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D.M. 24 giugno 2015

E’ stato pubblicato in GU Serie Generale n. 211 del 11 settembre 2015 il D.M. 24 giugno 2015 che modifica il Decreto 27 settembre 2010 sui criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica. L’allegato 3 riguardante il campionamento e le analisi da effettuare sui rifiuti è stato completamente riscritto, facendo riferimento alla norma UNI 10802.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/atto

IL MINISTRO DELL’AMBIENTE  E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
di concerto con
IL MINISTERO  DELLO SVILUPPO ECONOMICO  e   IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la direttiva 1999/31/CE del Consiglio  del  26  aprile  1999, relativa alle discariche dei rifiuti e,  in  particolare,  l’allegato II;
Vista la decisione 2003/33/CE del Consiglio del 19  dicembre  2002, che stabilisce criteri e procedure per l’ammissione dei rifiuti nelle discariche ai sensi dell’art. 16 e dell’allegato II  della  direttiva 1999/31/CE;
Visto il decreto  legislativo  13  gennaio  2003,  n.  36,  recante attuazione della direttiva 1999/31/CE  relativa  alle  discariche  di rifiuti e, in particolare, l’art.  7,  comma  5  che  demanda  ad  un apposito decreto la definizione  dei  criteri  di  ammissibilita’  in discarica dei rifiuti;
Visto il regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e  del Consiglio,  relativo  agli   inquinanti   organici   persistenti,   e successive modificazioni;
Considerato che sono intervenute modifiche per quanto  riguarda  le metodiche analitiche relative ai rifiuti, con particolare riferimento alla Norma UNI 10802;
Considerato altresi’ che  il  decreto  legislativo  n.  59  del  18 febbraio 2005 ha abrogato l’art. 10, comma 4 del decreto  legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;
Visto il decreto del Ministero dell’ambiente  e  della  tutela  del territorio e del mare 27 settembre 2010,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 1° dicembre 2010, n. 281;
Visto il  regolamento  1357/2014/UE  del  18  dicembre  2014  della Commissione europea che sostituisce l’allegato  III  della  direttiva 2008/98/CE del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  relativo  alle caratteristiche di pericolo dei rifiuti;
Vista la decisione della Commissione 2014/955/UE  del  18  dicembre 2014 che modifica la decisione 2000/532/CE  relativa  all’elenco  dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo  e del Consiglio;
Sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,  che nella seduta del 25 settembre  2014  ha  espresso  parere  favorevole sottolineando tuttavia: «l’importanza di  recepire  nello  schema  di decreto solo i contenuti della decisione del Consiglio  2003/33/CE  e valutando l’inopportunita’, anche  sotto  il  profilo  degli  impatti economici, dell’anticipazione del  recepimento  dei  contenuti  della nuova proposta di decisione sul tema, in esame in Commissione europea e su cui il Parlamento europeo ha posto importanti veti, espressi  da apposite mozioni»;

Decreta:

