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Sottoprodotti campo di applicazione e adempimenti

DM 264/2016 “recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica
dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti”.

La tematica del sottoprodotto giuridicamente da anni ha avuto sempre avuto diverse interpretazioni sul campo, a volte molto fantasiose da parte di chi ne invoca l’esclusione dalla qualifica di rifiuto. La disciplina sul sottoprodotto è una disciplina di carattere eccezionale che consente ai residui di sfuggire dalle stringenti norme sui rifiuti.

Troviamo le condizioni per avvalersi tale condizione nell’articolo 184 bis del D.lgs 152 2006 con il qule si intende fornire al produttore del residuo della produzione, la possibilita di gestirlo come un sottoprodotto, reimettendolo sul mercato o direttamente in un ciclo produttivo sucessivo sottraendolo quindi alle rigide regole che fanno parte della gestione della stessa materia come rifiuto.
Il regolamento intende fornire dei criteri indicativi per delineare e rendere agevole quanto più possibile per il produttore la classificazione del residuo della produzione come sottoprodotto e non come rifiuto, delineando altresi una linea condivisa tra gli organi di controllo, che spesso basata sull’interpretazione fin troppo soggettiva, rischia di cerare delle grosse differenze sulla gestione dei residui da una regione ad un’altra, a volte acnhe confinanti tra loro.

Tradurle nella realta aziendale è ovviamente tuttaltra cosa che limitarsi a scriverle e pertanto bisognera come sempre fare particolare attenzione nell’interpretazione della norma, che lascia come spesso accade spazio a diverse interpretazioni. Basti leggere l’articllo 1 dove al comme 2 troviamo; I requisiti e le condizioni richiesti per la dimostrazione della sussistenza del sottoprodotto devono essere valutati ed accertati alla luce del “complesso delle circostanze”; il che dice tutto e niente.
Una considerazione va invece fatta per quanto concerne la netta suddivisione che viene fatta tra “prodotto: ogni materiale o sostanza che è ottenuto deliberatamente nell’ambito di un processo di produzione o risultato di una scelta tecnica. In molti casi è possibile identificare uno o più prodotti primari” e • “residuo di produzione” ogni materiale o sostanza che non è deliberatamente prodotto in un processo di produzione e che può essere o non essere un rifiuto”.
Tale definizione è importante in quanto identifica fin dall’origine cosa può essere definito sottoprodotto, escludendo tale opportunità ai prodotti così come sopra definiti;
ai prodotti; alle sostanze escluse dal regime dei rifiuti ai sensi e per gli effetti dell’art. 1855 del D.Lgs. 152 del 2006;
ai residui derivanti da attività di consumo.

Avere un residuo che puo essere valorizzato, non sempre ci mette al riparo dalla qualifica dello stesso come rifiuto. È opportuno e vivamente consigliata un appropriata stesura di un dossier una relazione tecnica descrittiva del sottoprodotto che ne descriva la natura, la destinazione, il suo riutilizzo ed altre variabili che influiscono proprio nella natura dello stesso (ivi comprese le modalità di deposito, trasporto, etc.).

Il regolamento in sintesi, impone regole più stringenti nei confronti del produttore per invocare l’esclusione dalla parte IV del TUA, ma allo stesso tempo lascia libero spazio alle interpeetazioni del caso visto che non essendo un testo esaustivo, permette al produttore di dimostrare come prima la sussistenza dei requisiti dettati dall’art. 184bis.

Il regolamento istituisce inoltre una c.d. “Piattaforma di scambio tra domanda e offerta” per favorire lo scambio e la cessione dei sottoprodotti.
Nell’elenco pubblico e consultabile sul sito internet della Camera di Commercio sono indicati:
Le generalità e i contatti dei soggetti iscritti; e la tipologia dei sottoprodotti oggetto di attività.
Tale iscrizione appare un vero e proprio onere: in quanto il decreto non stabilisce che i produttori e gli utilizzatori “possono iscriversi” ma “si iscrivono”.
Vedi www.elencosottoprodotti.it
Lasciando la disamina del decreto ministeriale punto per punto in un secondo momento, sono molte le domande che ci rimangono ed alle quali cercheremo di dare risposta. Chi è tenuto a dimostrare i requisiti richiesti è cosa ormai ben nota.
Se e cosa si capira da questo nuovo decreto, quali sono i nuovi termini che spesso trovano disosservanze dal rifiuto o “art 184bis 152/2006” , quali sono le attivita di controllo in merito, come la pensa arpa in sintesi, sono tutti quesiti ai quali dobbiamo ancora dare una risposta.
nel frattempo riportiamo alcuni casi pratici dai quali si evince le difficoltà interpretative alle quali i produttori di rifiuti e/o sottoprodotti si trovano sovente ad affrontare.

Cosa si intende per NORMALE PRATICA INDUSTRIALE cass pen se III 04 06 2015 n 40109 (favorevole)
Vedi come contraria la cass pen sez III 09 04 2015 n 17126 integra il reato prevviskto dal 256/20Q6 (Sfavorevole)
Cass penale 31 marzo 2017 16431 – I materiali da costruzione e demolizione non sono mai considerati sottopodotti ma bensi rifiuti essendo l esito di una pratica che nn puo essere considerata produzione.

Note;

art. 184–bis del D.Lgs. 152 del 2006: “È un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell’articolo 183, comma 1,
lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:
– la sostanza o l’oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo
primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
– è certo che la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione
o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
– la sostanza o l’oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale
pratica industriale;
l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana. […]”.

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Mariano Fabris

Consulente e Resp. Tecnico in Materia di Gestione Rifiuti Cat 1,4,5,8 Preposto per il Trasporto Nazionale e Internazionale su strada di Merci.

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