Circolare 08 settembre 2010, n. 7618 Criteri per il rilascio dell’autorizzazione ai Laboratori per l’esecuzione e certificazione di prove su terre e rocce

Circolare 08 settembre 2010, n. 7618 / STC
Criteri per il rilascio dell’autorizzazione ai Laboratori per l’esecuzione e certificazione di prove su terre e rocce di cui all’art. 59 del D.P.R. n.380/2001.

Premesse

Nel testo delle Norme Tecniche sulle Costruzioni di cui al DM 14 gennaio 2008, come nella successiva
Circolare esplicativa, si prescrive che sia le prove sui materiali da costruzione che le prove geotecniche,
devono essere effettuate e certificate da uno dei laboratori di prova di cui all’art. 59 del DPR n.
380/2001.
Il DPR n. 380 del 6 giugno 2001 – Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia – all’art. 59, che sostanzialmente riprende l’art. 20 della legge n.1086/71 integrato con le prove
sui terreni e sulle rocce, dopo aver definito al comma 1 i Laboratori Ufficiali, al comma 2 prevede che
“Il Ministro per le infrastrutture e i trasporti, sentito il Consiglio Superiore dei lavori pubblici, può
autorizzare con proprio decreto, ai sensi del presente capo, altri laboratori ad effettuare prove sui
materiali da costruzione, comprese quelle geotecniche su terreni e rocce. L’attività dei laboratori, ai
fini del presente capo, è servizio di pubblica utilità.”
Fino ad oggi le autorizzazioni ai laboratori per le prove su terre e rocce sono state rilasciate sulla base
dei criteri contenuti nella Circolare ministeriale n. 349/STC del 16 dicembre 1999, non più in vigore.
La predetta circolare ministeriale aveva definito una regolamentazione tecnico-amministrativa atta ad
assicurare alle prove su terre e rocce un adeguato livello qualitativo e conferire loro carattere di
certificazione ufficiale.
Sulla base di quanto sopra, al fine di semplificare l’iter procedurale per il conseguimento
dell’autorizzazione, di migliorare l’applicazione delle più recenti norme tecniche nel settore dei lavori
e delle opere di ingegneria civile e garantire migliori condizioni di qualità, affidabilità ed indipendenza
nelle attività di prove e certificazione, si ritiene oggi necessario ridefinire i requisiti richiesti ai soggetti
che operano nei settori delle terre e delle rocce, tenendo anche conto dell’esperienza maturata, del
quadro normativo introdotto dall’entrata in vigore delle recenti norme tecniche e delle disposizioni del
citato art. 59 del DPR n. 380/2001.
In aderenza agli obbiettivi posti dalla Direttiva Europea n.89/106/CEE ed in conformità ai principi che
disciplinano l’abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prova ed il loro operato in
ambito europeo, nonché ai principi del Diritto comunitario (Direttiva europea n.89/123/CEE
riguardante i servizi), nel definire i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui alla presente
Circolare, si è tenuto conto, per quanto applicabili, delle disposizioni contenute nel Decreto
Interministeriale n.156 del 9.5.2003, recante “Criteri e modalità per il rilascio dell’abilitazione degli
organismi di certificazione, ispezione e prova nel settore dei prodotti da costruzione, ai sensi
dell’articolo 9, comma 2, del D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246”.
Il presente provvedimento sostituisce la precedente Circolare n. 349/99, restando confermata la validità
delle autorizzazioni già rilasciate.
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1 – Disposizioni generali
1.1 – Campo di applicazione
Con riferimento al disposto del comma 2 dell’art. 59 del DPR n. 380 del 6 giugno 2001 nonché alle
vigenti norme tecniche sulle costruzioni, le autorizzazioni disciplinate dalla presente Circolare
riguardano i seguenti settori di prova e certificazione:
• Settore A
Comprendente le prove sulle terre
• Settore B
Comprendente le prove sulle rocce
La richiesta di autorizzazione per un laboratorio potrà riguardare uno o entrambi i settori sopra indicati.
Ai fini di quanto riportato nella presente circolare, per ‘Laboratorio’ che effettua le prove e le
certificazioni si intende l’insieme costituito da personale, locali ed attrezzature.
I laboratori autorizzati per lo svolgimento e la certificazione delle prove devono essere in grado di
effettuare, documentare e certificare almeno le prove elencate nel seguito ed essere dotati di tutte le
apparecchiature ed attrezzature a ciò necessarie, e comunque dell’attrezzatura minima indicata al
successivo punto 6.
1.2 Soggetto gestore
Il soggetto gestore del laboratorio può essere una ditta individuale, una società o un ente pubblico.
Sono esclusi dalla autorizzazione le ditte individuali e le società i cui soci, i rappresentanti legali od
altre figure equivalenti, siano direttamente interessati in attività imprenditoriali di esecuzione di opere
di ingegneria civile.
1.3 Garanzia di Qualità
Il laboratorio deve operare in regime di garanzia di qualità dotandosi di un Sistema di Gestione della
Qualità (SGQ) che sovraintenda all’attività del laboratorio, coerente con la norma UNI EN ISO 9001 in
corso di validità, nonché con la norma EN 17025 per quanto attiene l’organizzazione generale e la
gestione della struttura. La conformità del SGQ alla norma UNI EN ISO 9001 deve essere certificata da
parte di un organismo terzo indipendente ed accreditato, di adeguata competenza ed organizzazione.
