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Si fà presto a dire “economia Circolare” per venderti un’idea!

Oggi vogliamo cercare di fare chiarezza sulle offerte che negli ultimi anni (ormai son ben 10) si sono affacciate nel settore dei rifiuti, come le già note “reverse vending” o altri tipi di “affiliazione” per l’apertura di strutture “point” che vengono spesso proposte sempre con la promessa di lauti guadagni, da aziende che poi spesso spariscono in breve tempo dal mercato.

Chiunque può verificare con un minimo di ricerca la fattibilità economica di tali iniziative, che legate all’andamento della valorizzazione di alcuni materiali riciclabili come Plastica, Alluminio e Vetro (queste sono le tipologie maggiormente gestite), una volta conferiti (se non in grandi quantità) possono rendere ben pochi centesimi, non sufficenti per la conduzione di una vera e propria impresa che ricordiamo e’ e rimane un’attivita’ di raccolta e di gestione di rifiuti , dunque, puo’ essere legittimamente esercitata solo da soggetti autorizzati.

Chi di Voi ha già avuto modo di avvicinarsi a queste iniziative e/o offerte, avrà di certo compreso che tali attività richiedono l’iscrizione presso gli Albi competenti per quanto concerne il trasporto e/o l’eventuale intermediazione dei rifiuti, oltre alle dovute autorizzazioni per poter di fatto stoccare il rifiuto conferito dal cittadino (ammesso che ciò sia possibile)

Certo, affiancare un sistema nuovo ed innovativo di raccolta differenziata, premiando di fatto chi conferisce il rifiuto, è una lodevole iniziativa, che a volte però può entrare in netto contrasto con la normativa che regolamente il settore dei rifiuti. A tal fine sono nate delle Associazioni, che si prefiggono perlappunto lo scopo di rimuovere le cause che impediscono la diffusione e lo sviluppo di forme alternative alla gestione del rifuto urbano.

Questo perchè qualsiasi chiave di lettura vogliate dare, la cosa certa é che stiamo parlando di rifiuti e più precisamente di rifiuti urbani (ex articolo 194, comma 2, lettera a) Dlgs 152/2006).
Facciamo questa precisazione perche i rifiuti urbani, a differenza dei rifiuti speciali prodotti dalle imprese, rientrano in quella che viene definita ” Privativa Comunale ”

E’ vero che i Comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani, e che quindi di fatto, con appositi regolamenti Comunali e nel rispetto della normativa vigente, possano definire modalità di raccolta e trasporto diverse, ma questo solo fino a che non sia indetta gara dall’Autorità d’ambito e solo quando non vi sia aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall’Autorità d’ambito ai sensi dell’articolo 202.

Questo proliferare di iniziative dove poter vendere di fatto il rifiuto ad un prezzo positivo da parte dei privati, puntano a creare dei veri e propri punti di raccolta che altro non sono che centri di stoccaggio di rifiuti prodotti da terzi, spesso in barba quindi alla normativa vigente facendo riferimento in alcuni casi a decreti ministeriali mai approvati o peggio ancora, partoriti da governi ormai non piu in carica e quindi privi di qualsiasi fondamento.

Agli operatori del settore risulta infatti difficile poter condividere l’idea di affidare i propri rifiuti “urbani” ad un gestore diverso dal servizio pubblico.

Con cio non vogliamo demotivare nessuno nell’intraprendere iniziative commerciali nel settore, ma vorremmo mettere in guardia chi ci segue invitandolo ad approfondire le tematiche inerenti alla gestione dei rifiuti urbani e la fattibilità di iniziative sulla gestione dei rifiuti urbani.

Ricordiamo inoltre che un recente accordo tra CONAI e ANCI rendono di fatto il rifiuto urbano di proprieta dei comuni e solo con una convenzione con tale ente è possibile adempiere correttamente alla gestione dello stesso. Realizzare questi progetti richiede necessariamente il coinvolgimento delle amministrazioni pubbliche locali. In particolare vogliamo porre l’attezione in ciò che in primis queste attività si troveranno a gestire maggiormente, carta e cartone, lattine e bottiglie di pastica, che sono imballaggi… e ricadono nel campo di applicazione del titolo II della parte quarta del TUA.

