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Sistemi di Geolocalizzazione per i Veicoli in Categoria 5: Le Novità del RENTRI

Con l’evoluzione del RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti), entrano in vigore nuovi obblighi per le imprese che operano nel settore del trasporto di rifiuti speciali pericolosi. In particolare, le aziende iscritte in categoria 5 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali sono tenute a dotare i propri veicoli di dispositivi di geolocalizzazione conformi a precisi requisiti tecnici.

Un nuovo obbligo per una gestione più trasparente

La tracciabilità dei rifiuti si arricchisce di un’importante innovazione: l’obbligo di geolocalizzazione per i veicoli coinvolti nel trasporto di rifiuti pericolosi. Questo vincolo deriva dalla Delibera n. 3 del 19 dicembre 2024 del Comitato Nazionale dell’Albo, che attua le disposizioni previste dagli articoli 16 e 17 del DM 59/2023. Le modalità attuative sono state successivamente chiarite dalla Circolare del MASE del 22 maggio 2025.

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Dal 1° luglio 2025, obbligo di comunicazione dei dispositivi di geolocalizzazione per le imprese in Categoria 5

Con la Circolare n. 2 del 22 maggio 2025, l’Albo Nazionale Gestori Ambientali richiama l’attenzione delle imprese iscritte al RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti) sull’avvio di un nuovo adempimento operativo: a partire dal 1° luglio 2025, le aziende che trasportano rifiuti speciali pericolosi dovranno comunicare l’avvenuta installazione, sui veicoli in uso, di dispositivi di geolocalizzazione satellitare.

Un obbligo previsto dal DM 59/2023

L’obbligo si inserisce nel quadro normativo stabilito dal Decreto Ministeriale n. 59/2023, che disciplina la tracciabilità dei rifiuti attraverso il RENTRI. In particolare, l’articolo 17 del decreto stabilisce che per ottenere o mantenere l’iscrizione nella Categoria 5 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, l’impresa deve dotare ogni veicolo destinato al trasporto di rifiuti pericolosi di un sistema di localizzazione satellitare conforme alle specifiche tecniche previste.

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Nuovi Codici EER per i Rifiuti di Batterie: cosa cambia dal 2026

Il 20 maggio 2025 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea la Decisione Delegata (UE) 2025/934 della Commissione, che modifica la Decisione 2000/532/CE. Il provvedimento, che entrerà in vigore il 9 novembre 2026, introduce una revisione dell’Elenco Europeo dei Rifiuti (EER), con un focus particolare sulla gestione e classificazione dei rifiuti di batterie.

Questa modifica normativa impone l’utilizzo di nuovi codici CER per identificare correttamente le diverse tipologie di rifiuti derivanti dalle batterie, in tutte le fasi del loro ciclo di vita. Tra le novità più rilevanti vi è la classificazione come rifiuti pericolosi per le batterie esauste contenenti massa nera, litio, nichel, zinco, sodio, zolfo e per i rifiuti alcalini.

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Evoluzione della figura del Responsabile Tecnico nella gestione dei rifiuti

Nel corso degli anni, la figura del Responsabile Tecnico nella gestione dei rifiuti ha assunto un ruolo sempre più centrale e strategico all’interno delle imprese operanti nel settore ambientale. Istituita per garantire competenza tecnica, conformità normativa e affidabilità gestionale, questa figura professionale è stata formalmente regolamentata attraverso l’Albo Nazionale Gestori Ambientali, che ne definisce funzioni, ambiti operativi e requisiti di idoneità.

Inizialmente, il Responsabile Tecnico era individuato principalmente sulla base dell’esperienza professionale maturata nel settore. Con il tempo, e in particolare a partire dal 2017, l’Albo ha introdotto verifiche di idoneità specifiche — sia iniziali che periodiche — per assicurare un aggiornamento continuo delle competenze, in linea con l’evoluzione normativa e tecnica del settore. Questa figura è oggi chiamata a presidiare aspetti fondamentali della gestione ambientale, come il trasporto, il commercio e l’intermediazione dei rifiuti, nonché la bonifica di siti contaminati e la gestione dell’amianto.
Nuove disposizioni per il Responsabile Tecnico: la Deliberazione n. 1 del 6 marzo 2025

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