Terre e rocce da scavo,nuove disposizioni in materia.

Dal 21 agosto 2013 è cambiata nuovamente la normativa che consente il riutilizzo come sottoprodotti dei materiali da scavo (provenienti da cantieri di tutte le dimensioni – piccoli compresi), ad eccezione di quelli sottoposti a Valutazione Integrata Ambientale o Autorizzazione Integrata Ambientale i quali, per quantitativi superiori a 6.000 mc, rimangono sottoposti al regolamento di cui al D.M. 161/2012 (che ne prevede la gestione mediante il Piano di Utilizzo).

L’articolo 41-bis della L. 98/2013 (che ha convertito il D.L. 69/2013 “Decreto del Fare”) contiene le nuove disposizioni in materia di terre e rocce da scavo, indicando come gestire i materiali a cui non si applica il D.M. 161/2012. In base a tale articolo i materiali da scavo sono sottoposti al regime di cui all’articolo 184-bis del D.Lgs. 152/2006 (considerati quindi sottoprodotti e non rifiuti):

a) per qualunque quantitativo, se provenienti da cantieri le cui opere non sono soggette ad AIA o VIA;
b) per quantità inferiori o uguali a 6.000 mc, se provenienti da cantieri le cui opere sono soggette a VIA o AIA.

La procedura indicata è consentita previa presentazione, da parte del produttore del materiale alle sedi dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (ARPA) territorialmente competenti, di una dichiarazione (sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 445/2000) contenente alcune….. Articolo completo tratto da www.rifiutiebonifiche.it

Ringraziamo gli autori Autori – Federico Kopulety, Paolo Montin – Geosolution S.r.l.

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Mariano Fabris

Consulente e Resp. Tecnico in Materia di Gestione Rifiuti Cat 1,4,5,8 Preposto per il Trasporto Nazionale e Internazionale su strada di Merci.

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