DICHIARAZIONE EMISSIONI IN ATMOSFERA DI GAS FLUORURATI

Informazioni per operatori di apparecchiature contenenti gas fluorurati ad effetto serra

L’obiettivo principale del Regolamento (CE) n.842/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra (di seguito denominato Regolamento F-Gas) ha come obiettivo principale la riduzione delle emissioni di gas fluorurati ad effetto serra contemplate dal Protocollo di Kyoto.

Il Regolamento F-Gas riguarda il contenimento, l’uso, il recupero e la distruzione di taluni gas fluorurati ad effetto serra, l’etichettatura e lo smaltimento di prodotti e apparecchiature contenenti tali gas, la comunicazione di informazioni su questi gas, il controllo sul loro utilizzo, i divieti in materia di immissione in commercio di alcuni prodotti e apparecchiature, nonché la formazione e la certificazione del personale e delle società addetti alle attività contemplate nel Regolamento.

Ne consegue che sono interessati dal Regolamento F-Gas vari soggetti coinvolti nel ciclo di vita dei gas fluorurati, tra cui produttori, importatori ed esportatori di tali gas, nonché fabbricanti e importatori di taluni prodotti e apparecchiature contenenti gas fluorurati e operatori delle apparecchiature.

Il 20 aprile 2012 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 93 il Decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43 recante attuazione del predetto Regolamento F-Gas.

Il D.P.R. n. 43/2012, entrato in vigore il 5 maggio 2012, stabilisce all’articolo 16, che entro il 31 maggio di ogni anno (a partire già dal 2013), gli operatori delle applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e

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Il Trasportatore è responsabile dei rifiuti che trasporta e dove li trasporta

Al contrario delle leggende metropolitane che molto spesso si sentono in giro, il trasportatore ha l’obbligo di verificare che la documentazione autorizzativa ed inerente il trasporto, di tutti i soggetti coinvolti nella filiera della gestione del rifiuto, sia in ordine.

Questo è quanto stabilito dalla sentenza della corte di cassazione penale, sezione III, sentenza del 9 Aprile 2013 n° 16209 e che offre spunto per alcune importanti riflessioni sull’argomento.

La sentenza  è riferita al caso di un trasportatore professionale di rifiuti che ha conferito i rifiuti presi in carico dal produttore ad un impianto non autorizzato alla gestione degli stessi.

Gli operatori del settore sanno benissimo che la filiera del rifiuto è generalmente costituita dalle seguenti figure:

–          Produttore / detentore del rifiuto

–          Trasportatore

–          Destinatario

Di tanto in tanto si riscontra anche la presenza dell’Intermediario, figura ancora in bilico nell’ordinamento italiano nonostante gli sia stata riconosciuta una categoria all’interno dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali.

Ciò che è più importante è sapere che alcuni degli operatori appena citati, ossia tutti meno il

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Responsabile Tecnico per la gestione dei rifiuti – una figura troppo spesso sottovalutata

Il trasporto dei rifiuti speciali ed urbani, subordinato all’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per l’ottenimento delle relative autorizzazioni nelle categorie e nelle classi obbligatorie stabilite secondo la vigente normativa, prevede tra gli altri requisiti, sui quali in questo articolo sorvoleremo, la presenza di un Responsabile Tecnico, una figura fin troppo spesso sottovalutata e quasi disdegnata ma della quale si dovrebbe e si potrebbe fare un uso migliore con una serie di ricadute economiche e gestionali, a parere dello scrivente, di un certo spessore per l’impresa.

Durante uno dei seminari tenutosi presso gli stand della fiera annuale Ecomondo che si è tenuta a Rimini nel Novembre 2012, è emersa l’intenzione da parte dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali di dare nuova linfa alla figura del “Responsabile Tecnico” dotandolo di nuove responsabilità e poteri, nonché di doveri, che dovrebbero dare finalmente il giusto lustro ad una figura che ad oggi è troppo spesso trascurata e utilizzata solo sulla carta come mero strumento per l’ottenimento delle autorizzazioni al trasporto rifiuti.

Generalmente la prassi seguita è la seguente: se il titolare di impresa non ha i requisiti per

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TARES: POSSIBILE DIFFERIMENTO AL 2014

La Commissione Ambiente della Camera dei Deputati ha espresso all’unanimità il parere favorevole allo slittamente al 2014 dell’entrata in vigore della Tares, il neonato tributo sui rifiuti oggetto di continue discussioni e ancora non efficacemente regolamentato.

Il parere è stato inviato dalla Commissone Ambiente alla Commissione Bilancio e Tesoro della Camera.
L’obiettivo del rinvio è di rivedere in modo esaustivo, prima di applicare la Tares, i criteri di applicazione del tributo sulla base del D.M. 158/1999 “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”.
La Commissione Ambiente, in particolare, impone il suo pensiero nel

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