In merito al requisito della abusività della condotta, l’interpretazione prevalente ritiene che sussiste il carattere abusivo dell’attività organizzata di gestione dei rifiuti – idoneo ad integrare il delitto – qualora essa si svolga continuativamente nell’inosservanza delle prescrizioni delle autorizzazioni ovvero tali autorizzazioni manchino del tutto (cosiddetta attività clandestina), ma anche quando esse siano scadute o palesemente illegittime e comunque non commisurate al tipo di rifiuti ricevuti, aventi diversa natura rispetto a quelli autorizzati. Cass. pen. sentenza del 21.05.2015
Sentenze Cassazione in tema di Rifiuti
Riferito alle sentenze della cassazione in merito al tema dei rifiuti.
La frantumazione degli inerti continua ad esulare, in caso di inerti da demolizione, dalla “normale pratica industriale”
La giurisprudenza di questa Corte ha, costantemente, ribadito che ai fini della qualificazione di una sostanza o di un materiale quale sottoprodotto è inoltre necessario che le sostanze o i materiali non siano sottoposti ad operazioni di trasformazione preliminare.
Nel caso di inerti da demolizione, la frantumazione del materiale per agevolarne il riutilizzo è un’operazione di trasformazione preliminare. Operazione questa non rientrante nella normale pratica industriale. Cass. pen. sentenza del 24.04.2015
Gesso di defecazione: rifiuto o fertilizzante?
La pur riconosciuta natura di sostanza fertilizzante da attribuirsi al materiale gesso di defecazione – prodotto derivante dalla idrolisi (ed eventuale attacco enzimatico) di materiali biologici, dei quali dovrebbe essere obbligatorio indicare la natura, tramite lo spandimento della calce viva e successiva precipitazione mediante acido solforico e successiva precipitazione del solfato di calcio – non vale ad escludere che lo stesso possa essere qualificato come rifiuto allorché esso sia depositato con modalità tali da farne presumere la destinazione non ad un uso produttivo ma esclusivamente al suo smaltimento, come per esempio il deposito a diretto contatto col terreno e con gli agenti atmosferici, perché non possono non determinarne nel tempo una sensibile degradazione del materiale stesso. Cass. pen. sentenza del 23.04.2015
Principio di prossimità tra luogo di produzione e luogo di gestione: vale anche per i rifiuti speciali?
La Corte Costituzionale ha affermato che i principi di autosufficienza e prossimità, in diretta attuazione dei quali sono definiti ambiti territoriali ottimali per le tutte le attività connesse alla gestione dei rifiuti, sono cogenti esclusivamente per quanto concerne lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti urbani, ma non già per le medesime attività riguardanti i rifiuti speciali, perché per questa tipologia di rifiuti occorre avere riguardo alle relative caratteristiche ed alla conseguente esigenza di specializzazione nelle operazioni di trattamento dello stesso. Vero è però che nelle norme si rinviene una linea di politica legislativa favorevole ad una rete integrata di impianti appropriati, atta a garantire lo smaltimento dei rifiuti speciali in prossimità al luogo di produzione, ma senza che ciò possa tradursi in un divieto: ed infatti “nella disciplina statale l’utilizzazione dell’impianto di smaltimento più vicino al luogo di produzione dei rifiuti speciali viene a costituire la prima opzione da adottare, ma ne «permette» anche altre”. Consiglio di Stato, sentenza del 23 marzo 2015