Ritorniamo sul tema della Dichiarazione Ambientale Mud 2011 per dare maggiori informazioni in merito alle aziende interessate.
Il DM 17 dicembre 2009 istitutivo del SISTRI, ha previsto a carico dei soli produttori iniziali di rifiuti e delle imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti che erano tenuti a presentare il MUD, l’obbligo di comunicare al SISTRI determinate informazioni.
Con riferimento ai dati del 2010, ai sensi degli articoli gli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così come modificati dagli articoli 16 e 37 del D.Lgs. 205/2010, deve essere presentato il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale MUD 2011 dai seguenti:
MUD Telematico
Vi consigliamo di visitare anche il sito mud.ecocerved.it dove vengono pubblicate in modo esaustivo, tutte le informazioni necessarie alla compilazione del Mud 2014
Chiarimenti sulla presentazione MUD e SISTRI 2011 anno riferimento 2010
A seguito di un’attenta lettura e discussione in merito all’obbligo di presentazione del MUD e della comunicazione SISTRI, specificate dalla Circolare del Ministero dell’Ambiente del 02 Marzo 2011 riteniamo che “i soggetti obbligati alla presentazione della Dichiarazione Sistri entro il 30 Aprile 2011 siano i seguenti:
- Le imprese e gli Enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
- Le imprese e gli Enti che effettuano Operazoni di Recupero e di smaltimento di rifiuti;
- Le imprese e gli Enti con più di 10 dipendenti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi appartenemti alle categorie dei: rifiuti da lavorazioni artigianali, rifiuti da lavorazioni
Ancora molti i dubbi sulla presentazione del Mud. 2011
Nonostante la circolare firmata il 02/03/2011, la quale si presta a nostro avviso ad interpretazioni di vario genere, l’incertezza sui soggetti tenuti alla presentazione del Mud. 2011, continua a regnare sovrana tra gli operatori del settore. Non sulle modalità di presentazione, ben descritte anche se in attesa di pubbilazione, quanto sulle aziende obbligate alla presentazione.
“I trasportatori di rifiuti e coloro che effettuano attività di commercio e intermediazione dei rifiuti senza detenzione non sono tenuti, pertanto, a porre in essere alcun adempimento di comunicazione a decorrere dall’anno 2010“.
Questa frase sembrerebbe esonerare dalla presentazione del Mud. 2011 queste due figure professionali, che ovviamente
Circolare Ministeriale n°6774 del 02 marzo 2011
Circolare MinAmbiente 2 marzo 2011, n. 6774
Assolvimento degli obblighi di comunicazione annuale – Mud e “Mudino”
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare Circolare 2 marzo 2011, prot. n. 6774/Tr/Di
(comunicato pubblicato sulla Gu 5 maggio 2011 n. 103)
Oggetto: Circolare recante indicazioni operative relative all’assolvimento degli obblighi di comunicazione annuale di cui alla legge 70/94, al Dpcm 27 aprile 2010 e all’articolo 12 del Dm 17 dicembre 2009, come modificato con Dm 22 dicembre 2010
Al Capo dell’Ufficio Legislativo
Al Capo di Gabinetto dell’On .Sig Ministro
Al Capo della Sgreteria Tecnica
Dell’On. Sig. Ministro
A seguito dell’introduzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti Sistri, è venuta meno, per i soggetti tenuti ad aderire al Sistri, la necessità di comunicazione, ai sensi della legge 70/94, dei dati relativi ai rifiuti prodotti, gestiti e movimentati già inseriti nel sistema informatico. In particolare, con il decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, che, modificando il decreto legislativo n. 152/2006, ha introdotto, tra l’altro, l’articolo 264-bis, sono state abrogate, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo medesimo, le norme concernenti le parti del modello unico di dichiarazione ambientale (Mud) di cui al Dpcm 27 aprile 2010 riguardanti i produttori di rifiuti e le imprese e gli enti che effettuano il trasporto di rifiuti speciali, nonché