SISTRI: ancora tu? Ma non dovevamo vederci più?

Da quasi tre anni assistiamo (e, nostro malgrado, subiamo) a fatti che hanno dell’inverosimile.

La “sistrite”, di cui molti di noi sono definitivamente “avvelenati” , andrebbe catalogata nell’annuario della medicina non solo come una malattia patita da tutti noi che abbiamo a che fare con i rifiuti (Produttori, Gestori, Consulenti, ecc.) ma anche come “schizofrenia” espressa, senza freno e senza controllo, da qualche nostro legislatore.

Se non fosse tragicamente tutto vero, potremmo pensare di essere tutti attori in un divertente film comico. In realtà, siamo, e così ci trattano, delle semplici comparse.

Da quando il “mostro“ SISTRI è emerso dal “segreto di Stato”, nel quale è stato incomprensibilmente e maldestramente concepito, abbiamo “subito” una girandola di decreti, manuali, date di avvio annunciate e poi cambiate, ecc. Abbiamo investito tempo e denaro per informarci ed aggiornarci, tutti abbiamo trascorso molte notti insonni.

Ora, il “mostro”, dai soliti “male informati” dato per morto certo, ha ripreso la sua lenta, ma inesorabile, corsa: dal 1° di ottobre devono utilizzare il SISTRI tutti i Gestori di rifiuti pericolosi. I produttori (sempre dei soli rifiuti pericolosi) dovranno iniziare ad utilizzarlo dal 3 marzo 2014.
Una strana ri-partenza quella del sistri, per una sequela di motivi.
Fra le tante stranezze, sento di dover evidenziare l’assordante silenzio con il quale gli Operatori stanno

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SISTRI…15 giorni dall’avvio del nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti

I primi 15 giorni dalla partenza del SISTRI sono ormai trascorsi. Ciò che sembrava dover essere il più grande fallimento del Ministero dell’Ambiente alla fine ha retto “l’onda d’urto” del 3% del totale dei soggetti inizialmente interessati dal SISTRI ed ora obbligati ad utilizzarlo. Certo non è lodevole essere stati costretti a siffatta semplificazione per poter far partire il mostro informatico ma tant’è che ci si è riusciti, il sistema non è collassato su sé stesso e trasportatori ed impianti di trattamento di rifiuti pericolosi sono oggi alle prese con formulari e schede SISTRI.
Quindi tutto ok? Il sistema ha funzionato ed ora possiamo passare alla fase successiva? Certamente no. Il sistema nonostante la sua partenza ha dimostrato di essere affetto ancora da processi pachidermici che rendono la gestione dei rifiuti troppo pesante e lenta. Sul sito www.sistriforum.it è possibile leggere la maggior parte dei problemi che affliggono gli utenti ma in questo articolo si vuole cercare di dare luce ad alcune delle problematiche che il Ministero e chi il SISTRI ha dovuto progettarlo sembra aver ignorato o semplicemente trascurato temporaneamente.
Innanzitutto il doppio binario. Questa modalità operativa sta causando, almeno per il momento lungaggini presso gli impianti che si ritrovano a dover accettare il doppio della documentazione, a ciò si aggiunga il rischio delle dimenticanze legate al fatto che i trasportatori, in particolare quelli legati alla micro raccolta si trovano a dover viaggiare con numerosi documenti per un singolo ritiro. L’utilizzo del formulario di identificazione rifiuti era semplice perché composto da carta copiativa, ma se in aggiunta a ciò si utilizzano anche delle schede sistri in doppia copia da compilare separatamente si nota facilmente come, a causa dell’abitudine il più delle volte, le schede SISTRI non vengano compilato o compilate erroneamente.
Ma non è tutto. Un aspetto che ho trovato piuttosto “fastidioso” e che come riportato da altre esperienze è fonte di errori è dovuto all’impostazione della scheda SISTRI. Tale scheda invece di occupare un’intera pagine è localizzata in ¾ del foglio, ed i campi da compilare sono praticamente nascosti alla vista nonostante nei manuali venga indicato come quelle aree da compilare dovrebbero essere contrassegnate da un diverso colore. Mi chiedo se non fosse stato più semplice allocare tutte le aree da compilare in unico punto dandone evidenza. Ciò è riferito ad esempio alla modalità “micro raccolta” nella quale i campi dedicati a

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Trasporto dei rifiuti, la confisca dei mezzi utilizzati.