A tale scopo ogni laboratorio deve dotarsi di un proprio Manuale della Qualità, gestito in modo
autonomo da un “Responsabile della Qualità”, appartenente al personale del laboratorio, che custodisce
il Manuale stesso ed è responsabile della sua corretta gestione ed implementazione.
Il Manuale della Qualità, che deve fare riferimento anche alla norma EN 17025, deve essere
riesaminato ed eventualmente aggiornato periodicamente.
Una copia del Manuale della Qualità, anche in formato elettronico, è depositato presso il Servizio
Tecnico Centrale.
2 – Direttore del laboratorio
2.1 . Requisiti
Il Direttore del laboratorio deve essere in possesso di laurea in ingegneria, architettura o geologia,
quinquennale ovvero magistrale, o di altro equipollente titolo di studio.
In ogni caso il Direttore deve possedere specifiche competenze nei seguenti settori:
– delle caratteristiche fisico-meccaniche dei terreni e delle rocce;
– delle procedure sperimentali;
– della normativa nazionale ed internazionale di riferimento;
– del funzionamento delle macchine e delle attrezzature.
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Il Curriculum vitae, la qualificazione e l’esperienza del Direttore devono essere adeguatamente
documentate con riferimento a studi ed attività rientranti nel campo specifico delle prove di laboratorio
su terre e rocce.
2.2 – Compiti, mansioni e limitazioni
Il Direttore del laboratorio:
– sovrintende al funzionamento del laboratorio ed all’esecuzione delle prove;
– adotta le corrette procedure operative sperimentali;
– presta con continuità la propria attività professionale nel laboratorio;
– vigila con continuità sul rispetto delle procedure, sia tecniche che amministrative, da parte del
personale addetto;
– assicura i rapporti tra laboratorio ed utenza;
– sottoscrive i certificati ufficiali relativi alle prove eseguite.
Al Direttore del Laboratorio viene attribuita la piena responsabilità della corretta esecuzione delle prove
e dei risultati ottenuti e della relativa certificazione.
Al Direttore è fatto divieto di assumere contestualmente la direzione di più di un laboratorio, salvo
diverse autorizzazioni per attività svolte nella stessa sede. Il Direttore può svolgere, compatibilmente
con il proprio titolo di studio, attività professionale di progettazione, direzione e collaudo di opere con
l’obbligo di non effettuare nel laboratorio del quale è Direttore, prove su terre e rocce per le quali sia
richiesta certificazione ufficiale, relative a lavori nei quali lo stesso abbia operato o operi come
progettista, direttore dei lavori o collaudatore.
In caso di temporanea indisponibilità del Direttore, per malattia o altri gravi motivi, il laboratorio deve
formalmente incaricare di tali mansioni un sostituto, purché dotato i degli stessi requisiti e sottoposto
agli stessi vincoli
3 – Personale
La funzionalità del laboratorio deve essere assicurata da personale qualificato, in numero congruo ed
adeguato alle dimensioni, alle caratteristiche ed ai settori per i quali il laboratorio è autorizzato.
L’organico medio annuo degli operatori impiegati dovrà trovare ragionevole riscontro con il numero e
la tipologia di prove effettuate e certificate. L’attività dell’aliquota minima di personale richiesto per
un regolare e continuo svolgimento dell’attività del Laboratorio deve essere regolata da un rapporto di
dipendenza di tipo continuativo e di durata almeno pari al periodo di vigenza dell’autorizzazione.
Almeno quest’ultimo personale deve assicurare la propria presenza a tempo pieno in laboratorio
nell’orario di apertura dello stesso.
3.1 Requisiti ed oneri
Il personale addetto alla sperimentazione deve avere una perfetta conoscenza delle procedure di prova e
delle modalità di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di acquisizione dei dati.
La qualificazione degli sperimentatori dovrà essere documentata da un titolo di studio non inferiore al
diploma di secondo grado, preferibilmente tecnico, nonché dall’attività svolta nel campo delle prove di
laboratorio su terre e/o rocce, riferita ad un periodo di almeno due anni. Tale esperienza può essere
acquisita anche attraverso l’esercizio dell’attività di aiuto-sperimentatore, mediante contratti di
formazione o simili. Può costituire altresì titolo di qualificazione la frequenza di specifici corsi
professionali organizzati e certificati da questo Ministero o da altri Enti idonei.
Il personale del laboratorio dovrà assicurare, ciascuno per quanto attiene alla propria qualifica, ruolo e
competenza, ed in osservanza alle procedure definite nel Manuale della Qualità, il funzionamento del
laboratorio secondo le indicazioni impartite dal Direttore.
In particolare, il personale dovrà:
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– curare l’accettazione e l’archiviazione dei campioni;
– curare lo svolgimento delle prove, secondo il programma e le modalità stabilite dal Direttore;
– gestire l’archivio dell’attività del laboratorio e dei campioni esaminati.
3.2 Riservatezza e sicurezza
Tutto il personale del laboratorio è tenuto al rispetto del segreto professionale nei riguardi di tutte le
informazioni raccolte durante lo svolgimento dei suoi compiti, ed il laboratorio deve rispettare i termini
e le condizioni che garantiscano il carattere di riservatezza e la sicurezza della sua attività.
