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RIFIUTI PERICOLOSI: NUOVI CRITERI DI ATTRIBUZIONE PER IL PERICOLO ECOTOSSICO (HP14)

Come noto, le caratteristiche di pericolo dei rifiuti (HP) sono definite dal giugno 2015 dal Regolamento UE 1357/2014 (sostitutivo dell’allegato III della Direttiva 2008/98/CE) che, in merito all’annoso problema dell’attribuzione del pericolo ambientale (HP14), rimanda a quanto specificato nell’allegato VI della Direttiva 67/548/CEE.

Diversamente, il nostro paese, con la Legge nr. 125/2015 (art. 7, comma 9 ter), su analogo tema decide invece di rifarsi, nelle more dell’adozione, da parte della Commissione europea, di specifici criteri per l’attribuzione ai rifiuti della caratteristica di pericolo HP 14 “ecotossico, ai criteri dettati dall’Accordo ADR:

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ADR_ESENZIONI

Consulente ADR o non Consulente ADR: lo strano caso delle esenzioni parziali e totali

Recentemente ho rinnovato l’esame di consulente ADR (novembre 2016) e durante il ripasso generale mi sono reso conto di una possibile incongruenza nei quiz ministeriali.

Mi riferisco ai quiz che riguardano l’esenzione dalla nomina del consulente ADR secondo le esenzioni 1.1.3.6 ADR (quantità massima per unità di trasporto), del capitolo 3.4 ADR (quantità limitate) e del capitolo 3.5 ADR (quantità esenti).

In particolare i quiz analizzati nella prima parte del 2016 prevedevano l’esonero dalla nomina del consulente ADR per i regimi di trasporto secondo 1.1.3.6, 3.4 e 3.5, in virtù di quanto prescritto dal D. Lgs. 40/2000.

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Corsi_ambiente

L’Italia firma nuovi accordi multilaterali ADR

L’Italia, in data 22 maggio 2017, firma due nuovi Accordi Multilaterali (M300 e M303).
Ne da notizia direttamente il sito UNECE.

M300
L’accordo M300 permette, in deroga a quanto previsto al punto h) del paragrafo 5.4.1.1.1 dell’ADR, di poter trasportare alcune merci pericolose (quali fuochi pirotecnici, gas compressi, refrigerati e liquefatti, diesel, ecc.) sostituendo sul documento di trasporto il nome e l’indirizzo del destinatario con la dizione “CONSEGNA DI VENDITA” nel caso in cui vi siano più destinatari non tutti identificabili al momento dell’inizio del trasporto.
L’accordo è valido fino al 12 maggio 2021.
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/danger/multi/agree.wpf/M300r1e.pdf

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consulente ambientale

CLP: Scadenza deroga “prodotti a scaffale”

Il prossimo 1° giugno 2017 scadrà la deroga definita dal Regolamento CLP nell’Articolo 61, paragrafo 4, ovvero: “In deroga al secondo comma dell’articolo 62 del presente regolamento, per le miscele classificate, etichettate e imballate in conformità della direttiva dei preparati pericolosi (Direttiva 1999/45/CEE) e già immesse sul mercato prima del 1° giugno 2015 non vale l’obbligo di essere rietichettate e reimballate in conformità del regolamento CLP fino al 1° giugno 2017”.

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