Terre e rocce da scavo,nuove disposizioni in materia.

Dal 21 agosto 2013 è cambiata nuovamente la normativa che consente il riutilizzo come sottoprodotti dei materiali da scavo (provenienti da cantieri di tutte le dimensioni – piccoli compresi), ad eccezione di quelli sottoposti a Valutazione Integrata Ambientale o Autorizzazione Integrata Ambientale i quali, per quantitativi superiori a 6.000 mc, rimangono sottoposti al regolamento di cui al D.M. 161/2012 (che ne prevede la gestione mediante il Piano di Utilizzo).

L’articolo 41-bis della L. 98/2013 (che ha convertito il D.L. 69/2013 “Decreto del Fare”) contiene le nuove disposizioni in materia di terre e rocce da scavo, indicando come gestire i materiali a cui non si applica il D.M. 161/2012. In base a tale articolo i materiali da scavo sono sottoposti al regime di cui all’articolo 184-bis del D.Lgs. 152/2006 (considerati quindi sottoprodotti e non rifiuti):

read more

Approfondisci

Trasporto dei rifiuti, la confisca dei mezzi utilizzati.

Vogliamo con questa nota, prendere in esame L’art. 259 del D. Lgs. n. 152 del 2006, che determina nel caso specifico, il reato di trasporto illecito di rifiuti per il quale è prevista la confisca del mezzo. Va in primo luogo precisato che I’art. 259 del D. Lgs. n.152 del 2006 prevede che in caso di reato di trasporto illecito di rifiuti consegua ex lege la confisca del mezzo, nulla tuttavia venendo disposto con riguardo alla posizione del terzo incolpevole proprietario del veicolo. Una interpretazione della norma costituzionalmente orientata nonché aderente ai principi di cui alla Corte Edu (laddove in particolare si è affermato che l’art. 7 CEDU esige, per punire e cioè per l’ irrogazione di una pena e quindi anche della misura della confisca, la ricorrenza di un legame di natura intellettuale (coscienza e volontà) che permetta di rilevare un elemento di responsabilità nella condotta del soggetto cui viene applicata una sanzione sostanzialmente penale (v. Corte Edu, 09/02/ 1995, Welch c. Regno Unito; Corte Edu, 30/08/2007, Sud Fondi srl c. Italia; Corte Edu, 20/01/2009, sud Fondi c. Italia; Corte Edu, 17/12/2009, M. c. Germania) deve necessariamente condurre a ritenere che la speciale confisca in esame deroghi ai principi generali in tema di obbligatorietà, essendo disciplinata, per gli aspetti non regolamentati dalla norma speciale, dalla previsione dell’art. 240 c.p. ed, in particolare, dal comma 3, laddove si prevede, per effetto del richiamo ai commi 1 e 2 n.1, che la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto il prezzo non opera ove queste appartengano a persona estranea al reato. Pertanto, con la sentenza della Cassazione Penale Sez. III n. 1475 del 11 gennaio 2013 (Cc 22 nov. 2012).

read more

Approfondisci

DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69 “del fare” coordinato con la LEGGE di conversione 9 agosto 2013, n. 98

Testo del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (in S.O. n. 50/L alla Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 144 del 21 giugno 2013), coordinato con la legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98 (in questo stesso S.O. alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia». (13A07086)  (GU Serie Generale n.194 del 20-8-2013 – Suppl. Ordinario n. 63), con riferimento alle sole norme in materia di AMBIENTE, ACQUE SOTTERRANEE e TERRE E ROCCE DA SCAVO (*)
Art. 41 Disposizioni in materia ambientale
[GESTIONE DELLE ACQUE SOTTERRANEE EMUNTE, ndr]

read more

Approfondisci

Sistri, Nota esplicativa per l’applicazione dell’art. 11 del Decreto Legge 31 agosto 2013 n° 101

Pubblicata la nota esplicativa in riferimento all’articolo in oggetto.

NOTA ESPLICATIVA AI FINI DELL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 11 DEL DECRETO LEGGE 31 AGOSTO 2013, N. 101, “SEMPLIFICAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI CONTROLLO DELLA TRACCIABILITA’ DEI RIFIUTI – SISTRI”

Premessa
L’articolo 11, comma 1, del decreto legge 31 agosto 2013, n.101, modificando i commi 1, 2 e 3 dell’articolo 188-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prevede un obbligo di adesione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) per i seguenti soggetti:

– i “produttori iniziali di rifiuti pericolosi”;
– gli altri detentori di rifiuti pericolosi prodotti da terzi, e precisamente:
– “gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale”;
– “gli enti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi”;
– i “nuovi produttori” di rifiuti pericolosi.

La norma non contempla l’obbligo di iscrizione per
– i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi;
– gli enti e le imprese che effettuano attività di gestione dei rifiuti non pericolosi;
– i trasportatori di rifiuti urbani del territorio di regioni diverse dalla Regione Campania.
Detti soggetti possono aderire al SISTRI su base volontaria ai sensi del comma 2 dell’art. 188-ter del d.lgs. n. 152/2006 come modificato dall’art. 11 del d.l. n. 101/2013, e del comma 5 del citato art. 11 del d.l. n. 101/2013.
Con uno o più decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, potranno essere specificate le categorie di soggetti obbligati all’adesione e

Approfondisci