DECRETO 3 gennaio 2011 Autorizzazione alla circolazione nazionale dei vagoni cisterna adibiti al trasporto di merci pericolose

Gazzetta del 14 aprile 2011 – n. 86 Decreto Ministeriale del 03 gennaio 2011

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI – DECRETO 3 gennaio 2011 – Autorizzazione alla circolazione nazionale dei vagoni cisterna adibiti al trasporto di merci pericolose della classe 2 del RID e armonizzazione dei decreti 12 settembre 1925 e 22 luglio 1930 , con l’Allegato II «Trasporto per Ferrovia» del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, di attuazione della direttiva 2008/68/CE relativa al trasporto interno di merci pericolose. (11A04927) – (GU n. 86 del 14-4-2011 )

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vista la legge 18 dicembre 1984, n. 976,  con  la  quale  e’  stata autorizzata   la   ratifica   ed   attuazione    della    Convenzione internazionale per il trasporto ferroviario delle merci pericolose  – COTIF adottata a Berna il 2 maggio 1980, e dei relativi allegati  tra cui l’Allegato  I  dell’Appendice  B  –  Regolamento  concernente  il trasporto internazionale per ferrovia – RID;
Visto l’art. 30 della legge 24 aprile 1998, n. 128, con la quale e’stato deciso di applicare al trasporto nazionale per  ferrovia  delle merci pericolose le norme contenute nel  regolamento  concernente  il trasporto internazionale di merci pericolose per ferrovia – RID;
Visto il decreto  legislativo  13  gennaio  1999,  n.  41,  recante «Attuazione delle direttive 96/49/CE e 96/87/CE relative al trasporto di merci pericolose per  ferrovia»  ed,  in  particolare,  l’allegato tecnico «Regolamento concernente il trasporto internazionale di merci pericolose per ferrovia» e successive  modifiche  ed  integrazioni  – RID;
Vista la direttiva 1999/36CE recepita  con  decreto  legislativo  2 febbraio  2002,  n.  23,  in  materia  di  attrezzature  a  pressione trasportabili;
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, di  attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE  relative  alla  sicurezza  e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie;
Vista  la  direttiva  2008/68/CE  del  Parlamento  Europeo  e   del Consiglio del 24 settembre 2008, relativa  al  trasporto  interno  di merci pericolose e la decisione della Commissione del  4  marzo  2009
che ne modifica in parte gli allegati;
Visto il decreto  legislativo  27  gennaio  2010,  n.  35,  recante «Attuazione della direttiva 2008/68/CE relativa al trasporto  interno di merci pericolose»;
Considerato  che  la  predetta  Direttiva  2008/68/CE   abroga   le direttive  96/49/CE  e  96/87/CE  ed  i  relativi  provvedimenti   di attuazione.
Visto l’art. 10, comma 1, del citato decreto legislativo n. 35  del 2010, che prevede che le norme concernenti  disposizioni  transitorie aggiuntive di interesse nazionale, di cui agli allegati I, II  e  III della direttiva  2008/68/CE,  sono  adottate  con  provvedimenti  del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Visto  l’allegato  II  della  direttiva  2008/68/CE,  sezione  II.2 paragrafo 3 «Disposizioni transitorie aggiuntive»,  che  prevede  gli
Stati membri possono emanare norme per l’utilizzo di vagoni  cisterna sul loro territorio;
Considerato  che  presupposto  per  il  soddisfacimento   di   tale condizione e’ la conformita’ degli equipaggiamenti  di  servizio  del serbatoio al RID ed il rispetto delle prove periodiche dei  vagoni  – cisterna  e  dei  vagoni  –  batteria  secondo  le  disposizioni  dei paragrafi 6.8.2.4 e 6.8.3.4 del RID.;
Visto il decreto 12 settembre 1925 relativo alla «Approvazione  del regolamento per le prove e le verifiche dei recipienti  destinati  al trasporto per ferrovia dei gas compressi, liquefatti o  disciolti»  e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 22 luglio 1930, recante «Approvazione delle norme per le prove e le verifiche dei recipienti  di  capacita’ maggiore di 80 litri -grandi serbatoi-montati su carri  ferroviari  – carri-serbatoio-per  trasporto  di  gas   compressi,   liquefatti   o disciolti» e successive modificazioni ed integrazioni;
Ritenuto opportuno, consentire in via  transitoria  l’utilizzo  sul territorio nazionale di vagoni cisterna che non  sono  conformi  alla direttiva  2008/68/CE  ma  che  sono  stati  costruiti   secondo   le prescrizioni nazionali in vigore al 31 dicembre 1996,  stabilendo  al contempo le condizioni da  rispettare  per  garantire  i  livelli  di sicurezza richiesti  e  prevedendo  i  tempi  di  una  loro  graduale esclusione dal servizio;
Considerato che la predetta  autorizzazione  alla  circolazione  in deroga ristabilisce condizioni di corretta concorrenza di mercato tra gli  operatori  nazionali  del  settore  e  quelli  di  altri   Stati appartenenti all’Unione europea, ove si e’ analogamente provveduto;

