Toner e cartucce inkjet esauste. Con un contratto di manutenzione, vengono considerati “rifiuti da manutenzione”?

Toner esaustiApplicazione dell’articolo 266, comma 4, del D.Lgs 152/2006 per le attività di raccolta dei consumabili esausti per stampanti.

La gestione dei consumabili di stampa esausti, presso gli uffici o le aree commerciali, molto spesso non segue una corretta procedura  a cui ci si dovrebbe attenere quali produttori di questa tipologia di rifiuto.

Il fatto stesso che sia prodotto da un ente o impresa, fà ricadere questo “scarto”, tra la gestione dei rifiuti speciali, disciplinata dal D.Lgs 152/2006 e successive modifiche…

Molto spesso capita che da una prima verifica presso il cliente, ci si ritrovi a discutere proprio in merito alla gestione di questo codice CER, 080318 o 080317* (Si ricorda che l’applicazione delle nuove disposizioni dell’Unione Europea, determina la necessita di provvedere alla riclassificazione dei rifiuti con cosidetto “codice a specchio”, per i quali la modifica delle caratteristiche di pericolo dell’Allegato III della direttiva 2008/98/CE, potrebbe causare la modifica della classificazione del rifiuto da non pericoloso a pericoloso o viceversa.), rendendosi subito conto che la stessa gestione di questa particolare tipologia di rifiuto, NON viene percepita come importante dal produttore, che solitamente, riconsegna i toner esausti al momento della consegna di quelli nuovi da parte del loro fornitore abituale. Cosi facendo, consapevolmente o no,  tralascia completamente l’iter e la tracciabilita del rifiuto che in quel preciso momento viene consegnato ad un’impresa molto spesso NON AUTORIZZATA al recupero o trasporto dei rifiuti, rischiando pesantemente di incorrere in illeciti, anche penali, in concorso con la persona o l’impresa a cui affida il rifiuto.

E’ evidente poi che il rifiuto cosi gestito prende canali e destinazioni a volte poco chiare e ovviamente come sopra descritto per niente il linea con la normativa.

Chi ritira in assenza delle relative autorizzazioni questa tipologia di rfiuto, spesso non conosce i rischi a cui va incontro, ne tantomeno gli importi delle sanzioni che potrebbero essergli comminate qualora venga sottoposto ad un controllo su strada.

Ma veniamo al dunque. Esiste quindi la possibilità di gestire questi rifiuti considerandoli “rifiuti da manutenzione”, come citato dall’articolo 266, comma 4 del D.Lgs 152/2006 e quindi evitare la compilazione del FIR (Formulario Identificazione Rifiuti) da parte del produttore?

La risposta è SI, ma solo a condizione che;  tale attività venga confermata dalla presenza di un contratto scritto, tra il manutentore ed il soggetto committente, ed il contratto preveda espressamente che gli interventi di manutenzione (compresa la sostituzione della cartuccia toner) vengano “esclusivamente eseguiti da tecnici incaricati dall’impresa di manutenzione”, (cosa che molto di rado o quasi mai  avviene).

In nessun caso poi la cartuccia esausta può essere lasciata dal cliente, anche se dotato di apposito EcoBox per la raccolta delle stesse, salvo la sussistenza di un’autorizzazione allo stoccaggio di rifiuti conto terzi presso l’azienda.

Fiso Ambiente, con nota del 26 marzo 2015, vuole far luce su questo aspetto oggi cosi diffuso e chiede risposte in merito all’applicazione dell’articolo 266 comma 4 del D.Lgs 152/2006 per alla raccolta dei consumabili da stampa esausti.
Finalmente si fa un pò  di chiarezza in merito, sottolineando che non è applicabile l’articolo citato, se (come spesso o sempre avviene) il materiale esausto di stampa (la cartuccia) viene sostituita dallo stesso utilizzatore finale.

Alleghiamo a seguito la Nota con la quale il Ministero dell’Ambiente risponde in merito al quesito posto. Speriamo ciò faccia riflettere coloro che, da produttori di questa tipologia di rifiuto, si identificano nei casi sopra descritti.

Nota Ministero Ambiente 000692 del 30 giugno 2015

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Mariano Fabris

Consulente e Resp. Tecnico in Materia di Gestione Rifiuti Cat 1,4,5,8 Preposto per il Trasporto Nazionale e Internazionale su strada di Merci.

5 thoughts on “Toner e cartucce inkjet esauste. Con un contratto di manutenzione, vengono considerati “rifiuti da manutenzione”?

  1. Ottimo, era proprio quello che stavo cercando!
    Siamo un’azienda informatica che effettua manutenzione sulle stampanti presso un grosso cliente, compresa la sostituzione dei relativi toner.
    Ricapitolando:
    – abbiamo un contratto di manutenzione in essere che comprende anche la sostituzione dei toner
    – i toner vengono sostituiti dai nostri tecnici
    – i toner esauriti vengono portati dai tecnici presso la nostra sede e stoccati dentro i contenitori ecobox
    – gli ecobox vengono ritirati da ditta specializzata incaricata che rilascia copia del FIR a nostro nome (produttore del rifiuto)
    – la 1a e 4a copia del FIR viene conservata 5 anni assieme alla compilazione del registro carico/scarico degli ecobox
    Siamo a posto così o c’è qualche altro passaggio burocratico che mi sfugge? Possiamo dichiarare che i toner sostituiti che hanno i tecnici in auto sono frutto di manutenzione e quindi non soggetti a documenti di trasporto di rifiuti speciali?

    Grazie
    Maurizio

  2. I rifiuti (cartucce toner) che vengono trasportati dalla sede del Vostro cliente al Vostro deposito, devono essere accompagnati dal FIR, se pericolosi anche dalla SCHEDA SISTRI prevista proprio per le attività di manutenzione.

  3. Salve Luca, è ciò che sostengo da sempre anche se esistono correnti differenti in merito, Le quali ritengono che; essendo il rifiuto prodotto nella sede legale di chi ha effettuato la manutenzione, lo stesso (rifiuto) venga considerato prodotto proprio nella sede stessa e quindi lo si possa trasportare anche con un Dt. A mio avviso ciò è possibile solo per quelle tipologie di materiali che non si presentino già come rifiuti fin dall’origine.

  4. Buongiorno,
    ad oggi sono ancora valide tali disposizioni? In particolare chiedo se chi trasporta i rifiuti e compila il FIR debba essere anche iscritto all’ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI.
    Grazie

  5. Salve Sig. Fabio.
    Chiunque trasporti rifiuti, sia speciali che urbani è tenuto all’iscrizione presso l’Albo Gestori Ambientali.
    Nel caso di un trasporto in conto proprio vi è una categoria specifica, la quale non richiede la nomina di un Responsabile Tecnico.
    Mariano Fabris

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