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Reati ambientali: cosa cambia con la Direttiva UE 2024/1203 e il D.Lgs. 81/2026

Una tutela penale dell’ambiente più incisiva: nuovi profili di rischio per le imprese

La tutela dell’ambiente non riguarda soltanto autorizzazioni, registri e adempimenti amministrativi. In presenza di determinate violazioni, la gestione non corretta di rifiuti, sostanze inquinanti o attività industriali può assumere rilevanza penale, con conseguenze per le persone fisiche coinvolte e, in specifiche condizioni, anche per le aziende.

In questo contesto si inserisce la Direttiva (UE) 2024/1203 dell’11 aprile 2024, dedicata alla tutela penale dell’ambiente. La direttiva ha sostituito le precedenti direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE, rafforzando il quadro europeo per prevenire, individuare e perseguire i reati ambientali.

Per le imprese italiane, il passaggio decisivo è rappresentato dal Decreto legislativo 21 aprile 2026, n. 81, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 maggio 2026 ed entrato in vigore il 2 giugno 2026, che ha dato attuazione alla direttiva nell’ordinamento nazionale.

Non si tratta, quindi, soltanto di un intervento europeo da conoscere in prospettiva: il recepimento italiano è già in vigore e richiede alle imprese di prestare attenzione ai propri processi, alle responsabilità interne e ai controlli sulla gestione ambientale.

Perché è stata introdotta la nuova direttiva europea?

La direttiva 2024/1203 nasce dall’esigenza di rendere più efficace il contrasto ai reati ambientali nei diversi Stati membri, riducendo le differenze che possono ostacolare l’individuazione e la repressione delle condotte illecite.

Il legislatore europeo ha ampliato il quadro delle condotte da perseguire penalmente, rafforzato le disposizioni sulle sanzioni e previsto misure per migliorare la cooperazione tra le autorità competenti.

L’obiettivo è contrastare non soltanto gli episodi più evidenti di inquinamento, ma anche le attività illecite che possono produrre vantaggi economici a danno dell’ambiente e degli operatori che rispettano le regole.

La direttiva prevede un elenco più ampio di categorie di reati ambientali rispetto al precedente quadro europeo, includendo, tra gli altri, determinate violazioni riguardanti la gestione dei rifiuti, le sostanze chimiche, gli inquinanti e la protezione di specie e habitat.

La rilevanza penale delle singole condotte dipende comunque dalle condizioni stabilite dalla direttiva e dalla normativa nazionale di attuazione: non ogni irregolarità amministrativa costituisce automaticamente un reato.

Il recepimento in Italia: il D.Lgs. 81/2026

Il decreto legislativo n. 81/2026 ha introdotto modifiche al sistema italiano di tutela penale dell’ambiente, intervenendo sul Codice penale, sulla disciplina dei reati ambientali e sul sistema della responsabilità degli enti previsto dal D.Lgs. 231/2001.

Tra gli aspetti da considerare per le imprese rientrano:

  • l’aggiornamento di alcune fattispecie di reato e delle relative conseguenze sanzionatorie;
  • le modifiche alla disciplina dei reati ambientali contenuta nel Codice penale;
  • gli interventi sulla responsabilità degli enti ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
  • il rafforzamento degli strumenti di contrasto, coordinamento e cooperazione per prevenire e perseguire gli illeciti ambientali;
  • le disposizioni relative alla confisca, agli strumenti investigativi e agli altri strumenti previsti per il contrasto della criminalità ambientale.

Per conoscere gli effetti di una singola disposizione occorre fare riferimento al testo del decreto e alla specifica norma modificata. È quindi importante evitare di considerare la direttiva europea come se fosse, da sola, un elenco di nuovi obblighi operativi identici per tutte le imprese.

Gestione dei rifiuti: perché l’attenzione deve partire dal produttore

Per molte aziende, uno degli ambiti più importanti è la gestione dei rifiuti prodotti durante le attività industriali, commerciali, logistiche o di manutenzione.

La presenza di un trasportatore abituale o di un impianto di recupero conosciuto non elimina la necessità di controllare la correttezza della filiera. Il produttore deve prestare attenzione alle proprie responsabilità e verificare che le operazioni affidate a soggetti esterni siano organizzate nel rispetto della normativa applicabile.

Le criticità possono emergere in diverse fasi.

1. Classificazione del rifiuto

L’attribuzione del corretto codice EER e, quando necessario, delle caratteristiche di pericolo richiede una valutazione coerente con l’origine, la composizione e le caratteristiche del materiale. Una classificazione errata può compromettere la scelta del trasportatore, dell’impianto e della documentazione necessaria.

2. Deposito temporaneo presso il luogo di produzione

I rifiuti devono essere gestiti rispettando le condizioni previste dalla normativa, comprese quelle relative alla separazione, alla sicurezza, ai tempi o alle quantità di deposito, secondo il regime applicabile. Un deposito organizzato senza controlli può trasformarsi in una criticità ambientale e giuridica.

3. Affidamento a trasportatori e impianti

È importante verificare che i soggetti incaricati siano autorizzati per le attività e per i rifiuti interessati, controllando l’effettiva coerenza tra autorizzazioni, codici EER, operazioni consentite e servizio richiesto.

4. Tracciabilità e documentazione

Formulari di identificazione dei rifiuti, registri cronologici, adempimenti RENTRI e dichiarazione MUD devono essere gestiti quando previsti, con dati coerenti e procedure interne adeguate. La documentazione deve rappresentare correttamente le operazioni realmente svolte.