Considerato infine che e’ necessario nel  contempo  procedere  alla armonizzazione del decreto ministeriale 22 luglio 1930  e  successive modificazioni ed  integrazioni  con  il  Regolamento  concernente  il trasporto internazionale di merci  pericolose  per  ferrovia  –  RID- aggiornato al progresso tecnico;

A d o t t a il seguente decreto

Art. 1

Finalita’

1. Il presente decreto detta norme transitorie ai  sensi  dell’art. 10 del decreto legislativo  27  gennaio  2010,  n.  35,  e  norme  di armonizzazione  delle  disposizioni  dei  decreti   ministeriali   12 settembre  1925  e  22  luglio  1930  con  quelle   del   Regolamento concernente il  trasporto  internazionale  per  ferrovia  –  RID,  di seguito «RID», in materia di trasporto di gas della classe 2.

Art. 2

Definizioni ai fini dell’applicazione del presente decreto

1.  Ai  fini  del  presente  decreto  si  applicano   le   seguenti
definizioni:
a) RID: il regolamento relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per ferrovia, che figura come allegato I appendice B alla convenzione sul trasporto internazionale per ferrovia  –  COTIF, conclusa a Vilnius il 3 giugno 1999, e successive modificazioni;
b)  OTIF:  Organizzazione  Intergovernativa   per   i   Trasporti Ferroviari Internazionali;
c) cisterna: un serbatoio,  inclusi  i  suoi  equipaggiamenti  di servizio e di struttura;
d) detentore: il soggetto o l’entita’  che  utilizza  il  veicolo come mezzo di trasporto ed e’ iscritto in quanto tale nel registro di immatricolazione nazionale – RIN;  puo’  esserne  il  proprietario  o avere il diritto di utilizzarlo;
e) documentazione ufficiale: tutti i documenti che compongono  il fascicolo  cisterna  definito  nel  RID,  ivi  compreso  il  libretto previsto dal decreto 22 luglio 1930;
f) esperto  RID:  esperto  per  l’esecuzione  delle  prove  sulle cisterne dei vagoni-cisterna  riconosciuto  ai  sensi  del  paragrafo 6.8.2.4.6 del RID e che gli Stati membri comunicano  al  Segretariato dell’OTIF;
g) placca: placca di metallo resistente alla corrosione  prevista dal RID, fissata alla cisterna in modo permanente  in  un  luogo  ben visibile e facilmente accessibile ai fini dell’ispezione.
h) vagone o carro: qualsiasi veicolo ferroviario privo  di  mezzo di propulsione e dotato di ruote che circola su binari ferroviari  ed e’ utilizzato per il trasporto di merci;
i) vagone-cisterna o carro – cisterna: un vagone  utilizzato  per il trasporto di materie della classe 2 del RID,  e  comprendente  una sovrastruttura  che  comporta  una  o  piu’  cisterne   ed   i   loro equipaggiamenti e un telaio munito dei suoi propri equipaggiamenti di rotolamento,  di  sospensione,  di  urto,  di   trazione,   freni   e iscrizioni;
j) vagone-batteria o carro –  batteria:  un  vagone  comprendente elementi collegati tra loro da un tubo collettore e fissati  in  modo stabile  al   carro.   Sono   considerati   come   elementi   di   un carro-batteria: le bombole, i tubi, i fusti a pressione e i pacchi di bombole come pure le cisterne di capacita’ superiore a 450 litri  per i gas della classe 2 del RID;
k) verifica  di  conformita’:  verifica  del  mantenimento  della rispondenza ai dati del progetto inizialmente approvato  e  riportati nella documentazione ufficiale.

