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ADR 2017: le principali novità (prima parte)

Con l’entrata in vigore dell’accordo ADR 2017, vengono introdotte alcune importanti novità. Di seguito, alcune delle modifiche più importanti.

Parte 1

Esenzioni: riguardante il trasporto di gas, le disposizioni dell’ADR non si applicano al trasporto dei gas contenuti nei serbatoi o anche nelle bombole di combustibile di un veicolo che effettua un’operazione di trasporto e che vengono utilizzati per la sua propulsione o per il funzionamento di uno dei suoi equipaggiamenti; è stato anche inserito il valore della capacità totale massima consentita dei serbatoi o delle bombole di combustibile per le differenti tipologie di combustibile; di conseguenza è stata soppressa la lettera (b) relativa all’esenzione per gas contenuti nei serbatoi di carburante dei veicoli trasportati (1.1.3.2); riguardo il trasporto dei combustibili liquidi (inclusi i carburanti) sono state soppresse le lettere (b) e (c) relative al carburante contenuto nei serbatoi di veicoli, mezzi di trasporto o macchine mobili, trasportati come carico (1.1.3.3); riguardo le quantità trasportate per unità di trasporto è stata revisionata la tabella 1.1.3.6.3 (aggiunti i numeri ONU 3533 e 3534 di Classe 4.1 per la categoria di trasporto 1, aggiunti i numeri ONU 3531, 3532 di Classe 4.1, il N° ONU 3292 di Classe 4.3, il N° ONU 3356 di Classe 5.1, i numeri ONU 1700, 2016, 2017 di Classe 6.1 e gruppo di imballaggio III, i numeri ONU 3090, 3091, 3480, 3481 di Classe 9 per la categoria 2, aggiunto il N° ONU 3506 di Classe 8 per la categoria 3, aggiunto il N° ONU 3508 di Classe 9 per la categoria 4).

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DIRETTIVA UE 2309/2016

Sulla Gazzetta Ufficiale Europea L345 del 20 dicembre 2016 è stata pubblicata la Direttiva (UE) 2016/2309 della Commissione del 16 dicembre 2016 che adegua per la quarta volta al progresso scientifico e tecnico gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose.

Con questa Direttiva, che entra in vigore il 9 gennaio 2017, gli Stati membri devono, entro il 30 giugno 2017, mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per adeguare la normativa sul trasporto terrestre delle merci pericolose alle edizioni 2017 di ADR, RID e ADN.

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Trasporto delle pile al litio – ADR 2017

L’edizione 2017 dell’ADR ha introdotto una nuova tipologia di marcatura applicabile al trasporto di pile e/o batterie al litio.

I colli contenenti pile o batterie preparati conformemente alla disposizione speciale 188 del capitolo 3.3, devono recare il marchio illustrato in figura.

Pile

* Collocazione per il o i numeri ONU.

** Collocazione per un numero telefonico che consente di ottenere ulteriori informazioni.

Il numero ONU preceduto dalle lettere “UN”, “UN 3090” per le pile o batterie al litio metallo o “UN 3480” per le pile o batterie al litio ionico, deve essere indicato sul marchio. Quando le pile o batterie sono contenute in o imballate con un equipaggiamento, il numero ONU appropriato preceduto dalle lettere “UN”, “UN 3091” o “UN 3481” deve essere indicato. Quando un collo contiene delle pile o batterie al litio assegnate a diversi numeri ONU, tutti i marchi ONU applicabili devono essere indicati su uno o più marchi.

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