADR.
  3. Decreto Infrastrutture 07-08-2023:
    • Modifica in modo sostanziale le modalità di gestione di merci e rifiuti sottoposti alla disciplina ADR.
    • Abroga il D.M. del 04-07-2000.
  4. Casi di Esenzione dalla Nomina del Consulente ADR:
    • Capitoli 3.3, 3.4, 3.5 dell’ADR:
      • Esenzione totale senza ulteriori prescrizioni per trasporti soggetti a disposizioni speciali o limiti quantitativi.
    • Capitolo 3.4 dell’ADR:
      • Esenzione per trasporti in colli con esenzione parziale secondo l’1.1.3.6.
      • Ulteriori prescrizioni in caso di esenzione parziale, incluse limiti di numero di operazioni e obbligo di tenuta del Registro ADR.
  5. Spedizioni occasionali alla Rinfusa o in Cisterna:
    • Esenzione dalla nomina del Consulente ADR in determinate condizioni.
    • Limiti di operazioni e quantità.
    • Obbligo di compilare il Registro ADR.

Le prescrizioni standard, come la tracciabilità della classificazione, l’imballaggio ed etichettatura a norma, la compilazione del DDT e la formazione obbligatoria del personale, rimangono invariati.

È importante che le aziende coinvolte comprendano appieno queste nuove regolamentazioni e si conformino alle prescrizioni per evitare sanzioni e garantire la sicurezza e la corretta gestione dei rifiuti pericolosi.

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