3 marzo 2014, anche i produttori di rifiuti speciali pericolosi dovranno iniziare ad utilizzare il Sistri.

Mancano ormai pochi giorni e anche i Produttori di Rifiuti Speciali Pericolosi dovranno obbligatoriamente utilizzare il Sistri.

La tracciabilità del rifiuto, voluta con il Sistri (Sistema di Tracciabilità dei Rifiuti), nato Il 17 dicembre 2009 (GU n. 10 del 13 gennaio 2009) con i  migliori intenti che certamente tutti noi condividiamo, doveva entrare in “vigore”  già nell’ormai lontano 2010.

Diversi decreti correttivi si sono susseguiti da allora e il sistema è partito solo 1 ottobre 2013 e limitatamente ai rifiuti pericolosi.
Solo i trasportatori, gli impianti, gli intermediari dei rifiuti e i nuovi produttori di rifiuti speciali pericolosi hanno quindi iniziato ad usare con non poche difficoltà il sistema, cosi come indicato con lo “SCHEMA del DECRETO di RIAVVIO del SISTRI”

Il 3 marzo 2014, anche i produttori di rifiuti speciali pericolosi dovranno iniziare ad utilizzarlo.

Salvo proroghe dell’ultimo minuto, si avrà quindi una visione più completa di questo sistema che ad oggi continua a presentare diverse difficoltà nell’utilizzo da parte degli operatori.

E’ umano pensare che l’operatività nella gestione dei rifiuti speciali pericolosi prodotti dalle piccole aziende, subirà inevitabilmente una prima fase d’arresto, non avendo quest’ultime avuto modo e disponibilità di adoperarsi per

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Riassetto del Codice Ambientale

Se diamo uno sguardo alle direttive ambientali dell’Unione Europea ed alla legislazione ambientale degli altri paesi europei, salta subito all’occhio la ridotta complessità della norma rispetto al nostro codice ambientale. La questione non può ovviamente essere generalizzata ma dare uno sguardo ad esempio la normativa inerente il cosiddetto “Uno contro Uno” italiano e l’analogo della svizzera o se provassimo a confrontare la normativa inerente il trasporto di rifiuti italiana e quella di altri paesi quali ad esempio la Germania, rende bene l’idea di quanto la nostra normativa sia alquanto complessa ed a tratti nebulosa e carente.

Non desta certo stupore rendersi conto di quanti siano i decreti attuativi mancanti e di quanto confusionaria sia la norma normativa nel campo dei rifiuti, ma non solo.

A quanto pare un gruppo di lavoro insediatosi in questi giorni presso il Ministero dell’Ambiente avrebbe il compito di avviare uno studio preliminare teso ad un riassetto del codice ambientale. L’obiettivo è quello di raccogliere in due testi normativi tutte le leggi ed i regolamenti inerenti l’ambiente, si tenderà quindi ad ottenere un codice ed un testo unico regolamentare.

Da dove nasce tanta buona volontà in campo ambientale nel voler risolvere i pasticci creati negli ultimi anni?

Secondo il Ministro Orlando: “Questo progetto nasce sia dalla semplice constatazione che in materia ambientale la nostra legislazione non ha ancora risolto vistosi difetti sia dalla necessità di fornire risposte concrete a pressanti richieste di tutela e progresso. La frammentarietà, l’assenza di una codificazione con adeguati principi generali rendono il

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Procedure semplificate per il recupero di rifiuti (di A. A. Muntoni e I. Ghiani)

Il Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i. recante “Norme in materia ambientale”, noto come “Testo Unico per l’ambiente”, prevede agli articoli 214 e 216 la possibilità, da parte delle Imprese e Ditte regolarmente iscritte alla CCIAA, di accedere ad una procedura semplificata per l’esercizio dell’attività di recupero di rifiuti, a condizione che essi siano effettivamente avviati a recupero.

Le condizioni per poter usufruire di tale procedura, il cui iter è regolato dalla Provincia competente per territorio, sono espressamente definite dal D.M. 05/02/1998 integrato dal D.M. 04/04/2006 n. 186 per i rifiuti non pericolosi e dal D.M. 12 giugno 2002 n. 161 per i rifiuti pericolosi.

Al di fuori delle tipologie e condizioni previste dai due succitati decreti ministeriali, il recupero dei rifiuti pericolosi e non pericolosi è consentito attraverso le procedure di cui all’art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Le Imprese che presentano la Comunicazione per l’attività di recupero in regime di procedure semplificate devono possedere tutte le autorizzazioni necessarie al funzionamento dell’impianto di recupero, che deve essere già realizzato o comunque disponibile, anche mediante l’istituto del “contratto ad uso esclusivo”; un caso particolare potrebbe essere rappresentato da eventuali impianti di vagliatura e frantumazione mobili, molto utilizzati nei cantieri temporanei e mobili, per i quali

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Rifiuti elettronici, il vademecum di Ecolight per smaltirli bene

Dal consorzio nazionale per la gestione dei RAEE, i consigli su come smaltire le apparecchiature elettriche non funzionanti o diventate ormai vecchie e obsolete dopo le feste

Terminate le feste, è il momento di rimettere tutto a posto. E davanti al nuovo televisore che è stato trovato sotto l’albero, si pone il problema di dove poter mettere il vecchio apparecchio che magari funziona male o non funziona più del tutto; così anche per il frullatore che ha sostituito quello rotto o lo smartphone di ultima generazione che ha preso il posto del vecchio cellulare. La questione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche è di stretta attualità. Ma dove mettere i RAEE? Ecolight, consorzio nazionale che si occupa della gestione dei rifiuti elettronici e delle pile, propone un vademecum con tre semplici regole per smaltire correttamente i RAEE preservando così l’ambiente. «È bene non dimenticare che i RAEE sono rifiuti speciali il cui conferimento è regolamentato dalla legge. Inoltre, da un loro corretto trattamento è possibile ricavare importanti materie prime seconde – come plastica, vetro e metalli – che possono essere utilizzate nella creazione di nuovi prodotti», premette Giancarlo Dezio, direttore generale di Ecolight.

Dove mettere i RAEE?

  • Portarli in una delle 3.648 isole ecologiche attrezzate per la raccolta differenziata dei RAEE. Il rifiuto elettronico dovrà essere messo nel cassone giusto: R1 per i frigoriferi; R2 per le lavatrici e i forni; R3 per i televisori e i monitor; R4 per i piccoli elettrodomestici e l’elettronica di consumo; R5 per le sorgenti luminose neon e a risparmio energetico.
  • Nel caso di acquisto di una nuova apparecchiatura in sostituzione di una equivalente non più funzionante, è possibile lasciare quella vecchia direttamente in negozio al momento dell’acquisto. Secondo quanto previsto dal DM 65/2010 “Uno contro Uno”, il conferimento è gratuito per il consumatore, semplicemente compilando una scheda di consegna. Il ritiro gratuito è previsto anche con la consegna al domicilio della nuova apparecchiatura elettronica.
  • Le imprese e i liberi professionisti, possono affidarsi al servizio di raccolta di Ecolight contattando direttamente il consorzio. Il servizio Fai Spazio è dedicato alla gestione dei rifiuti professionali e viene svolto su tutto il territorio nazionale e per ogni tipo di quantitativo.

A queste tre possibilità, Ecolight ne aggiunge una quarta. «Nella zona di Bologna è attiva la sperimentazione del progetto europeo Identis WEEE realizzato dalla multiutility Hera, da Ecolight e dalla fondazione spagnola Ecolum», ricorda Dezio. I cassonetti intelligenti RAEEshop sono stati posizionati al

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