Invocare poi il fatto che non si tratti di rifiuti solo perchè non si ha l’intenzione di disfarsene, ma bensi di beni riutilizzabili (al solo fine di evadere dalla definizione di rifiuto) può comportare non pochi rischi, in quanto ci si può ritrovare a dover giustificare quanto affermato e visto che per riuso, si intende il riutilizzo del bene, ciò vuol dire che continuerà la sua vita con lo stesso scopo per il quale era stato originariamente cocepito e prodotto.
Pertanto la stessa “definizione” si scontra con quanto poi alla fine si intende fare e cioè rivendere il bene “rifiuto”, ad impianti o gestori.

Quindi…siamo nel campo dei rifiuti o nella compravendita?

Ricordiamo che il detentore non decide se una cosa è rifiuto o non lo è.
Il detentore, eventualmente, decide di disfarsi o meno di qualcosa.

E’ reato mascherare un ritiro di rifiuti spacciandoli per merci, dietro la scusante del fatto che hanno un valore economico? E se cosi fosse?

Se cosi fosse si potrebbe ipotizzare, a carico del titolare dell'”impianto di stoccagio /o recupero“, il reato di cui all’art. 256/1° comma in quanto titolare stà effettuando un’attività di raccolta di rifiuti urbani, in mancanza della prescritta iscrizione all’Albo”, sulla base del presupposto che sussisterebbe un obbligo di conferire quei rifiuti urbani solo ai centri di raccolta di cui alla lettera mm) dell’art. 183, per la gestione dei quali è espressamente prescritta l’iscrizione alla categoria 1 (cfr. DM 8/4/2008, art. 2)

Altro caso è invece che un privato cittadino non consideri il suo oggetto, p. es. metallico, un rifiuto, ma una merce da cui ricavare un introito tramite una compra vendita. Allora, esulando dal campo dei rifiuti, l’impianto” che riceve questa merce deve essere iscritto come commerciante presso la CCIAA e comprando l’oggetto, essendo questo una merce e non un rifiuto, non deve inserirlo nel registro C/S.
Naturalmente l’impresa che commercia metallo, ancorchè sia la stessa che ha una autorizzazione di gestione di rifiuti, non può operare il commercio nelle aree autorizzate alla gestione dei rifiuti.

Il trasporto dei “Beni/Rifiuti” effettuata dal cittadino è lecita?
sul punto la mia considerazione è la seguente:
a) l’art. 212, comma 5, prevede che “l’iscrizione all’albo è requisito per svolgere attività di raccolta e trasporto rifiuti(…)” e quindi chiunque effettui un trasporto di rifiuti per quantità eccedenti i 30 kg/lt (limiti di esenzione di cui al comma otto) incorre necessariamente nell’obbligo di possesso del requisito autorizzatorio presupposto per la liceità del trasporto.
b) L’art. 256 sanziona “Chiunque effettua un’attività di (…) trasporto (…) non autorizzata(…)” e l’uso del pronome chiunque rende l’illecito un “reato comune” e quindi applicabile a qualsiasi soggetto che lo commetta.

“Sino all’inizio delle attivita’ del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall’Autorita’ d’ambito ai sensi dell’articolo 202, i comuni continuano la gestione

[1] dei rifiuti urbani
e
[2] dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa”.

La specificazione “avviati allo smaltimento” è cioè riferita solo ai rifiuti assimilati?

Il privato cittadino – per definizione – dalla sua attività domestica non produce rifiuti assimilati…

Ricordo inoltre che gli impianti sottoposti a procedura semplificata NON possono ricevere rifiuti da parte dei privati

Chi ha intenzione di aprire un impianto di recupero rifiuti, per il proprio esercizio, può a seconda delle condizioni chiedere una iscrizione nel registro delle procedure semplificate della provincia art. 214 e segg. d.lgs. 152/06.
In questo caso esistono delle precise indicazioni (provenienti da D.M. 05/2/1998) di esercizio tra le quali l’elenco dei produttori da cui si possono ricevere i rifiuti e in queste prescrizioni non sono mai compresi i rifiuti provenienti da privati cittadini.

Se serve un consiglio o una consulenza in merito, il nostro staff è a disposizione per illustrarvi le reali potenzialità di venetuali iniziative che vorrete intraprenedre.

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Mariano Fabris

Consulente e Resp. Tecnico in Materia di Gestione Rifiuti Cat 1,4,5,8 Preposto per il Trasporto Nazionale e Internazionale su strada di Merci.

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