Art. 3

Autorizzazione  alla  circolazione  in  deroga  dei  vagoni  cisterna costruiti anteriormente al 1° gennaio 1997

1.  Le  cisterne   dei   vagoni-cisterna   e   gli   elementi   dei vagoni-batteria adibiti al trasporto per ferrovia di gas della classe 2 del RID, gia’  progettati,  approvati  e  costruiti  ai  sensi  dei decreti ministeriali 12 settembre 1925 e 22 luglio 1930 anteriormente al 1° gennaio 1997 e non conformi  al  RID  vigente,  possono  ancora essere utilizzati sul territorio nazionale per non oltre trentacinque anni dalla data di prima messa in servizio  risultante  dall’apposito libretto di cui al  suddetto  decreto  22  luglio  1930  o  da  altra equivalente documentazione ufficiale, alle seguenti condizioni:
a) che le caratteristiche costruttive siano rimaste conformi alle normative tecniche in vigore al 31 dicembre 1996;
b)  che  gli  equipaggiamenti  siano  rispondenti  ai   requisiti indicati al capitolo 6.8 del RID e che i serbatoi siano mantenuti  in condizioni atte a garantire i livelli di  sicurezza  richiesti  dalle disposizioni che  regolano  il  trasporto  di  merci  pericolose  per ferrovia vigenti prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35.

2. Quando la sicurezza del serbatoio puo’ essere stata  compromessa in  seguito  a  riparazioni,  modifiche  o  incidenti   deve   essere effettuato un controllo straordinario ai fini  del  mantenimento  dei requisiti previsti dalla suddetta normativa nazionale.
3. I vagoni-cisterna  che  alla  data  di  entrata  in  vigore  del presente  decreto  abbiano  gia’  maturato  i  trentacinque  anni  di servizio o abbiano meno di tre anni di servizio residuo al compimento dei trentacinque anni,  possono  comunque  circolare  sul  territorio nazionale per ancora tre anni.
4.  Le  cisterne   dei   vagoni-cisterna   e   gli   elementi   dei vagoni-batteria che l’autorita’ competente ha  valutato  conformi  al RID  in  vigore  all’epoca  della  autorizzazione-omologazione   come risulta da apposita documentazione ufficiale e che sono conformi alle norme transitorie di cui al capitolo 1.6  del  RID  vigente,  possono circolare in ambito nazionale ed internazionale.

Art. 4

Autorizzazione  alla  circolazione  in  deroga  dei  vagoni  cisterna costruiti successivamente al 1° gennaio 1997

1.  Le  cisterne   dei   vagoni-cisterna   e   gli   elementi   dei vagoni-batteria adibiti al trasporto per ferrovia di gas della classe 2 del RID, gia’ progettati, approvati e costruiti successivamente  al 1° gennaio 1997 conformemente alla direttiva 96/49/CE recepita con il decreto legislativo 13 gennaio 1999, n.  41,  ma  non  conformi  alla direttiva 2008/68/CE recepita con il decreto legislativo  27  gennaio 2010,  n.  35,  possono  ancora  essere  utilizzati  sul   territorio nazionale alle seguenti condizioni:
a) che le caratteristiche costruttive siano rimaste  conformi  al RID in vigore alla data della loro costruzione;
b) che le cisterne siano mantenute in condizioni atte a garantire i livelli di sicurezza richiesti dalle disposizioni che  regolano  il trasporto di merci pericolose per ferrovia vigenti prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35.