3.3 Imparzialità, indipendenza e integrità
Il laboratorio ed il suo personale devono essere liberi da qualsiasi pressione commerciale, finanziaria o
di altro genere, che possa influenzare la conduzione delle prove.
Il laboratorio ed il suo personale non devono altresì essere comunque coinvolti in attività che possano
danneggiare la fiducia nella loro indipendenza di giudizio ed imparzialità nei riguardi delle attività di
prova.
Deve essere evitata qualsiasi influenza sui risultati degli esami e delle prove da parte di persone od
organismi esterni al laboratorio.
La remunerazione del personale addetto alle attività di prova non deve dipendere dal numero delle
prove eseguite né dai risultati delle stesse.
4 – Locali
I locali del laboratorio devono essere in regola con le vigenti disposizioni in tema di regolamenti
urbanistici, di igiene e sicurezza del lavoro e devono avere una superficie utile, costituita da spazi
operativi, uffici, depositi ed altri servizi, adeguata all’entità ed al tipo di prove da svolgere, agli spazi
d’uso e di manovra delle attrezzature di prova, nonché al personale impiegato, nel rispetto delle norme
vigenti a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro. I locali nei quali
vengono eseguite le prove devono avere caratteristiche tali da consentire la corretta e razionale
esecuzione delle prove stesse; devono essere opportunamente protetti da condizioni anomale per effetti
di temperatura, polvere, umidità, vapore, rumore, vibrazioni etc. e devono essere mantenuti in
condizioni adeguate.
Le attrezzature ed i macchinari devono essere disposte in modo tale da ridurre il rischio di guasti o di
danni e permettere agli addetti di operare agevolmente, nel rispetto delle norme di sicurezza. Quando le
prove lo richiedano, i locali devono essere dotati di dispositivi per il controllo delle condizioni
ambientali. L’accesso alle zone di prova deve essere controllato in modo adeguato; devono inoltre
essere definite le condizioni per l’eventuale accesso di persone non addette.
5 – Prove
I laboratori autorizzati devono essere in grado di effettuare con proprie attrezzature, elaborare e
certificare almeno le seguenti prove, che costituiscono requisito minimo per il rilascio
dell’autorizzazione:
SETTORE A
1 – PROVE DI LABORATORIO SULLE TERRE
• Contenuto d’acqua allo stato naturale
• Peso dell’unità di volume
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• Peso dell’unità di volume dei granuli solidi
• Analisi granulometrica per sedimentazione (aerometria) e per stacciatura
• Limiti di consistenza o di Atterberg
• Limite di ritiro
• Densità relativa
• Contenuto in sostanze organiche
• Prova di compressione non confinata – ELL
• Prova edometrica ad incrementi di carico
• Prova di taglio diretto con apparecchio di Casagrande
• Prova di compressione triassiale non consolidata non drenata – UU
• Prova di compressione triassiale consolidata non drenata – CIU
• Prova di compressione triassiale consolidata drenata – CD
• Prova di compattazione con modalità AASHTO standard o modificata;
• Prova per la determinazione dell’ indice di portanza CBR
• Prova di permeabilità con permeametro a carico variabile
• Prova di permeabilità con permeametro a carico costante
• Prova di permeabilità in cella edometrica
• Prova di permeabilità in cella triassiale
SETTORE B
2 PROVE DI LABORATORIO SULLE ROCCE
• Determinazione della massa volumica apparente
• Determinazione della massa volumica reale
• Descrizione petrografica semplificata
• Contenuto d’acqua
• Misure della porosità
• Misura del coefficiente di imbibizione
• Prova di gelività.
• Prova di compressione a carico concentrato (Point Load Test)
• Prova di compressione uniassiale su provino
• Prova di compressione triassiale su rocce
• Prova di flessione su rocce
• Prova di taglio diretto sui giunti
• Prova di trazione indiretta
• Misura delle velocità delle onde elastiche
Oltre alle prove obbligatorie dei Settori A e B sopra elencate, il laboratorio potrà inoltre richiedere
l’autorizzazione a svolgere e certificare altre specifiche prove, riconducibili a prescrizioni contenute
nelle vigenti norme tecniche. Per ottenere l’autorizzazione il laboratorio dovrà dimostrare di possedere
le conoscenze e le attrezzature necessarie per effettuare le predette prove facoltative, che dovranno
essere svolte nel rispetto delle procedure e dei principi riportati nella presente Circolare.
Si riporta, a titolo esemplificativo un elenco delle possibili prove facoltative:
1 – PROVE DI LABORATORIO SULLE TERRE
• Prove in colonna risonante (RC) (basse e medie deformazioni)
• Prove triassiali cicliche (TTC) (elevate deformazioni)
• Taglio torsionale ciclico (TXC) (elevate deformazioni)
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2 – PROVE DI LABORATORIO SULLE ROCCE
• Prova di resistenza all’usura
• Prova Los Angeles
• Prova di permeabilità
• Prova di usura per attrito radente
• Prova di resistenza all’abrasione
3 – PROVE DI LABORATORIO SU AGGREGATI
Il laboratorio, qualora richieda l’autorizzazione all’esecuzione delle prove facoltative sugli aggregati,
deve essere in grado di svolgere e certificare tutte le seguenti prove:
• Descrizione petrografica semplificata
• Determinazione della distribuzione granulometrica
• Determinazione della forma dei grani (Coefficiente di appiattimento)
• Determinazione della forma dei grani (Indice di forma)
• Determinazione della percentuale di superfici frantumate negli aggregati grossi
• Determinazione del contenuto di conchiglie
• Prova dell’equivalente in sabbia
• Prova del blu di metilene
• Resistenza all’usura (micro-Deval)
• Resistenza alla frammentazione (Los Angeles)
• Determinazione della massa volumica in mucchio e dei vuoti intergranulari
• Determinazione della massa volumica dei granuli e dell’assorbimento d’acqua
• Determinazione del valore di levigabilità e abrasione
• Resistenza al gelo e disgelo
• Potenziale reattività degli aggregati in presenza di alcali
4 – ALTRE PROVE ESTERNE
• Prova di densità in sito
• Prova di carico su piastra
• Prove di carico su pali
I laboratori di cui alla presente non possono effettuare il campionamento delle terre e delle rocce
mediante perforazione, attività riservata ai Laboratori autorizzati per le indagini geognostiche, prelievi
e prove in sito. Gli stessi laboratori possono tuttavia effettuare il campionamento da saggi superficiali.
