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Classificazione dei rifiuti e attribuzione del codice EER: normativa, evoluzione e casi pratici

La classificazione dei rifiuti è un processo fondamentale per una corretta gestione ambientale, che coinvolge sia gli aspetti normativi sia quelli operativi. Questo processo consente di identificare correttamente un rifiuto, assegnargli il corretto codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti) e stabilire le modalità di gestione e smaltimento.

Normativa di riferimento: Art. 183, comma 1, lettera a del D.Lgs. 152/2006

Il punto di partenza normativo per la classificazione dei rifiuti è il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, noto come “Testo Unico Ambientale”. In particolare, l’art. 183, comma 1, lettera a, definisce il rifiuto come:

“qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi”.

Questa definizione evidenzia tre criteri fondamentali:

  1. Disfarsi effettivo
  2. Decisione di disfarsi
  3. Obbligo legale di disfarsi

La classificazione non si basa solo su cosa è il materiale in sé, ma anche sul contesto in cui viene generato e sull’intenzione del produttore.

Classificazione per origine: rifiuti urbani e rifiuti speciali

Secondo l’articolo 183 del D.Lgs. 152/2006, i rifiuti si distinguono innanzitutto in rifiuti urbani e rifiuti speciali.

Rifiuti urbani

Rientrano in questa categoria:

  • I rifiuti domestici, sia indifferenziati che oggetto di raccolta differenziata (come carta, vetro, metalli, plastica, organico, legno, tessili, imballaggi, RAEE, pile, accumulatori e ingombranti come mobili o materassi).

  • Rifiuti simili a quelli domestici, prodotti da altre attività (es. uffici, scuole, enti) elencate nell’allegato L-quinquies, purché abbiano natura e composizione analoga a quelli domestici (vedi allegato L-quater).

  • Rifiuti da spazzamento delle strade e svuotamento di cestini pubblici.

  • Rifiuti abbandonati su aree pubbliche o private ad uso pubblico, nonché quelli raccolti su spiagge, rive di fiumi e laghi.

  • Residui della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci e potature.

  • Rifiuti cimiteriali, esclusi quelli assimilabili a rifiuti speciali (es. esumazioni, estumulazioni e pulizie di aree cimiteriali).

Rifiuti speciali

Sono invece considerati rifiuti speciali quelli prodotti nell’ambito di specifiche attività economiche o professionali, tra cui:

  • Attività agricole, agroindustriali, forestali e della pesca (art. 2135 c.c.).

  • Settore edile, con rifiuti provenienti da costruzioni, demolizioni e scavi.

  • Processi industriali, artigianali, commerciali e di servizio, quando producono rifiuti non assimilabili a quelli urbani.

  • Attività di trattamento rifiuti, comprese le operazioni di recupero e smaltimento.

  • Fanghi e residui provenienti da trattamenti idrici, depurazione, abbattimento fumi, fosse settiche e reti fognarie.

  • Attività sanitarie, con riferimento ai rifiuti diversi da quelli assimilati agli urbani.

  • Veicoli fuori uso.

Attribuzione del codice EER (ex CER)

Il codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti) è un codice a sei cifre, suddiviso in capitolo, sottocapitolo e voce. Esistono codici pericolosi (contrassegnati da asterisco *) e non pericolosi.
La procedura da seguire, come indicato dalle Linee guida SNPA (Sistema Nazionale Protezione Ambientale), prevede:

  • Identificare l’origine del rifiuto: attività o processo da cui deriva.
  • Consultare l’elenco EER: cercando il codice più specifico possibile.
  • Stabilire se il rifiuto è pericoloso: Valutando la presenza di sostanze pericolose. Eseguendo analisi chimiche per determinare eventuali caratteristiche di pericolo HP.
  • Attribuire un codice EER assoluto o a specchio:
    Assoluto pericoloso: es. 06 01 06* – altri acidi.
    Assoluto non pericoloso: es. 17 02 01 – legno.
    Codice a specchio: richiede analisi per stabilire se è pericoloso (es. 20 01 21* vs. 20 01 20 per lampade).

L’utilizzo dei codici EER che terminano con le cifre 99 tuttavia ha carattere residuale. Chiarimenti in merito all’utilizzo di tali codici EER sono stati forniti dal Comitato Nazionale con Circolare n. 4 del 26 aprile 2022.

L’evoluzione normativa e il ruolo del produttore.

Nel corso degli anni, la normativa si è evoluta, in particolare con il recepimento della Direttiva 2008/98/CE e con il Pacchetto Economia Circolare (D.Lgs. 116/2020). L’attenzione si è spostata sempre più verso:

  • La responsabilità del produttore nella classificazione.
  • L’obbligo di una valutazione analitica del rifiuto, ove necessario.
  • Il rispetto della gerarchia dei rifiuti: prevenzione, riuso, riciclaggio, recupero, smaltimento.

La decisione 2014/955/UE e il Regolamento (UE) n. 1357/2014 hanno aggiornato l’elenco dei codici e i criteri per definire la pericolosità dei rifiuti (HP1-HP15).

Esempi pratici di classificazione dei rifiuti

1. Rifiuti da demolizione edilizia

Origine: cantiere edile
Rifiuto: calcinacci e mattoni
Codice EER: 17 01 07 – miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche diversi da quelli di cui alla voce 17 01 06*
Classificazione: Non pericoloso, se privo di sostanze contaminanti (es. amianto)

2. Rifiuti da officina meccanica

Origine: lavorazioni metalmeccaniche
Rifiuto: emulsioni oleose esauste
Codice EER: 12 01 09* – emulsioni oleose per lavorazioni diverse da quelle contenenti cloro
Classificazione: Pericoloso per presenza di oli e additivi

3. Farmaci scaduti

Origine: farmacia o ospedale
Rifiuto: farmaci non citotossici o citostatici
Codice EER: 18 01 09 – medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08*
Classificazione: Non pericoloso, se non contengono sostanze attive pericolose

4. Toner esausti

Origine: ufficio o stamperia
Rifiuto: cartucce toner usate
Codice EER: 08 03 18 – toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17*
Classificazione: può essere non pericoloso se non contaminati

Conclusioni

La classificazione dei rifiuti è un passaggio obbligatorio e strategico per la corretta gestione ambientale, per evitare sanzioni e ottimizzare i costi di smaltimento.

Una errata classificazione può comportare:

  1. Violazioni amministrative e penali
  2. Gestione non conforme
  3. Problemi nei controlli ARPA o durante il trasporto

Il produttore del rifiuto è il primo responsabile della classificazione e deve dotarsi, se necessario, di consulenti esperti e laboratori accreditati. Sono proprio le problematiche apparentemente minori che possono rivelarsi estremamente particolari e delicate. Affidarsi a professionisti esperti nella classificazione dei rifiuti non solo garantisce la conformità alle normative vigenti, ma contribuisce anche a una gestione più efficiente e sostenibile dei rifiuti aziendali.

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Mariano Fabris

Consulente e Resp. Tecnico in Materia di Gestione Rifiuti Cat 1,4,5,8 Preposto per il Trasporto Nazionale e Internazionale su strada di Merci.

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