Modifiche relative alla compilazione delle schede di sicurezza

Immagine fonte: http://www.icarocortona.it/news/ControlliREACHUmbria.aspx

LE MODIFICHE RELATIVE ALLA COMPILAZIONE DELLE SCHEDE DI SICUREZZA (SDS) DELLE SOSTANZE E DEI PREPARATI PERICOLOSI INTRODOTTE DAL REG. 830/15/CE

Il 1° giugno 2015 entrano in vigore alcune modifiche al Reg. 1907/2006/CE cd. “REACH” introdotte dal Reg. 453/10/CE e dal Reg. 830/15/CE
Le modifiche introdotte dal Reg. 453/10/CE riguardano le schede di sicurezza (SDS) delle sostanze e dei preparati pericolosi; il nuovo Reg. 830/15/CE invece entra in vigore proprio il 1° giugno e anch’esso apporta alcune modifiche inerenti la compilazione delle schede di sicurezza (SDS) delle sostanze e dei preparati pericolosi; sostanzialmente viene introdotta una deroga per le aziende fornitrici di SDS nel periodo antecedente al 1 giugno 2015, cioè tali schede possono essere utilizzate fino al 31 maggio 2017 senza che siano conformi all’allegato del suddetto Reg. 830/15/CE, il quale sostituisce l’allegato II del Reg. 1907/06/CE (modificato sia dall’art. 59 par. 5 del Reg. 1272/08/CE sia dal Reg. 453/10/CE).

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MUD 2015 – Comunicazione Telematica e Semplificata

La scadenza del 30 Aprile, come ogni anno, si avvicina inesorabilmente e per non farsi trovare del tutto impreparati è bene iniziare sin da ora vedere più da vicino cosa si deve fare per presentare la propria comunicazione MUD.

La comunicazione MUD ricordiamo deve essere effettuata per ogni unità locale che produce rifiuti e che rientra tra i soggetti obbligati e deve essere presentata presso la camera di commercio territorialmente competente.

Innanzitutto vediamo chi sono i soggetti obbligati alla presentazione del MUD:

  1. Comunicazione Rifiuti speciali
    • Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
    • Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione;
    • Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;
    • Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
    • Imprese agricole che producono rifiuti pericolosi con un volume di affari annuo superiore a Euro 8.000,00;
    • Imprese ed enti produttori che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi (così come previsto dall’articolo 184 comma 3 lettere c), d) e g)).
  2. Comunicazione Veicoli Fuori Uso
    • Soggetti che effettuano le attività di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali.
  3. Comunicazione Imballaggi
    • Sezione Consorzi: CONAI o altri soggetti di cui all’articolo 221, comma 3, lettere a) e c).
    • Sezione Gestori rifiuti di imballaggio: impianti autorizzati a svolgere operazioni di gestione di rifiuti di imballaggio di cui all’allegato B e C della parte IV del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152
  4. Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
    • soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei RAEE rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 151/2005.
  5. Comunicazione Rifiuti Urbani, Assimilati e raccolti in convenzione
    • soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati.
  6. Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche
    • produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche iscritti al Registro Nazionale e Sistemi Collettivi di Finanziamento.

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DECRETO MINISTERIALE DEL 8 MARZO 2010 N. 65

Sulla G.U. n. 102 del 4 marzo 2010 è stato pubblicato il Decreto Ministeriale del 8 marzo 2010 n. 65 recante: “Regolamento recante modalità semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonché dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature.”

Decreto Ministeriale del 8 marzo 2010, n. 65

Allegati al Decreto

Per maggiori informazioni visita www.raeepadova.it

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