6 – Attrezzature
All’atto dell’istanza il laboratorio deve disporre di tutte le attrezzature necessarie allo svolgimento delle
prove obbligatorie di cui sopra, nella quantità adeguata rispetto alla numerosità, all’entità ed alla
tipologia di attività svolta, e comunque deve disporre almeno delle attrezzature elencate nel seguito:
1 – PROVE DI LABORATORIO SULLE TERRE
1.01 estrusore dei campioni attrezzato per campioni fino ad un diametro non inferiore a 120 mm;
1.02 serie unificata di setacci;
1.05 vasca termostatica per l’ analisi granulometrica per sedimentazione;
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1.09 attrezzatura per la determinazione dei limiti di liquidità e di plasticità;
1.10 attrezzatura per la determinazione del limite di ritiro;
1.12 volumometro;
1.13 picnometri;
1.15 bilance di varia portata e precisione, di cui almeno una con precisione di 1/100 g per portate fino
ad 1kg ed una con precisione di 1 g per portate fino a 10 kg;
1.16 calcimetro;
1.17 scissometro e penetrometro da laboratorio (pocket penetrometer e torvane);
1.18 apparecchiature per la misura delle sostanze organiche;
1.19 forni da laboratorio di varia capacità;
1.20 tornietto da laboratorio;
1.21 edometri capaci di trasmettere un carico di almeno 6 MPa su un campione di area non inferiore a
20 cm2, completi delle relative celle edometriche e strumenti per la misura dei cedimenti verticali con
sensibilità e precisione non inferiore a 10 μm;
1.22 apparecchiature per prove di taglio diretto, ognuna completa di almeno due scatole di taglio per
provini di dimensioni non inferiori a 36 cm2 di area e 2 cm di altezza; complete di strumenti per la
misura delle deformazioni verticali ed orizzontali con sensibilità e precisione non inferiori a 10 μm. Le
apparecchiature dovranno garantire l’applicazione di un carico non inferiore a 0.6 MPa su campioni di
36 cm2 di area. Strumenti per la misura dello sforzo di taglio con precisione non inferiore allo 0.2% del
valore massimo. Le apparecchiature dovranno essere predisposte per la misura della resistenza residua
con la tecnica del moto alternato. Le attrezzature dovranno garantire una velocità di scorrimento
minima non superiore a 5x10E-4 mm/min ed una massima non inferiore a 1 mm/min;
1.23 celle per prove di compressione triassiale a 4 uscite per provini di diametro fino a 38 mm in
grado di sostenere pressioni di cella di almeno 1,5 MPa.
1.24 celle per prove di compressione triassiale a 4 uscite per provini di diametro fino a 100 mm in
grado di sostenere pressioni di cella di almeno 1,5 MPa.
1.25 presse di portata non inferiore a 50 KN che consenta una velocità di avanzamento minima non
superiore a 5x10E-4 mm/min ed una massima non inferiore a 1 mm/min.
1.26 attrezzatura per prove di compressione triassiale costituita da: sistema di applicazione di
pressioni non inferiori a 1,5 MPa, autocompensati per garantire livelli di pressione con una precisione
dell’ 1%;
1.27 pannello/i di controllo della pressione;
1.28 sistemi di misura delle pressioni interstiziali e delle variazioni di volume con precisioni
rispettivamente non inferiori a 5 KPa e 0.2 cm3;
1.29 sistema per la misura del carico verticale con precisione non inferiore allo 0.2% del carico
massimo;
1.30 sistema per la misura degli spostamenti verticali con precisione non inferiore a 10 μm.
1.31 banco di consolidazione per celle triassiali ad almeno 3 posti;
1.32 banco permeametri ad almeno tre posti per misure di permeabilità a carico variabile ed a carico
costante con i rispettivi permeametri;
1.33 compattatore per prove Proctor o CBR (AASHTO Standard e ASSHTO modificato) e recipienti
da 4 e 6 pollici;
1.34 attrezzatura per esecuzione di prove CBR;
1.35 camera climatizzata per la conservazione dei campioni;
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2 PROVE DI LABORATORIO SULLE ROCCE
2.01 carotatrice da laboratorio per rocce con velocità di rotazione variabile completa di almeno 3
carotieri di lunghezza non inferiore a 25 cm, conforme alle norme di sicurezza e rumorosità;
2.02 frantoio da laboratorio per rocce;
2.05 pressa idraulica motorizzata per prova a compressione con portata non inferiore a 1.5 MN,
dotata di sistema di controllo per l’ applicazione del carico;
2.06 serie unificata di setacci;
2.07 setacciatore meccanico o elettromagnetico;
2.08 cella di taratura da 1.5 MN o comunque compatibile con la pressa di cui sopra;
2.09 calibri e bilance di precisione per la determinazione delle dimensioni e del peso dei campioni;
2.10 macchina per l’esecuzione di prove di taglio diretto su roccia e sui giunti;
2.11 macchina per l’esecuzione del carico puntuale “Point Load Test”;
2.14 centralina di acquisizione automatica dei dati ottenuti dalle prove meccaniche;
2.15 celle in acciaio per l’esecuzione di prove di compressione triassiale su campioni di roccia (di cui
almeno una con diametro pari a 54.7 mm) in grado di sopportare pressioni di cella non inferiori a 50
MPa, complete di guaine per il campione, sistema di applicazione della pressione di cella, spessori ed
adattatori per i campioni di diversa altezza;
2.16 set per l’ installazione di misuratori di deformazione locale sul campione, completo di
attrezzature per l’ installazione dei misuratori di deformazione sui campioni da sottoporre a prova;
2.17 permeametro per rocce, completo di pompa idraulica motorizzata, sistema di applicazione della
pressione e tutto l’occorrente per l’ esecuzione della prova.
I macchinari ed i dispositivi di prova devono essere idonei, periodicamente controllati e soggetti ad
adeguata manutenzione . Il programma di controllo, manutenzione e taratura di ciascun macchinario e
strumento di misura deve essere esplicitamente compreso nel Manuale della Qualità e commisurato alle
tipologie ed alle caratteristiche di impiego dei diversi dispositivi.
Le tarature delle apparecchiature di misura di forza e spostamenti devono essere controllate e certificate
da uno dei laboratori ufficiali di cui all’ art. 59, comma 1, del DPR n.380/2001 o da organismi terzi di
taratura appositamente accreditati secondo i regolamenti vigenti nel settore.
All’atto dell’istanza il laboratorio deve presentare i certificati delle verifiche di taratura, effettuate da
non più di sei mesi.
Nel corso dell’attività, il controllo della taratura deve essere effettuato con cadenza almeno annuale. Il
laboratorio dovrà inoltre dimostrare di possedere un efficace sistema interno di verifica e calibrazione
delle apparecchiature di cui sopra, con registrazione delle verifiche di taratura interna almeno
quadrimestrale.
7 – Metodi di prova e procedure
Il laboratorio deve disporre di istruzioni dettagliate, documentate e chiaramente rappresentate
sull’utilizzazione e il funzionamento di tutte le apparecchiature, sulla manipolazione e la preparazione
dei materiali da sottoporre a prova e sulle tecniche di prova normalizzate.
Per l’esecuzione delle prove geotecniche sulle terre costituiscono documenti di riferimento di
comprovata validità le Raccomandazioni AGI (Associazione Geotecnica Italiana), le norme di prova
pubblicate dall’UNI e dall’ASTM, per le pertinenti parti.
Per l’esecuzione delle prove sulle rocce costituiscono documenti di riferimento di comprovata validità
le norme di prova pubblicate dall’ASTM e dall’ ISRM – Suggested Methods for Rock Characterization
Testing and Monitoring, per le pertinenti parti.
L’impiego di eventuali altri documenti di riferimento riguardanti procedure di prova non comprese nei
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precedenti riferimenti, dovrà essere esplicitamente rappresentato e giustificato nell’istanza di
autorizzazione.
Nel caso in cui al Laboratorio vengano presentate richieste di prove da eseguire in difformità alle
suddette procedure o norme e/o secondo procedure che rischiano di alterare l’obiettività del risultato, il
Laboratorio non potrà rilasciare, per tali prove, un Certificato ufficiale.
Tutte le istruzioni, le norme, i manuali e i dati di riferimento utilizzati nelle attività del laboratorio e le
procedure per il rilascio dei certificati di prova devono essere contenute, ed eventualmente aggiornate
con continuità, nella documentazione del SGQ.
8 – Iter amministrativo e procedura di certificazione
L’iter amministrativo interno finalizzato al rilascio della certificazione deve comprendere la redazione
del verbale di accettazione e della minuta di prova, la tenuta del registro di carico e scarico,
l’archiviazione della documentazione di prova e di certificazione. In particolare:
Il verbale di accettazione è costituito da un blocco, prenumerato e bollato, contenente tre copie del
verbale di accettazione di cui due staccabili. La prima viene consegnata sul momento al committente,
la seconda accompagna i campioni nell’iter di prova e deve essere conservata nel fascicolo di prova da
archiviare successivamente, la terza resta nel blocco quale riscontro. Il blocco, in generale, deve bollato
da un organismo idoneo ovvero da un notaio. In luogo del blocco, in caso di gestione informatizzata,
sono ammessi fogli singoli, fermo restando che gli stessi debbono essere comunque prenumerati in
triplice copia e, in questo caso, bollati singolarmente da un notaio.
Il registro deve essere redatto secondo il numero progressivo dei certificati emessi e contenere gli
estremi di tutti i passaggi interni dall’accettazione alla fatturazione, con l’indicazione del committente,
dei materiali di prova consegnati e relativa identificazione, degli estremi del verbale di accettazione,
della data delle prove, degli estremi delle relative fatture. In caso di gestione informatizzata, è ammessa
la registrazione giornaliera su file dei dati, ferma restando la necessità che periodicamente i dati
completi vengano stampati.
La minuta di prova: è un foglio di lavoro annesso alla seconda copia del verbale di accettazione,
contraddistinto dallo stesso numero del verbale di accettazione cui si riferisce, sul quale vengono
riportati la data di prova, i risultati e le eventuali osservazioni, ed è firmata dallo sperimentatore
esecutore della prova.
Nell’archivio devono essere raccolti per ciascuna richiesta: la lettera di richiesta, la copia del verbale di
accettazione, la minuta di prova, la copia del certificato di prova, la copia della fattura. La
documentazione d’archivio deve essere conservata per almeno dieci anni, salvo diversa indicazione. E`
consentita, previa approvazione del Servizio tecnico centrale, la conservazione della documentazione di
archivio in modalità informatica. Le modalità di archiviazione e conservazione dei dati dovranno tenere
conto delle disposizioni emanate al riguardo dal D. Lgs n.82 del 7 marzo 2005 e della Deliberazione
CNIPA (Centro Nazionale per l’Informatizzazione nella Pubblica Amministrazione) n.11 del 19
febbraio 2004 (G.U. n.57 del 9.3.2004).
Gli stampati adottati per l’accettazione od altre procedure, nonché la carta intestata del laboratorio, o
comunque del soggetto gestore, devono indicare chiaramente il settore o i settori di prova per il quale
lo stesso è stato autorizzato.
Tutti i certificati emessi devono essere conservati con numero progressivo in apposito raccoglitore da
conservare in archivio.
9 – Certificati di prova
I risultati della prova di laboratorio, unitamente alle informazioni fornite dal richiedente, formano
oggetto del Certificato di prova che espone con esattezza, chiarezza e senza ambiguità i risultati della
prova, le metodologie seguite e tutte le ulteriori informazioni utili.
In generale ciascun Certificato deve far riferimento all’intera commessa o almeno a ciascuno dei punti
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di sondaggio previsti nell’area e deve contenere almeno:
a) l’identificazione del laboratorio;
b) una identificazione univoca del certificato (con un numero progressivo di serie e la data di
emissione) e di ciascuna sua pagina ed il numero totale delle pagine. Nell’ambito del medesimo
Certificato, tutte le certificazioni delle diverse prove sui diversi campioni dovranno essere
individuate con un numero progressivo, aggiuntivo al numero di serie del Certificato;
c) l’identificazione del richiedente e del cantiere, ovvero dell’opera;
d) la descrizione e l’identificazione del campione;
e) la data di ricevimento del campione, la data di apertura del campione e la data di esecuzione delle
prove;
f) l’identificazione della specifica di prova o la descrizione del metodo o della procedura seguita;
g) la descrizione, se necessario, della procedura di campionamento;
h) tutte le variazioni, le aggiunte o le esclusioni rispetto alla specifica di prova;
i) l’identificazione di tutti i metodi o le procedure non normalizzate che siano state utilizzate;
j) le misure, gli esami e i loro risultati corredati, se del caso, di tabelle, grafici, disegni e fotografie;
k) le eventuali anomalie riscontrate;
l) la firma e il titolo o un contrassegno equivalente delle persone che hanno assunto la responsabilità
tecnica delle prove.
Modifiche o aggiunte ad un certificato di prova, dopo la sua emissione, sono consentite solo per mezzo
di un altro documento “emendamento/aggiunta” al certificato di prova, che deve avere i requisiti esposti
nei comma precedenti; anche detto documento dovrà essere caratterizzato da un numero di serie, o
comunque identificato. Il Certificato non deve contenere valutazioni, apprezzamenti o interpretazioni
sui risultati della prova.
10 – Manipolazione dei campioni e dei materiali sottoposti a prove
Al fine di attuare un sistema di identificazione dei campioni che devono essere sottoposti a prove, ed
allo scopo di evitare confusioni sia sull’identità dei campioni sia sul risultato delle misure effettuate, nel
verbale di accettazione devono essere specificati i vari sondaggi ed i relativi campioni; in tal senso su
ciascun campione deve essere apposta una sigla riportante il numero del sondaggio ed il numero del
campione stesso.
I laboratori devono conservare i campioni sottoposti a prova per almeno 60 giorni dopo l’emissione dei
certificati di prova, per consentirne la rintracciabilità ed identificabilità; i laboratori devono altresì
conservare le parti dei campioni non utilizzati per almeno sei mesi dopo l’emissione dei certificati di
prova.
11 – Documentazione da allegare all’istanza
L’istanza di autorizzazione deve contenere la documentazione riportata nell’elenco seguente:
1) Documentazione relativa alla gestione del laboratorio, costituita, in caso di società, da copia
dell’Atto Costitutivo e Copia dello Statuto con eventuali successive variazioni.
2) Dichiarazione della composizione societaria a firma del Legale Rappresentante.
3) Copia conforme del Certificato della Camera di Commercio, comprensivo della certificazione
antimafia.
4) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di non incompatibilità resa dal Legale
Rappresentante.
5) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal Legale Rappresentante circa l’assenza,
nella compagine sociale e tra gli amministratori, di soggetti coinvolti nelle attività ritenute
incompatibili, come precisato nella Circolare.
6) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di impegno sull’osservanza delle regole
Criteri per l’autorizzazione di Laboratori prove su terre e rocce 11/13
comportamentali resa dal Legale Rappresentante (o Titolare per le Ditte individuali).
7) Planimetria dei locali in scala adeguata, timbrata e siglata dal Legale Rappresentante.
8) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del Legale Rappresentante con la quale si attesta
che i locali sono in regola con le disposizioni vigenti in materia di regolamenti urbanistici, di
igiene e di sicurezza sul lavoro.
9) Dichiarazione riguardante la proprietà dei locali o copia conforme del contratto di affitto.
10) Elenco delle attrezzature presenti nel laboratorio, sottoscritto dal Legale Rappresentante.
11) Un prospetto in cui si mettano in correlazione le prove previste, le corrispondenti
norme/procedure di prova, le relative attrezzature di prova nonché l’ente che effettua le tarature
e le periodicità.
12) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del Legale Rappresentante attestante la proprietà
dei macchinari, anche se con riservato dominio.
13) Copia conforme dei certificati di taratura delle attrezzature di misura di forze e spostamenti,
emessi – da non più di sei mesi – da uno dei laboratori ufficiali di cui all’ art. 59, comma 1, del
DPR n.380/2001 o da organismo di taratura regolarmente accreditato.
14) Elenco del personale, sottoscritto dal Legale Rappresentante, con indicazione, per ciascuno, del
titolo di studio, della mansione ricoperta e del rapporto di lavoro.
15) Copia conforme dei titoli di studio e dei curricula del Direttore e degli sperimentatori.
16) Copia conforme dell’incarico professionale al Direttore, quando non dipendente.
17) Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di non incompatibilità rese dal Direttore e dagli
Sperimentatori.
18) Copia conforme del Libro Matricola dei dipendenti, ovvero del Libro Unico del Lavoro del
laboratorio, e dei contratti di lavoro per il restante personale.
19) Relazione redatta dal Legale Rappresentante su carta intestata riportante l’attività svolta nel
periodo precedente la richiesta di autorizzazione.
20) Modelli utilizzati per l’accettazione, la registrazione e la certificazione (Richiesta prove,
Verbale di accettazione, Registro, Certificati tipo e Minute di prova).
21) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sull’orario ed il calendario di apertura.
22) Descrizione dell’iter amministrativo interno.
23) Fotocopia dei documenti di identità di coloro che sottoscrivono le dichiarazioni sostitutive.
24) Copia conforme della certificazione del Sistema di Gestione della Qualità.
25) Manuale della Qualità, anche in formato elettronico.
Per le dichiarazioni si riportano di seguito alcuni schemi:
Per la dichiarazione di impegno sull’osservanza delle regole comportamentali (punto 6 dell’elenco),
resa dal titolare o dal Legale Rappresentante si suggerisce il seguente schema:
“Il sottoscritto……….., in qualità di Titolare della ditta…. (o Legale Rappresentante della società….) si
impegna a:
a) chiedere, producendo la necessaria documentazione, il preventivo nulla-osta per qualsiasi
variazione dell’assetto proprietario, per eventuale sostituzione del direttore del laboratorio o degli
sperimentatori e per eventuale cambio di sede; ciò per consentire all’Amministrazione la verifica
della permanenza dei presupposti in base ai quali è stata rilasciata l’autorizzazione;
b) comunicare tempestivamente al Servizio tecnico centrale ogni eventuale variazione sostanziale
dell’assetto societario.
c) conservare per sei mesi le parti dei campioni non utilizzati e per sessanta giorni i campioni
identificabili sottoposti a prova di laboratorio.
d) non istituire centri di raccolta né centri attrezzati per le prove oggetto di certificazione, fuori della
sede autorizzata;
Criteri per l’autorizzazione di Laboratori prove su terre e rocce 12/13
e) controllare che tutte le richieste di prove siano formulate e sottoscritte da soggetti che ne abbiano
titolo, quali il rappresentante dell’Ente appaltante o il Progettista; che dette richieste siano
indirizzate direttamente al laboratorio, e che la relativa fatturazione intercorra fra gli interessati ed
il laboratorio stesso, con esclusione di eventuali intermediari;
f) non affidare in subappalto, ad altri laboratori, le prove richieste al laboratorio;
g) rispettare tutte le disposizioni impartite dall’Amministrazione circa l’iter amministrativo da seguire
nell’attività di prove e certificazione.”
Per la dichiarazione di non incompatibilità rese dal Legale Rappresentante, del Direttore e degli
Sperimentatori (punti 4 e 17 dell’elenco), si suggerisce il seguente schema:
“Il sottoscritto dichiara che non sussiste alcuna incompatibilità fra l’attività esercitata nel laboratorio
ed altre attività esterne. In particolare dichiara di non essere direttamente interessato in attività di
esecuzione di opere di ingegneria civile; si impegna altresì a non operare in qualità di direttore dei
lavori o collaudatore per le realizzazioni di opere di ingegneria civile rispetto alle quali sono
richieste, impiegate o programmate prove geotecniche sulle terre e/o sulle rocce effettuate o da
effettuarsi dal laboratorio nel quale opera”.
Tutte le dichiarazioni allegate all’istanza si intendono rese a mezzo atto notorio o sostitutivo di atto
notorio ai sensi dell’art.47 del DPR 28.12.2000 n.445.
