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Imballaggi dismessi, vuoti, non ripuliti (UN 3509)

Nell’ADR 2015 troviamo quello che era l’Accordo Multilaterale M268 sottoscritto dall’Italia il 22 settembre 2014, il cui contenuto  prevedeva l’introduzione di un nuovo numero ONU: UN 3509 IMBALLAGGI DISMESSI, VUOTI, NON RIPULITI.

Disposizione Speciale 663

Questa rubrica deve essere utilizzata soltanto per imballaggi, grandi imballaggi o IBC, o parti di essi, che hanno contenuto merci pericolose e che vengono trasportati per lo smaltimento, il riciclaggio o il recupero del loro materiale, se non a fini di ricondizionamento, di riparazione, di manutenzione ordinaria, di ricostruzione o di riutilizzo, e che sono stati svuotati in maniera tale da contenere solo residui di merci pericolose aderenti agli elementi degli imballaggi quando essi vengono presentati per il trasporto.

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ADR_ESENZIONI

Convertito in Legge il Decreto 91/2017 “Mezzogiorno”

In vigore dal 13/08/2017 la Legge 3/8/2017 nr. 123 che converte il Dl 91/2017 ‘Mezzogiorno’ e conferma la prevalenza delle norme UE in materia di classificazione rifiuti su quelle nazionali.
Il testo di conversione conferma in toto il contenuto dell’art. 9 del Decreto (“La classificazione dei rifiuti pericolosi è effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER ed applicando le disposizioni contenute nella decisione 2014/955/UE e nel Regolamento UE nr. 1357/2014 della Commissione del 18/12/2014”), aggiungendo però alla fine una novità importante: l’introduzione di un ulteriore riferimento al Regolamento 2017/997/UE, che modifica la disciplina sulla caratteristica di pericolo “HP14 – ECOTOSSICO” è sarà applicabile dal prossimo 5 luglio 2018 in tutti gli stati membri UE

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ADR_RID

Security ADR (Capitolo 1.10)

Con “security” si intendono le misure atte a minimizzare la possibilità di utilizzare impropriamente le merci pericolose per recare pericolo per le persone e per l’ambiente. Le disposizioni riguardanti la Security sono racchiuse nel Capitolo 1.10 ADR.

Aspetto rilevante della Security è la formazione che deve includere elementi di sensibilizzazione oltre a focalizzare aspetti riguardante la natura dei rischi, il loro riconoscimento, le misure per ridurli e le azioni da intraprendere in caso di violazione della sicurezza stessa.

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Inquinanti Marini (capitolo 2.10 Codice IMDG)

Inquinanti marini indica le materie che sono soggette alle disposizioni dell’Allegato III della MAPOL 73/78, come emendata. Gli inquinanti marini devono essere trasportati secondo tale allegato MARPOL.

Gli inquinanti marini devono essere trasportati sotto la appropriata rubrica secondo le loro proprietà se essi ricadono nei criteri di una delle classi da 1 a 8. Se essi non ricadono nei criteri di una di queste classi, essi devono essere trasportati sotto la rubrica MATERIA PERICOLOSA PER L’AMBIENTE, SOLIDA N.A.S., ONU 3077 o MATERIA PERICOLOSA PER L’AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S., ONU 3082, come appropriato, salvo vi sai una specifica rubrica nella classe 9.

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