RIFIUTI: H14 e ADR

Esiste nella normativa italiana una dicotomia sulla pericolosità dei rifiuti.

Da una parte, l’allegato D al D.Lgs.205/2010 riporta l’elenco dei codici CER (già presente nel D.Lgs.152/06), i quali identificano i rifiuti sulla base del loro processo di produzione, e li distingue in Pericolosi e Non Pericolosi (I  rifiuti  contrassegnati  nell’elenco  con  un  asterisco  “*”  sono  rifiuti  pericolosi  ai  sensi  della direttiva 2008/98/CE)

Dall’altra, l’allegato I allo stesso decreto definisce come applicare le caratteristiche di pericolo (le “H”) ai rifiuti, secondo criteri definiti.

Dunque: l’all. D dice “il rifiuto è Pericoloso se c’è l’*”; l’all.I dice “il rifiuto è Pericoloso se è applicabile un’H”.

Sappiamo che non sempre ad un pericoloso per l’allegato D si riesce ad applicare una H di pericolo secondo quanto definito dall’all.I.

Fino a prima della Legge 28, del 24/03/2012, l’H14 non aveva specifiche di concentrazione, ed era assegnato “in via cautelativa”, soprattutto quando

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ADR_TRASPORTO

Etichette per i rifiuti pericolosi

Il trasporto di rifiuti speciali, siano essi pericolosi che non pericolosi ed il loro stoccaggio e trattamento sono codificati e disciplinati da apposite norme che stabiliscono anche quali debbano essere le etichette da apporre sugli automezzi, sui rifiuti, sui loro contenitori al fine di identificarli immediatamente, avvertendo di conseguenza gli operatori coinvolti sui possibili rischi e precauzioni da adottare in loro presenza (si veda quindi il D.lgs 152/2006 e la normativa ADR).

In questo breve articolo vorrei focalizzare l’attenzione sul’uso indiscriminato della famosissima R nera su sfondo giallo il cui uso è tanto abusato quanto fuorviante come accadeva, fino a pochi mesi fa, con l’utilizzo della caratteristica di pericolo H14.

Molto spesso le aziende, gli operatori ed i consulenti tendono ad essere fin troppo prudenti utilizzando questo

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RIFIUTI PERICOLOSI IN ADR, LA CARATTERISTICA DI PERICOLO H14

Dal 25 Marzo 2012, i rifiuti pericolosi che presentano la caratteristica di pericolo H14, dovranno obbligatoriamente seguire le procedure imposta dall’ADR (Accordo sul trasporto di merci pericolose).

Innanzitutto vediamo cosa dice a riguardo dei rifiuti pericolosi il Testo Unico Ambientale. L’art. 183 comma 1, lett b):

Un rifiuto deve essere considerato pericoloso quando presenti una o più delle caratteristiche di pericolosità indicante nell’Allegato I alla parte IV del D.Lgs. 152/2006, il quale individua le classi di pericolosità H1 esplosivo a H14 ecotossico.
L’introduzione del D.Lgs. 205/2010, ed in particolare l’articolo 39 comma 5 ha sostituito gli allegati D e I della parte IV del D.Lgs. 152/2006, e di conseguenza , a far data dal

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Rifiuti pericolosi: la Cassazione “bastona” le condotte illecite

Costituiscono attività illecite l’effettuazione di miscelazioni in assenza di accertamenti tecnici preliminari; il mancato rispetto delle cautele necessarie rispetto alla gestione di rifiuti pericolosi, l’apposizione del codice Cer privilegiando la compatibilità con le autorizzazioni dei destinatari e la compatibilità con le esigenze commerciali rispetto all’effettiva composizione dei rifiuti, nonché la conseguente destinazione di rifiuti in prevalenza pericolosi a impianti che non avrebbero potuto riceverli: così Cass. III Pen., n. 47870 del 22 dicembre 2011 dà una sferzata sanzionatoria su una molteplicità di condotte illecite aventi ad oggetto i rifiuti pericolosi.

Mai come in questi ultimi mesi la corretta identificazione dei rifiuti pericolosi è risultata

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