Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell’articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n.
179.
Pubblicato in Gazz. Uff. n. 211 dell’11 settembre 2003
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Normativa ambientale. Lo scenario completo e organizzato della normativa nazionale ed europea sulle principali tematiche ambientali.
Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell’articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n.
179.
Pubblicato in Gazz. Uff. n. 211 dell’11 settembre 2003
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Regolamento concernente l’attuazione della direttiva 98/101/Ce della Commissione del 22 dicembre 1998, che adegua al
progresso tecnico la direttiva del Consiglio 91/157/Cee relativa alle pile ed agli accumulatori contenenti sostanze
pericolose.
Pubblicato in Gazz. Uff. 28 luglio 2003 n. 173
DECRETO LEGISLATIVO 24 giugno 2003, n.209 – Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso. (pubblicato nel Supplemento ORdinario n. 128/L alla Gazzetta ufficiale italiana n. 182 del 7 agosto 2003)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39, ed in particolare l’articolo 1, commi 1, 3 e 5, e l’allegato B;
Vista la direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso;
Vista la decisione della Commissione 2001/753/CE, del 17 ottobre 2001, relativa al questionario che gli Stati membri devono utilizzare per le loro relazioni sull’attuazione della citata direttiva 2000/53/CE;
Vista la decisione della Commissione 2002/151/CE, del 19 febbraio 2002, relativa i requisiti minimi per il certificato di rottamazione rilasciato ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, della citata direttiva 2000/53/CE;
Vista la decisione della Commissione 2002/525/CE, del 27 giugno 2002, che modifica l’allegato II della citata direttiva 2000/53/CE;
Vista la decisione della Commissione 2003/138/CE, del 27 febbraio 2003, che stabilisce norme di codifica dei componenti e dei materiali per i veicoli a norma della citata direttiva 2000/53/CE;
Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
Ritenuto che i veicoli immessi sul mercato a partire dal 1° luglio 2002 avranno valore di mercato positivo almeno fino al 2006;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 marzo 2003;
Acquisito il parere della
Norme affinchè gli uffici pubblici e le società a prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e
beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo