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Inquinanti Marini (capitolo 2.10 Codice IMDG)

Inquinanti marini indica le materie che sono soggette alle disposizioni dell’Allegato III della MAPOL 73/78, come emendata. Gli inquinanti marini devono essere trasportati secondo tale allegato MARPOL.

Gli inquinanti marini devono essere trasportati sotto la appropriata rubrica secondo le loro proprietà se essi ricadono nei criteri di una delle classi da 1 a 8. Se essi non ricadono nei criteri di una di queste classi, essi devono essere trasportati sotto la rubrica MATERIA PERICOLOSA PER L’AMBIENTE, SOLIDA N.A.S., ONU 3077 o MATERIA PERICOLOSA PER L’AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S., ONU 3082, come appropriato, salvo vi sai una specifica rubrica nella classe 9.

La colonna (4) della lista delle merci pericolose fornisce indicazioni sugli inquinanti marini usando il simbolo P per le rubriche individuali. L’assenza della lettera P o l’indicazione “-“ in questa colonna non preclude l’applicazione delle disposizioni di classificazione secondo il capitolo 2.9.3 IMDG [materie pericolose per l’ambiente, (ambiente acquatico)].

Quando una materia, materiale o oggetto possiede proprietà che soddisfano i criteri di un inquinane marino ma non è identificata nel Codice IMDG, tale materia, materiale o oggetto deve essere trasportato come inquinante marino secondo IMDG.

Con approvazione della autorità competente, le materie, i materiali o gli oggetti che sono identificati come inquinanti marini nel Codice IMDG ma che non soddisfano più i criteri per essere considerati come inquinante marino non devono necessariamente essere trasportati secondo le disposizioni del Codice IMDG applicabili agli inquinanti marini.

Gli inquinanti marini imballati in imballaggi singoli o combinati contenenti una quantità netta per imballaggio singolo o interno inferiore o uguale a 5 L per i liquidi o aventi una massa inferiore o uguale a 5 Kg per i solidi, non sono sottoposti ad alcuna altra disposizione del Codice IMDG in materia di inquinanti marini a condizione che gli imballaggi soddisfino le disposizioni generali relative all’imballaggio di merci pericolose in imballaggi, compresi gli IBC e i grandi imballaggi (4.1.1.1,  4.1.1.2 e dal 4.1.1.4 a 4.1.1.8). Nel caso di inquinanti marini che rispondano anche ai criteri per l’inclusione in un’altra classe di pericolo, tutte le disposizioni del Codice IMDG relative ad eventuali pericoli supplementari continuano ad essere applicati.

Gli inquinanti marini devono essere classificati secondo il capitolo 2.9.3 [materie pericolose per l’ambiente, (ambiente acquatico)]. Tali criteri non si applicano alle sostanze o materie della classe 7.

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Filippo Busolo

Consulente e formatore sul trasporto di merci pericolose secondo il regolamento ADR. Consulente sul regolamento CLP e le Schede di Sicurezza.

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