Vogliamo con questa nota, prendere in esame L’art. 259 del D. Lgs. n. 152 del 2006, che determina nel caso specifico, il reato di trasporto illecito di rifiuti per il quale è prevista la confisca del mezzo. Va in primo luogo precisato che I’art. 259 del D. Lgs. n.152 del 2006 prevede che in caso di reato di trasporto illecito di rifiuti consegua ex lege la confisca del mezzo, nulla tuttavia venendo disposto con riguardo alla posizione del terzo incolpevole proprietario del veicolo. Una interpretazione della norma costituzionalmente orientata nonché aderente ai principi di cui alla Corte Edu (laddove in particolare si è affermato che l’art. 7 CEDU esige, per punire e cioè per l’ irrogazione di una pena e quindi anche della misura della confisca, la ricorrenza di un legame di natura intellettuale (coscienza e volontà) che permetta di rilevare un elemento di responsabilità nella condotta del soggetto cui viene applicata una sanzione sostanzialmente penale (v. Corte Edu, 09/02/ 1995, Welch c. Regno Unito; Corte Edu, 30/08/2007, Sud Fondi srl c. Italia; Corte Edu, 20/01/2009, sud Fondi c. Italia; Corte Edu, 17/12/2009, M. c. Germania) deve necessariamente condurre a ritenere che la speciale confisca in esame deroghi ai principi generali in tema di obbligatorietà, essendo disciplinata, per gli aspetti non regolamentati dalla norma speciale, dalla previsione dell’art. 240 c.p. ed, in particolare, dal comma 3, laddove si prevede, per effetto del richiamo ai commi 1 e 2 n.1, che la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto il prezzo non opera ove queste appartengano a persona estranea al reato. Pertanto, con la sentenza della Cassazione Penale Sez. III n. 1475 del 11 gennaio 2013 (Cc 22 nov. 2012).

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Sistri, Nota esplicativa per l’applicazione dell’art. 11 del Decreto Legge 31 agosto 2013 n° 101

Pubblicata la nota esplicativa in riferimento all’articolo in oggetto.

NOTA ESPLICATIVA AI FINI DELL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 11 DEL DECRETO LEGGE 31 AGOSTO 2013, N. 101, “SEMPLIFICAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI CONTROLLO DELLA TRACCIABILITA’ DEI RIFIUTI – SISTRI”

Premessa
L’articolo 11, comma 1, del decreto legge 31 agosto 2013, n.101, modificando i commi 1, 2 e 3 dell’articolo 188-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prevede un obbligo di adesione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) per i seguenti soggetti:

– i “produttori iniziali di rifiuti pericolosi”;
– gli altri detentori di rifiuti pericolosi prodotti da terzi, e precisamente:
– “gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale”;
– “gli enti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi”;
– i “nuovi produttori” di rifiuti pericolosi.

La norma non contempla l’obbligo di iscrizione per
– i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi;
– gli enti e le imprese che effettuano attività di gestione dei rifiuti non pericolosi;
– i trasportatori di rifiuti urbani del territorio di regioni diverse dalla Regione Campania.
Detti soggetti possono aderire al SISTRI su base volontaria ai sensi del comma 2 dell’art. 188-ter del d.lgs. n. 152/2006 come modificato dall’art. 11 del d.l. n. 101/2013, e del comma 5 del citato art. 11 del d.l. n. 101/2013.
Con uno o più decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, potranno essere specificate le categorie di soggetti obbligati all’adesione e

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