La giurisprudenza di questa Corte ha, costantemente, ribadito che ai fini della qualificazione di una sostanza o di un materiale quale sottoprodotto è inoltre necessario che le sostanze o i materiali non siano sottoposti ad operazioni di trasformazione preliminare.
Nel caso di inerti da demolizione, la frantumazione del materiale per agevolarne il riutilizzo è un’operazione di trasformazione preliminare. Operazione questa non rientrante nella normale pratica industriale. Cass. pen. sentenza del 24.04.2015
A prescindere dalle disquisizioni giuridiche , ritengo che il termine trasformazione abbia un significato ben preciso e si riferisca a modifiche sostanziali del materiale. La frantumazione di un materiale non ritengo sia un trattamento e comunque non dà luogo ad una trasformazione dello stesso; modifica solo il suo stato fisico per renderlo più adattabile all’utilizzo.
Buongiorno, ritengo che una frantumazione sia in effetti una trasformazione della materia al fine di ottenere una riduzione volumetrica che esclude quindi il fatto che il materiale “non subisca una trasformazione preliminare” prima del successivo utilizzo.
Ovviamente poi concordo con il suo pensiero, che agevolerebbe non di poco il riutilizzo.