La facoltà di intervento spontaneo da parte del proprietario non responsabile dell’inquinamento ai sensi dell’art. 245 del TUA in un procedimento di bonifica non elide il dovere della Provincia di attivarsi per l’individuazione dell’autore dell’inquinamento. Tale assetto è confermato dall’art. 253, che, nel prevedere, a tutela delle finanze dell’ente locale, che, qualora le spese di ripristino siano sostenute dall’amministrazione, si costituisce un onere reale sul sito precisa che tanto il privilegio, quanto la ripetizione delle spese possono essere esercitati, nei confronti del proprietario del sito incolpevole dell’inquinamento o del pericolo di inquinamento, solo a seguito di provvedimento motivato dell’autorità competente che giustifichi, tra l’altro, l’impossibilità di accertare l’identità del soggetto responsabile ovvero che giustifichi l’impossibilità di esercitare azioni di rivalsa nei confronti del medesimo soggetto ovvero la loro infruttuosità.
Ne deriva che il compimento da parte dell’amministrazione dell’attività diretta ad accertare il responsabile non è solo obbligatoria, a tutela della posizione del proprietario incolpevole, ma è condizione per l’attivazione del privilegio speciale e per la ripetizione delle spese nei confronti del proprietario medesimo. Tar Lombardia sentenza del 15.04.2015
Autore: Salvatore Casarrubia
Traffico illecito di rifiuti: quando sussiste il carattere abusivo della condotta?
In merito al requisito della abusività della condotta, l’interpretazione prevalente ritiene che sussiste il carattere abusivo dell’attività organizzata di gestione dei rifiuti – idoneo ad integrare il delitto – qualora essa si svolga continuativamente nell’inosservanza delle prescrizioni delle autorizzazioni ovvero tali autorizzazioni manchino del tutto (cosiddetta attività clandestina), ma anche quando esse siano scadute o palesemente illegittime e comunque non commisurate al tipo di rifiuti ricevuti, aventi diversa natura rispetto a quelli autorizzati. Cass. pen. sentenza del 21.05.2015
La frantumazione degli inerti continua ad esulare, in caso di inerti da demolizione, dalla “normale pratica industriale”
La giurisprudenza di questa Corte ha, costantemente, ribadito che ai fini della qualificazione di una sostanza o di un materiale quale sottoprodotto è inoltre necessario che le sostanze o i materiali non siano sottoposti ad operazioni di trasformazione preliminare.
Nel caso di inerti da demolizione, la frantumazione del materiale per agevolarne il riutilizzo è un’operazione di trasformazione preliminare. Operazione questa non rientrante nella normale pratica industriale. Cass. pen. sentenza del 24.04.2015
Gesso di defecazione: rifiuto o fertilizzante?
La pur riconosciuta natura di sostanza fertilizzante da attribuirsi al materiale gesso di defecazione – prodotto derivante dalla idrolisi (ed eventuale attacco enzimatico) di materiali biologici, dei quali dovrebbe essere obbligatorio indicare la natura, tramite lo spandimento della calce viva e successiva precipitazione mediante acido solforico e successiva precipitazione del solfato di calcio – non vale ad escludere che lo stesso possa essere qualificato come rifiuto allorché esso sia depositato con modalità tali da farne presumere la destinazione non ad un uso produttivo ma esclusivamente al suo smaltimento, come per esempio il deposito a diretto contatto col terreno e con gli agenti atmosferici, perché non possono non determinarne nel tempo una sensibile degradazione del materiale stesso. Cass. pen. sentenza del 23.04.2015