Esiste nella normativa italiana una dicotomia sulla pericolosità dei rifiuti.
Da una parte, l’allegato D al D.Lgs.205/2010 riporta l’elenco dei codici CER (già presente nel D.Lgs.152/06), i quali identificano i rifiuti sulla base del loro processo di produzione, e li distingue in Pericolosi e Non Pericolosi (I rifiuti contrassegnati nell’elenco con un asterisco “*” sono rifiuti pericolosi ai sensi della direttiva 2008/98/CE)
Dall’altra, l’allegato I allo stesso decreto definisce come applicare le caratteristiche di pericolo (le “H”) ai rifiuti, secondo criteri definiti.
Dunque: l’all. D dice “il rifiuto è Pericoloso se c’è l’*”; l’all.I dice “il rifiuto è Pericoloso se è applicabile un’H”.
Sappiamo che non sempre ad un pericoloso per l’allegato D si riesce ad applicare una H di pericolo secondo quanto definito dall’all.I.
Fino a prima della Legge 28, del 24/03/2012, l’H14 non aveva specifiche di concentrazione, ed era assegnato “in via cautelativa”, soprattutto quando