RIFIUTI: H14 e ADR

Esiste nella normativa italiana una dicotomia sulla pericolosità dei rifiuti.

Da una parte, l’allegato D al D.Lgs.205/2010 riporta l’elenco dei codici CER (già presente nel D.Lgs.152/06), i quali identificano i rifiuti sulla base del loro processo di produzione, e li distingue in Pericolosi e Non Pericolosi (I  rifiuti  contrassegnati  nell’elenco  con  un  asterisco  “*”  sono  rifiuti  pericolosi  ai  sensi  della direttiva 2008/98/CE)

Dall’altra, l’allegato I allo stesso decreto definisce come applicare le caratteristiche di pericolo (le “H”) ai rifiuti, secondo criteri definiti.

Dunque: l’all. D dice “il rifiuto è Pericoloso se c’è l’*”; l’all.I dice “il rifiuto è Pericoloso se è applicabile un’H”.

Sappiamo che non sempre ad un pericoloso per l’allegato D si riesce ad applicare una H di pericolo secondo quanto definito dall’all.I.

Fino a prima della Legge 28, del 24/03/2012, l’H14 non aveva specifiche di concentrazione, ed era assegnato “in via cautelativa”, soprattutto quando ad un rifiuto pericoloso non si riusciva ad assegnare nessun’altra caratteristica di pericolo perché non si raggiungevano le concentrazioni necessarie di contenuto P.

Dalla L.28/2012 è stato definito che l’H14 va assegnato secondo le indicazioni della normativa ADR, classe 9, M6 ed M7 (Nelle more dell’adozione, da parte del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di uno specifico decreto che stabilisca la procedura tecnica per l’attribuzione della caratteristica H14, sentito il parere dell’Ispra, tale caratteristica viene attribuita ai rifiuti secondo le modalità dell’accordo Adr per la classe 9 — M6 e M7).

NOTA: Si ricorda che per classificare i rifiuti si deve seguire il seguente procedimento:

–        assegnazione del codice CER sulla base del ciclo produttivo da cui origina il rifiuto

–        eventuale analisi di caratterizzazione

L’assegnazione della caratteristica H14 comporta quindi che il trasporto dei rifiuti così classificati sia soggetto alla normativa ADR secondo la seguente tabella:

Cosa fare per l’ADR?

Se i rifiuti vengono classificati come ecotossici (in assenza di altre pericolosità secondo ADR, per le quali bisogna rifarsi alla tabella di preponderanza dei pericoli), è necessario:

utilizzare il nr ONU 3077 “materia pericolosa per l’ambiente, solida, nas” o 3082” materia pericolosa per l’ambiente, liquida, nas” utilizzare l’apposita dicitura all’interno del formulario utilizzare imballaggi omologati ONU usare mezzi in ADR, conducenti col patentino ADR, e nominare il consulente ADR usare adeguata etichettatura e marcatura dei colli e del mezzo effettuare formazione al personale coinvolto nelle operazioni di carico, scarico, trasporto, redazione dei documenti

Fonte; http://sistemigestioneintegrati.wordpress.com