Comunicazione Rifiuti Mud 2015

Con ‘avvicinarsi della prossima scadenza del Mud 2015, dove l’ultimo giorno utile è il 30 Aprile,  vogliamo  a seguito indicare le modalità per la presentazione della sezione rifiuti.

Ricordiamo che il Software è già disponibile;  Software per la compilazione del MUD 2015 realizzato da Unioncamere

Rivediamo quali sono i soggetti tenuti alla presentazione telematica e quelli che ne sono esclusi e possono quindi provvedere alla comunicazione rifiuti speciali semplificata e cartacea.

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Gli scarti di origine animale non sono rifiuti se ricorrono le condizioni per considerarli sottoprodotti

Con specifico riferimento al tema che riguardante gli scarti di origine animale, perché essi siano sottratti al regime dei rifiuti ed assoggettati al regolamento CE n. 1774/2002, occorre che essi siano qualificabili come sottoprodotti ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 183, comma 1, lett. n), con la conseguenza che, nei casi in cui in cui il produttore se ne sia disfatto per destinarli allo smaltimento, essi restano assoggettati alla disciplina sui rifiuti dettata dal D.Lgs. 152 del 2006. Cass. pen. sentenza del 15.01.2015

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C’è l’obbligo dell’autorizzazione all’emissione in atmosfera per gli impianti di frantumazione dei materiali di cava

Il D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 269, prescrive espressamente che per tutti gli stabilimenti produttivi di emissioni in atmosfera debba essere richiesta apposita autorizzazione ai sensi della parte quinta del medesimo d. lgs., prevedendo altresì le condizioni che debbono sussistere acciocché la richiesta autorizzazione sia rilasciata.

Il successivo art. 279 prevede a sua volta che chi inizi ad installare ovvero ponga in esercizio uno stabilimento produttivo di immissioni in assenza della predetta autorizzazione ovvero prosegua l’attività dopo che l’autorizzazione sia scaduta, decaduta, sospesa o revocata, incorra nella sanzione penale.

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Entrata in vigore del decreto ministeriale 12 febbraio 2015, n. 31

DECRETO 12 febbraio 2015, n. 31

Regolamento recante criteri semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei punti vendita carburanti, ai sensi dell’articolo 252, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (15G00043) (GU Serie Generale n.68 del 23-3-2015)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/04/2015

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DECRETO 12 febbraio 2015, n. 31 Regolamento recante criteri semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei punti vendita carburanti, ai sensi dell’articolo 252, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/04/2015
IL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Visto il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 e, in particolare, l’articolo 2, comma 1-bis;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e successive modificazioni ed in particolare gli articoli 242, comma 13-bis, 249 e 252, comma 4, ultimo periodo;
Vista l’appendice “V” del manuale “Criteri metodologici per l’applicazione dell’analisi di rischio ai siti contaminati”
[http://www.isprambiente.gov.it/files/temi/appendice-v-100609.pdf ], revisione 2, elaborato dall’Istituto Superiore per la Protezione e la
Ricerca Ambientale (ISPRA), l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA), l’Istituto Superiore di Sanita’ (ISS) e l’Istituto
Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), che individua lo scenario di esposizione commerciale/industriale da applicare nell’analisi di rischio per la bonifica dei siti nei quali sono stati realizzati e gestiti punti vendita carburanti;
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il parere dell’Istituto Superiore di Sanita’ n. 9525 del 17 marzo 2014;
Visto il parere dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale emanato n. 16081 del 14 aprile 2014;

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