12 – Istruttoria e controlli
La documentazione inerente l’istanza di autorizzazione, sopra richiamata, deve essere trasmessa al
Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, che ne cura l’istruttoria per il
successivo esame e parere del predetto Consesso. In fase istruttoria il Servizio Tecnico Centrale può
disporre visite o controlli e richiedere eventuale altra documentazione di chiarimento. Le predette
visite ispettive o controlli potranno essere effettuate da personale dei Provveditorati Interregionali
alle Opere Pubbliche, in coordinamento con il Servizio Tecnico Centrale.
Visite ispettive di controllo e richieste di documentazione possono essere altresì disposte in qualsiasi
momento al fine di accertare il mantenimento dei requisiti richiesti.
13 – Durata e rinnovo dell’autorizzazione
L’autorizzazione, rilasciata dal Servizio Tecnico Centrale su conforme parere del Consiglio Superiore
dei Lavori Pubblici, ha validità quinquennale e può essere rinnovata alla scadenza.
L’istanza di rinnovo deve essere trasmessa almeno sei mesi prima della scadenza dell’autorizzazione
al Servizio Tecnico Centrale, corredata di tutta la documentazione di rito, ad eccezione di quella
rimasta invariata, per la quale si deve comunque produrre una dichiarazione attestante la validità
della documentazione stessa, con relativo elenco esplicativo.
La mancata o incompleta presentazione dell’istanza e della documentazione entro tale termine
comporta la decadenza dell’autorizzazione alla scadenza naturale.
14 – Diffida al laboratorio e sospensione dell’autorizzazione
Quando il Servizio Tecnico Centrale, nell’ambito delle proprie attività di controllo o visite ispettive,
riscontra difformità, inadempienze o sopravvenute carenze rispetto ai requisiti richiesti, di entità tali
da non compromettere nel complesso la funzionalità del laboratorio e la significatività dei risultati
delle prove, diffida il laboratorio a mettersi in regola, nei tempi e nei modi che saranno formalmente
comunicati.
Quando invece il Servizio Tecnico centrale riscontra inadempienze o sopravvenute carenze rispetto
Criteri per l’autorizzazione di Laboratori prove su terre e rocce 13/13
ai requisiti richiesti, tali da compromettere, in maniera temporanea o comunque sanabile, la
funzionalità del laboratorio e che richiedono una revisione e riorganizzazione del laboratorio stesso,
ovvero qualora le azioni correttive messe in atto in riposta alla diffida di cui sopra non risultino
adeguate, propone al Presidente del Consiglio Superiore dei LL.PP. l’emissione di un provvedimento
di sospensione dell’autorizzazione, nel quale ne è indicata la durata, non superiore a 6 mesi. Entro
tale periodo di tempo il laboratorio deve dimostrare l’ottemperanza alle prescrizioni indicate nel
provvedimento di sospensione.
L’attività del laboratorio potrà essere ripresa alla scadenza del periodo di sospensione, previo
accertamento dell’avvenuto adempimento, nei termini fissati, alle disposizioni impartite in sede di
sospensione.
15 – Revoca dell’autorizzazione
Quando il laboratorio non ottemperi alle prescrizioni riportate nel provvedimento di sospensione di
cui sopra, il Servizio Tecnico Centrale lo diffida a mettersi in regola, assegnando un termine non
inferiore a trenta giorni. Decorso tale termine senza che il laboratorio abbia provveduto
efficacemente, propone al Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici il provvedimento di
revoca.
E` prevista altresì la revoca dell’autorizzazione ove il Servizio Tecnico Centrale accerti gravi
inadempienze rispetto a quanto stabilito dalla presente Circolare ministeriale, in particolare a quelli
riguardanti i criteri di imparzialità, indipendenza, corretta gestione del laboratorio, competenza,
trasparenza e concorrenza previste nell’esecuzione delle prove, tali da compromettere gravemente la
garanzia di qualità a base dell’autorizzazione.
Nel caso in cui il Servizio Tecnico Centrale accerti, anche mediante ispezioni e controlli, le suddette
gravi inadempienze, procede immediatamente con un provvedimento di sospensione cautelativa
dell’attività di certificazione, e diffida il laboratorio a mettersi in regola, assegnando un termine non
inferiore a trenta giorni. Entro tale termine il laboratorio potrà eventualmente produrre le proprie
controdeduzioni.
Decorso il suddetto termine senza che il laboratorio abbia provveduto in maniera efficace a mettersi in
regola, ovvero qualora non si considerino esaurienti le controdeduzioni eventualmente presentate dal
laboratorio stesso, il Servizio Tecnico Centrale propone al Presidente del Consiglio Superiore dei
Lavori Pubblici il provvedimento di revoca.
I provvedimenti di revoca vengono adottati sentito il parere del Consiglio Superiore dei Lavori
Pubblici.
16 – Procedure transitorie per i laboratori già autorizzati
I laboratori già titolari di autorizzazione ministeriale a svolgere e certificare prove geotecniche
devono adeguarsi a quanto riportato nella presente Circolare ministeriale entro 12 mesi
dall’emanazione della Circolare stessa, comunicando al Servizio Tecnico Centrale l’ottemperanza a
quanto prescritto. L’adeguamento a quanto sopra riportato deve essere comunque verificato in sede
di rinnovo delle precedenti autorizzazioni.
Il Presidente: Francesco KARRER

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