Art. 5

Processo di rivalutazione delle cisterne dei vagoni-cisterna

1. Le cisterne dei vagoni-cisterna possono essere sottoposti ad  un processo di rivalutazione della conformita’ ai requisiti  di  cui  al RID in vigore all’epoca dell’autorizzazione-omologazione come risulta da apposita documentazione ufficiale e che sono conformi  alle  norme transitorie di cui al capitolo  1.6  del  RID  vigente  da  parte  di organismi notificati di cui al decreto legislativo 2  febbraio  2002, n. 23, dotati di esperti  notificati  al  Segretariato  dell’OTIF  ai sensi  del  punto  6.8.2.4.6  del  RID,  ai  fini  del  rilascio  del certificato  di  approvazione  da  parte   dell’autorita’   nazionale competente o da organismi da essa riconosciuti e notificati ai  sensi del citato decreto legislativo n. 23 del  2002  e  del  rilascio  del numero di approvazione RID da riportare sulla placca.

Art. 6

Clausola di salvaguardia

1. Restano  validi  tutti  i  provvedimenti  adottati  prima  della pubblicazione del presente decreto ai sensi del decreto  ministeriale 22 luglio 1930 per  la  progettazione,  approvazione,  costruzione  e verifica delle cisterne adibite al  trasporto  per  ferrovia  di  gas della classe 2 del RID.

Art. 7

Gas autorizzati al trasporto

1. I gas della classe  2  del  RID  autorizzati  al  trasporto  nei vagoni-cisterna sono quelli la cui denominazione e’  riportata  sulla relativa  documentazione  ufficiale  e  sulla  placca,   secondo   le disposizioni previste in merito nel RID. La  suddivisione  in  gruppi dei gas prevista dall’art. 15 del decreto ministeriale 22 luglio 1930 ai fini  dell’utilizzazione  multipla  dei  vagoni-cisterna  e  degli elementi dei vagoni-batteria non e’ piu’ applicabile.
2. Per i vagoni-cisterna per i quali s’intenda trasportare  un  gas in aggiunta a quello gia’ autorizzato sulla documentazione ufficiale, il  detentore  deve  inoltrare  all’autorita’  nazionale   competente apposita richiesta di  «Estensione  d’Uso»  che,  sulla  base  di  un rapporto di valutazione redatto da  un  organismo  notificato,  sara’ concessa dall’autorita’ stessa o  da  organismi  notificati  da  essa riconosciuti e notificati ai sensi del citato decreto legislativo  n. 23 del 2002, eventualmente a seguito  del  superamento  di  ulteriori prove e verifiche secondo le disposizioni del RID. In particolare non potra’ essere concessa l’estensione d’uso se per il  gas  oggetto  di nuova richiesta e’ prevista una pressione di prova superiore a quella gia’ riportata nella documentazione ufficiale di  omologazione  delle cisterne. L’estensione d’uso comportera’ la necessita’ di  apportare, a cura dell’esperto RID, le annotazioni relative  al  nuovo  gas  sul libretto o fascicolo cisterna e sulle marcature permanenti  riportate sulla placca.
3. Per i vagoni-cisterna per i quali s’intenda trasportare  un  gas diverso da quello autorizzato che comportasse modifiche alla cisterna o al suo equipaggiamento o agli elementi del vagone –  batteria  tale da non renderlo  piu’  conforme  alla  documentazione  ufficiale,  il detentore deve inoltrare all’autorita’ nazionale competente  apposita richiesta di «Nuova approvazione» che, sulla base di un  rapporto  di valutazione  redatto  da  un  organismo  notificato,  sara’  concessa dall’autorita’ stessa o da organismi notificati da essa  riconosciuti e notificati ai sensi del citato decreto legislativo n. 23 del  2002, eventualmente  a  seguito  del  superamento  di  ulteriori  prove   e verifiche secondo le disposizioni del RID. La denominazione del nuovo gas autorizzato deve essere riportata dall’esperto RID  sulla  placca barrando quelli non piu’ autorizzati. Le medesime annotazioni  devono essere riportate sulla documentazione ufficiale.

Art. 8

Documentazione

1. La documentazione ufficiale relativa ai vagoni – cisterna ed  ai vagoni – batteria deve essere custodita, come previsto dal  RID,  dal detentore, che ha l’obbligo di trasmetterne una copia conforme dietro richiesta dell’autorita’ nazionale competente.

Art. 9

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della Repubblica italiana.
Roma, 3 gennaio 2011

Il Ministro: Matteoli

Registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 2011
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto  del territorio, registro n. 1, foglio n. 205