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Orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti

Nei precedenti articoli abbiamo più volte scritto di  quanto sia importante classificare correttamente i propri rifiuti. Lo avete fatto? Avete seguito i nostri consigli? Alcuni lo hanno fatto affidandosi ai nostri servizi di consulenza divenendo così nostri clienti, altri lo hanno fatto in autonomia ma ciò che importa davvero è essere certi di aver adempiuto ai propri obblighi.

Cosa comporta classificare correttamente i propri rifiuti?

La classificazione è un obbligo normativo che pende sulla testa del produttore di rifiuti.

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Se sei un’impresa hai l’obbligo di caratterizzare i tuoi rifiuti. Scopri il perchè…

Se sei un’impresa, produci sicuramente dei rifiuti e potresti essere già a conoscenza dell’obbligo di caratterizzare e classificare i tuoi rifiuti. Se non ne hai mai sentito parlare allora questa potrebbe essere una buona occasione per informarti e decidere come adeguare la tua gestione dei rifiuti.

In molti articoli, dall’apertura del blog ad oggi, ne abbiamo parlato diffusamente ed in maniera ancor più dettagliata ne abbiamo parlato durante i nostri corsi di formazione o durante le attività di screening iniziali che effettuiamo presso i nuovi clienti.

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Corsi outside rifiuti

Hai un’impresa? Sai come gestire correttamente i rifiuti che produci?

La corretta gestione dei rifiuti, prodotti da un ente o un’impresa, richiede personale qualificato con delle conoscenze tecnico normative approfondite e soprattutto sempre aggiornate.

La disciplina ambientale italiana è in continua evoluzione, recepisce le direttive europee e si adegua ai miglioramenti tecnologici che vengono introdotti nei processi produttivi e di trattamento dei rifiuti. Per le imprese spesso è difficile seguire tutti gli aggiornamenti, interpretare norme e regolamenti ed applicarli alle proprie realtà produttive.

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Rifiuti e Codici a Specchio

CORTE DI GIUSTIZIA UE Sez. 10^, 28/03/2019 Sentenza C-487/17 a C-489/17

RIFIUTI – Classificazione come rifiuti pericolosi – Rifiuti ai quali possono essere assegnati codici corrispondenti a rifiuti pericolosi e a rifiuti non pericolosi – Direttiva 2008/98/CE e decisione 2000/532/CE – Rinvio pregiudiziale – Ambiente.

L’allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, come modificata dal regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014, nonché l’allegato della decisione 2000/532/CE della Commissione, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all’articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi, come modificata dalla decisione 2014/955/UE della Commissione, del 18 dicembre 2014, devono essere interpretati nel senso che il detentore di un rifiuto che può essere classificato sia con codici corrispondenti a rifiuti pericolosi sia con codici corrispondenti a rifiuti non pericolosi, ma la cui composizione non è immediatamente nota, deve, ai fini di tale classificazione, determinare detta composizione e ricercare le sostanze pericolose che possano ragionevolmente trovarvisi onde stabilire se tale rifiuto presenti caratteristiche di pericolo, e a tal fine può utilizzare campionamenti, analisi chimiche e prove previsti dìal regolamento (CE) n. 440/2008 della Commissione, del 30 maggio 2008, che istituisce dei metodi di prova ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) o qualsiasi altro campionamento, analisi chimica e prova riconosciuti a livello internazionale.

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