Art. 1

1. Al  decreto  del  Ministro  dell’ambiente  e  della  tutela  del territorio e del mare 27 settembre 2010, adottato di concerto con  il Ministro dello sviluppo economico e con  il  Ministro  della  salute, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° dicembre 2010,  n.  281,  sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’art. 3, comma 3, le parole «nelle more dell’emanazione della norma relativa al test di cessione a lungo termine» sono eliminate;
b) all’art. 5, tabella 1, il rigo contenente «10 12  08  scarti  di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione  (sottoposti a trattamento termico)» e’ eliminato;
c) all’art. 5, tabella 3, nota (*) sono eliminate le  parole  «Tale parametro si riferisce alle sostanze chimicamente attive, in grado di interferire con l’ambiente,  con  l’esclusione  quindi  di  resine  e polimeri od altri rifiuti chimicamente inerti.»;
d) all’art. 6, comma  4,  le  parole  «(ad  esempio,  sottoposti  a processo  di  solidificazione/stabilizzazione,   vetrificati)»   sono sostituite  dalle  seguenti:  «(cioe’  rifiuti  che,   sottoposti   a trattamento        preliminare,         ad         esempio         di solidificazione/stabilizzazione,   vetrificazione,   presentano    un comportamento alla lisciviazione che non subisca alterazioni negative nel lungo periodo nelle condizioni di collocazione in discarica)»;
e) all’art. 6, comma 4, dopo la lettera d) e’ inserita  la  lettera d-bis): «d-bis) sottoposti  a  idonee  prove  geotecniche  dimostrano adeguata  stabilita’  fisica  e  capacita’  di   carico.   Per   tale valutazione e’ possibile riferirsi ai  criteri  di  accettazione  WAC dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente del Regno Unito;»;
f) all’art. 6, comma 4, dopo la lettera d) e’ inserita la  lettera: «d-ter)  sono  sottoposti  alla  valutazione   della   capacita’   di neutralizzazione degli acidi, utilizzando i test di cessione  secondo i metodi CEN/TS 14429 o CEN/TS 14997.»;
g) all’art. 6, nella nota (*)  della  tabella  5,  lettera  a.,  le parole «e fanghi delle  fosse  settiche  (200304),  purche’  trattati mediante processi idonei a ridurne in  modo  consistente  l’attivita’ biologica» sono sostituite  dalle  seguenti  «,  fanghi  delle  fosse settiche (200304) e rifiuti dal trattamento biologico individuati dal codice 190501, purche’ trattati mediante processi idonei a ridurne in modo consistente l’attivita’ biologica,  quali  il  compostaggio,  la digestione anaerobica, i trattamenti termici ovvero altri trattamenti
individuati come BAT per i rifiuti a matrice  organica  dal  D.M.  29 gennaio 2007»;
h) all’art. 6, nella nota (*) della tabella  5,  lettera  f.,  sono eliminate le parole «e dal  trattamento  biologico,  individuati  dal codice 190501»;
i) all’art. 6, nella nota (*)  della  tabella  5,  lettera  g.,  le parole «Rifiuti  derivanti  dal  trattamento  biologico  dei  rifiuti urbani,  individuati  dai  codici  190503,  190604  e  190606»   sono sostituite  dalle  seguenti  «Rifiuti   derivanti   dal   trattamento biologico dei rifiuti, individuati dai codici 190501, 190503,  190604 e 190606»;
j) all’art. 6, nella nota (***) della tabella  5,  dopo  le  parole «precedente nota (*).»  sono  aggiunte  le  seguenti  parole:  «Resta inteso che i  parametri  solfati  e  cloruri  o,  in  alternativa  il parametro TDS, dovranno essere verificati»;
k) all’art. 7, comma 2,  nell’ultimo  periodo  dopo  le  parole  «A titolo esemplificativo i parametri derogabili sono DOC» la parola  «, TOC» e’ eliminata;
l) all’art. 8, comma 1 dopo la lettera f) e’ inserita  la  seguente lettera  f-bis):  «f-bis)  per  la  valutazione  della  capacita’  di neutralizzazione degli acidi i rifiuti  sono  sottoposti  a  test  di cessione secondo i metodi CEN/TS 14997 o CEN/TS 14429.»;
m) l’Allegato 3 e’ sostituito dal seguente:

