AMINATO-INCENTIVI

Il trasporto ADR di rifiuti di amianto

L’amianto è un minerale naturale a base di silicati, appartenente alle serie mineralogiche del serpentino e degli anfiboli: crisotilo (o amianto bianco), amosite (o amianto bruno), crocidolite (o amianto blu), tremolite, antofillite e actinolite.

La produzione e la lavorazione dell’amianto è fuori legge in Italia dal 1992, e per valutare l’assenza di amianto nei pannelli è necessario eseguire analisi chimiche dedicate.

Il Regolamento CLP colloca l’amianto al numero EINECS 650-013-00-6, che comprende tutte le forme di asbesto presenti, classificandole come cancerogene di categoria 1 A con codici di identificazione di pericolo H350 (può provocare il cancro) e H372 (provoca danni agli organi per esposizione prolungata o ripetuta).

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ADR_RID

Il trasporto di merci pericolose in Italia e UE nel triennio 2013-2015

Una delle domande che spesso mi pongo è quali e quante siano le merci pericolose trasportate ogni anno in Italia. Il sito Eurostat è in grado di fornire i dati sufficienti per scattare una fotografia sommaria della situazione del trasporto di merci pericolose in Italia e in UE per il periodo 2013-2015.

In tabella 1, vengono riportate le quantità (espresse in TKM, milioni di tonnellate per Km) di merci pericolose trasportate in Italia (su strada e per ferrovia) e in UE (strada). L’analisi non prevede le materie radioattive per mancanza di dati.

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il trasporto multimodale di merci pericolose

Modello per il trasporto multimodale di merci pericolose

E’ importante notare che le disposizioni del Codice IMDG in genere prevalgono su quelle ADR. Infatti alla sezione 1.1.4.2.1 dell’ADR si legge che i colli per i quali è previsto un percorso strada-mare possono essere etichettati, marcati e placcati soltanto secondo l’IMDG.

ADR 5.4.2 – Certificato di carico di un container o di un veicolo

Se il trasporto di merci pericolose in precede un percorso marittimo, deve essere fornito un certificato di carico del container conforme alla sezione 5.4.2 del Codice IMDG con il documento di trasporto. Un unico documento può soddisfare le funzioni del documento di trasporto prescritto al 5.4.1 e del certificato di carico del container o del veicolo di cui sopra; in caso contrario, questi documenti devono essere uniti gli uni agli altri. Se un unico documento deve soddisfare il ruolo di questi documenti, è sufficiente, per fare questo, inserire nel documento di trasporto una dichiarazione indicante che il carico del container o del veicolo è stato effettuato conformemente ai regolamenti modali applicabili, con l’identificazione della persona responsabile del certificato di carico del container o del veicolo.

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Nuovo Regolamento recante modifica dell’allegato XVII del Regolamento REACH

E’ stato pubblicato il Regolamento n. 2017/227 della commissione, recante la modifica dell’Allegato XVII del Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l’ossido di bis(pentabromofenile) (decabromodifeniletere; decaBDE), CAS: 1163-19-5, EC: 214-604-9.

Il Regolamento, che introduce la restrizione numero 67 all’Allegato XVII del Regolamento REACH, entrerà in vigore a partire dal 1° marzo 2017, ma la restrizione entrerà in vigore dal prossimo 2 marzo 2019.

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