5. Verifica della destinazione finale

Non è sufficiente considerare conclusa la gestione perché il rifiuto è stato caricato su un mezzo. Occorre organizzare controlli e conservare le evidenze richieste dalla normativa, tenendo conto degli obblighi specifici del produttore e delle condizioni previste per l’eventuale esclusione della sua responsabilità.

Queste verifiche non rappresentano una formalità burocratica: sono strumenti essenziali per individuare anomalie e prevenire comportamenti che, nei casi previsti dalla legge, possono avere rilevanza penale.

Responsabilità dell’impresa e responsabilità delle persone fisiche

Un aspetto centrale del quadro normativo riguarda la distinzione tra la responsabilità delle persone fisiche e quella dell’ente.

Il D.Lgs. 231/2001 disciplina la responsabilità amministrativa degli enti per determinati reati commessi nel loro interesse o vantaggio da soggetti che ricoprono ruoli apicali o da persone sottoposte alla loro direzione o vigilanza, alle condizioni stabilite dalla legge.

Per i reati ambientali inclusi nel sistema 231, le conseguenze possono quindi riguardare non soltanto l’autore materiale della condotta, ma anche la società, quando ricorrono i presupposti normativi.

Il D.Lgs. 81/2026 è intervenuto anche su questo ambito. Per le aziende diventa pertanto importante verificare se il proprio modello organizzativo, ove adottato o necessario in relazione ai rischi, sia aggiornato rispetto alle disposizioni applicabili e sia effettivamente attuato.

Un modello organizzativo non costituisce una garanzia automatica contro ogni contestazione. La sua rilevanza dipende dalla corretta progettazione, dall’effettiva applicazione e dagli ulteriori requisiti previsti dalla disciplina di riferimento.

Sanzioni: non soltanto multe

La direttiva europea richiede agli Stati membri di prevedere sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per i reati contemplati. Per le persone fisiche sono previste pene che possono comprendere la reclusione; per le persone giuridiche sono previste sanzioni e misure adeguate alla gravità delle violazioni, secondo le disposizioni nazionali.

Il quadro comprende anche strumenti quali la confisca e, nei casi previsti, misure di ripristino o compensazione del danno ambientale, oltre a possibili conseguenze sulle autorizzazioni e sull’accesso a finanziamenti pubblici.

Le conseguenze concrete dipendono dal reato contestato, dalle circostanze, dalla gravità della condotta e dalle norme applicabili. Non è corretto applicare automaticamente a ogni violazione ambientale le soglie sanzionatorie indicate a livello europeo: occorre verificare la specifica fattispecie prevista dalla normativa italiana.

Per l’impresa, tuttavia, il rischio non si esaurisce nella sanzione. Un procedimento può comportare costi legali, interruzioni operative, perdita di rapporti commerciali, danni reputazionali e difficoltà nei rapporti con clienti e istituti finanziari.

Che cosa dovrebbe fare concretamente un’azienda?

Il rafforzamento della tutela penale ambientale è un’occasione per verificare se le procedure interne siano adeguate alle attività realmente svolte.

Una prima verifica può essere organizzata attraverso questi passaggi:

  • Mappare i rifiuti prodotti: individuare le tipologie di rifiuto, le fasi di produzione e i responsabili interni.
  • Rivedere la classificazione: controllare i codici EER, le eventuali caratteristiche di pericolo e la documentazione tecnica disponibile.
  • Controllare le autorizzazioni: verificare trasportatori, intermediari e impianti in relazione alle operazioni affidate.
  • Verificare la gestione documentale: controllare registri, formulari, RENTRI e MUD, nei casi e secondo le modalità applicabili.
  • Ispezionare il deposito temporaneo: verificare contenitori, identificazione, separazione, tempi e quantità.
  • Definire ruoli e responsabilità: stabilire chi controlla le operazioni, chi gestisce i documenti e chi interviene in caso di anomalie.
  • Formare il personale: assicurarsi che gli addetti sappiano riconoscere i rifiuti, utilizzare correttamente i contenitori e segnalare situazioni non conformi.
  • Valutare i rischi organizzativi: verificare l’eventuale necessità di aggiornare procedure e modelli organizzativi, anche in relazione al D.Lgs. 231/2001.

La checklist è un punto di partenza, non una certificazione di conformità. La verifica deve essere adattata alla dimensione dell’impresa, ai processi produttivi, alle autorizzazioni e ai rifiuti effettivamente gestiti.

Prevenire è più efficace che intervenire dopo una contestazione

Una gestione ambientale corretta non può basarsi esclusivamente sull’intervento del trasportatore o del consulente. L’azienda produttrice deve conoscere i propri flussi di rifiuti, comprendere gli obblighi applicabili e assicurarsi che le procedure siano rispettate nel lavoro quotidiano.

Il supporto di un professionista può aiutare a individuare le criticità, aggiornare le procedure e migliorare la tracciabilità. La responsabilità delle singole attività deve però essere valutata sulla base dei ruoli effettivi e delle disposizioni di legge, senza presumere che l’affidamento del servizio a terzi elimini automaticamente ogni rischio.

La Direttiva (UE) 2024/1203 e il suo recepimento attraverso il D.Lgs. 81/2026 confermano la centralità della prevenzione e dell’effettività dei controlli nel contrasto agli illeciti ambientali.

Per le imprese, il messaggio operativo è chiaro: conoscere i propri obblighi, controllare la filiera e documentare correttamente le attività è parte integrante di una gestione responsabile dei rifiuti.

Riferimenti normativi e fonti ufficiali

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Mariano Fabris

Consulente e Resp. Tecnico in Materia di Gestione Rifiuti Cat 1,4,5,8 Preposto per il Trasporto Nazionale e Internazionale su strada di Merci.

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