Gestione dei toner – il Ministero dell’Ambiente chiarisce alcuni punti oscuri

Toner esaustiQuanti seguono assiduamente il blog sapranno che l’argomento di cui andremo a trattare non è nuovo.

In questo articolo parleremo della corretta gestione dei consumabili da stampa esausti ossia delle cartucce toner e delle cartucce ink-jet che sono presenti all’interno delle nostre stampanti, e che necessitano di un corretto smaltimento quando giungono a fine vita.

In precedenza avevamo anche argomentato la questione del noleggio delle stampanti e la conseguente gestione dei consumabili da stampa esausti che ne derivavano. Se in quei giorni ciò che era stato scritto era frutto di un ragionamento logico sulla base della vigente normativa in campo ambientale, oggi andiamo ad approfondire nuovamente l’argomento sulla base però di una nota del Ministero dell’Ambiente del mese di Giugno 2015 che fornisce una serie di conferme a quanto avevamo già annunciato a suo tempo ma che fornisce un conforto “normativo” agli utenti che si trovano a dover decidere se firmare un contratto di noleggio stampanti con relative cartucce toner oppure no.

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Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2015

Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2015. (14A09910) (GU Serie Generale n.299 del 27-12-2014 – Suppl. Ordinario n. 97)

DENUNCIA ANNUALE M.U.D. 2015 – relativa all’anno 2014
SCADENZA 30 APRILE 2015

Sono tenuti alla presentazione del M.U.D.
a) I produttori iniziali che producono rifiuti pericolosi a prescindere dal numero di dipendenti;
b) I produttori iniziali che producono rifiuti non pericolosi a condizione che abbiano più di 10 dipendenti;
c) chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta, gestione, trasporto di rifiuti pericolosi e non pericolosi.

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La nozione di rifiuto si ricava dalla definizione dei sottoprodotti

Salvatore Avvocato Casarrubia – info@cs-legal.it

Deve intendersi per rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto di cui il produttore o il detentore si disfi, o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi, senza che assuma rilievo la circostanza che ciò avvenga attraverso lo smaltimento del prodotto o tramite il suo recupero. La nozione di rifiuto non deve essere intesa nel senso di escludere le sostanze e gli oggetti suscettibili di riutilizzazione economica. Non rileva, pertanto, l’interesse che altri possa avere allo sfruttamento del bene inservibile e non più utile al suo detentore, poiché tale interesse non trasforma il rifiuto in qualcosa di diverso. Occorre infatti porsi nell’ottica esclusiva del detentore/produttore del rifiuto, non in quella di chi ha interesse all’utilizzo del rifiuto stesso. E’ la condotta del detentore/produttore che qualifica l’oggetto come rifiuto e che con la sua azione del “disfarsi” pone un “problema”, quello della gestione del rifiuto, la cui risoluzione costituisce attività di pubblico interesse (D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 177, comma 2). La nozione di sottoprodotto concorre a meglio circoscrivere l’ambito della condotta del “disfarsi”. Sottoprodotti son sempre state quelle sostanze o quegli oggetti dei quali sin dall’inizio fosse certa, e non eventuale, la destinazione al riutilizzo nel medesimo ciclo produttivo o alla loro utilizzazione da parte di terzi. E’ questa certezza oggettiva del riutilizzo che esclude a monte l’intenzione di disfarsi dell’oggetto o della sostanza: la mancanza di certezze iniziali sull’intenzione del produttore/detentore del rifiuto di “disfarsene” e l’eventualità di un suo riutilizzo legata a pure contingenze, impedisce in radice che esso possa essere qualificato come “sottoprodotto” sol perché il detentore se ne disfi mediante un negozio giuridico. Cass. pen. sentenza del 02.12.2014

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Rifiuti Pericolosi. Le nuove caratteristiche di pericolo. Regolamento (UE) n. 1357/2014 del 18 dicembre 2014

Sulla Gazzetta Ufficiale Europea L 365 del 19 dicembre 2014 è stato pubblicato il Regolamento (UE) n. 1357/2014 del 18 dicembre 2014 che sostituisce l’allegato III della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive.

Con questo Regolamento sono modificati i codici H (i nuovi codici saranno identificati con le lettere HP) che definiscono le caratteristiche di pericolo dei rifiuti.
Il Regolamento 1375/2014 entra in vigore l’8 gennaio 2015 e si applica a decorrere dal 1° giugno 2015.

Regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014 , che sostituisce l’allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive Testo rilevante ai fini del SEE

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

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