Allegato 3

Campionamento e analisi dei rifiuti

Il   campionamento,   le   determinazioni   analitiche    per    la caratterizzazione  di  base  e  la  verifica  di   conformita’   sono effettuati con oneri a carico del detentore dei rifiuti o del gestore della  discarica,  da   persone   ed   istituzioni   indipendenti   e qualificate. I laboratori devono possedere una comprovata  esperienza nel campionamento ed analisi dei rifiuti e  un  efficace  sistema  di controllo della qualita’.
Il campionamento e  le  determinazioni  analitiche  possono  essere effettuate dai produttori di  rifiuti  o  dai  gestori  qualora  essi abbiano costituito un appropriato sistema di garanzia della qualita’, compreso un controllo periodico indipendente.
1.  Metodo  di  campionamento  ed  analisi   del   rifiuto   urbano biodegradabile.
Il  campionamento  della  massa  di  rifiuti  da  sottoporre   alla successiva  analisi  deve  essere  effettuato  tenendo  conto   della composizione merceologica, secondo  il  metodo  di  campionamento  ed analisi IRSA, CNR, NORMA CII-UNI 9246.
2. Analisi degli eluati e dei rifiuti.
Il campionamento dei rifiuti ai fini della  loro  caratterizzazione chimico-fisica deve essere effettuato in modo  tale  da  ottenere  un campione rappresentativo secondo i criteri, le procedure, i metodi  e gli standard di cui alla norma UNI 10802 «Rifiuti liquidi, granulari, pastosi e fanghi – Campionamento manuale e  preparazione  ed  analisi degli eluati» e alle norme UNI EN 14899 e UNI EN 15002.
Le prove di eluizione per la verifica dei parametri previsti  dalle tabelle 2, 5, 5a e 6 del presente decreto sono effettuate secondo  le metodiche per i rifiuti monolitici e granulari di cui alla Norma  UNI 10802.
La valutazione della  capacita’  di  neutralizzazione  degli  acidi (ANC), e’ effettuata secondo  le  metodiche  CEN/TS  14997  o  CEN/TS 14429.
La determinazione degli analiti negli eluati e’ effettuata  secondo quanto previsto dalla norma UNI 10802. Per la determinazione del  DOC si applica la norma UNI EN 1484.  I  risultati  delle  analisi  degli eluati sono espressi in mg/l; per i rifiuti granulari, per i quali si applica un rapporto liquido/solido di 10 l/kg di sostanza secca, tale valore di concentrazione, effettuando i test di cessione  secondo  le
metodiche di cui alla Norma UNI 10802, equivale al risultato espresso in mg/kg di sostanza secca diviso per un fattore 10.
La determinazione del contenuto di oli minerali nella gamma C10-C40 e’ effettuata secondo la norma UNI EN 14039.
Per la digestione dei rifiuti tal quali, sono utilizzati  i  metodi indicati dalle norme UNI EN 13656 e UNI EN 13657.
La determinazione del TOC  nel  rifiuto  tal  quale  e’  effettuata secondo la norma UNI EN 13137.
Il calcolo della sostanza secca e’ effettuato secondo la norma  UNI EN 14346.
Per determinare se un rifiuto si trova nello stato solido o liquido si applica il procedimento riportato nella norma UNI 10802.
La determinazione dei  PCB  deve  essere  effettuata  sui  seguenti congeneri:
congeneri significativi da un punto  di  vista  igienico-sanitario: 28, 52, 95, 99, 101, 110, 128, 138, 146, 149,  151,  153,  170,  177, 180, 183, 187;  congeneri individuati dall’OMS come «dioxin  like»:  77,  81,  105, 114, 118, 123, 126, 156, 157, 167, 169, 189.
Le   determinazioni   analitiche   di   ulteriori   parametri   non specificatamente indicati dalle norme sopra riportate  devono  essere effettuate secondo metodi ufficiali riconosciuti a livello  nazionale e/o internazionale.
3. Campionamento e analisi dei rifiuti contenenti amianto.
Per le discariche dove possono essere smaltiti  rifiuti  contenenti amianto le analisi devono essere integrate come segue.
3.1 Analisi del rifiuto
Fatto salvo quanto disposto all’art. 6, comma  6,  lettera  c),  il contenuto di amianto in peso deve essere  determinato  analiticamente utilizzando una delle metodiche analitiche quantitative previste  dal D.M. 6 settembre 1994 del Ministro della sanita’, la  percentuale  in peso di amianto presente, calcolata sul rifiuto dopo il  trattamento, sara’  ridotta  dall’effetto  diluizione  della  matrice   inglobante rispetto al valore del rifiuto iniziale.
La densita’ apparente e’ determinata secondo le  normali  procedure di  laboratorio  standardizzate,  con  utilizzazione   di   specifica strumentazione  (bilancia  idrostatica,  picnometro).   La   densita’ assoluta e’ determinata come media pesata delle densita’ assolute dei singoli componenti utilizzati nelle  operazioni  di  trattamento  dei rifiuti contenenti  amianto  e  presenti  nel  materiale  finale.  La densita’  relativa  e’  calcolata  come  rapporto  tra  la   densita’ apparente e la densita’ assoluta.
L’indice di rilascio I.R. e’ definito come:
I.R. = frazione ponderale di amianto/densita’  relativa  (essendo la frazione ponderale di amianto la % in peso di amianto/100).
L’indice di rilascio deve essere  misurato  sul  rifiuto  trattato, dopo che esso  ha  acquisito  le  caratteristiche  di  compattezza  e solidita’.
La prova deve essere  eseguita  su  campioni,  privi  di  qualsiasi contenitore o involucro, del peso complessivo non inferiore a 1 kg.
La valutazione dell’indice di rilascio deve essere eseguita secondo le modalita’ indicate nel piano di sorveglianza e controllo.
3.2. Analisi del particolato aerodisperso contenente amianto.
Vanno adottate le tecniche  analitiche  di  microscopia  ottica  in contrasto di fase (MOCF); per  la  valutazione  dei  risultati  delle analisi si deve far riferimento ai criteri di  monitoraggio  indicati nel D.M. 6 settembre 1994 del Ministro della sanita’».
Il presente decreto sara’ sottoposto  al  preventivo  controllo  di legittimita’ della  Corte  dei  conti  e  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 giugno 2015

Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
Galletti

Il Ministro  dello sviluppo economico
Guidi

Il Ministro della salute

Lorenzin

Registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 2015
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell’ambiente e della tutela  del  territorio  e  del mare, registro n. 1, foglio n. 2733

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Andrea Sergi

Chimico ambientale, R.S.P.P., consulente ADR

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