Articolo 1 DECRETO LEGISLATIVO 3 dicembre 2010, n.205

Articolo 1  (Modifiche all’articolo 177 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

L’articolo 177 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  e’ sostituito dal seguente:  “Articolo 177
(Campo di applicazione e finalita’)

1. La parte quarta del presente decreto  disciplina  la  gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti  inquinati,  anche  in  attuazione delle  direttive  comunitarie,   in   particolare   della   direttiva 2008/98/CE, prevedendo misure volte  a  proteggere  l’ambiente  e  la salute umana, prevenendo  o  riducendo  gli  impatti  negativi  della
produzione e  della  gestione  dei  rifiuti,  riducendo  gli  impatti complessivi dell’uso delle risorse e migliorandone l’efficacia.
2. La gestione dei  rifiuti  costituisce  attivita’  di  pubblico interesse.
3.  Sono  fatte  salve  disposizioni  specifiche,  particolari  o complementari, conformi ai principi di  cui  alla  parte  quarta  del presente decreto adottate in attuazione di direttive comunitarie  che disciplinano la gestione di determinate categorie di rifiuti.
4. I rifiuti sono gestiti senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente e, in particolare:
a) senza  determinare  rischi  per  l’acqua,  l’aria,  il  suolo, nonche’ per la fauna e la flora;
b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
c) senza  danneggiare  il  paesaggio  e  i  siti  di  particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.
5. Per conseguire le finalita’ e gli obiettivi di cui ai commi da 1 a 4, lo Stato, le regioni, le province autonome e gli  enti  locali esercitano i poteri e le funzioni di rispettiva competenza in materia di gestione dei rifiuti in conformita’ alle disposizioni di cui  alla avvalendosi, ove opportuno, mediante accordi, contratti di  programma
o protocolli d’intesa anche  sperimentali,  di  soggetti  pubblici  o privati.
6. I soggetti di cui  al  comma  5  costituiscono,  altresi’,  un sistema compiuto e sinergico che armonizza, in un contesto  unitario, relativamente agli obiettivi da perseguire, la redazione delle  norme tecniche, i sistemi di accreditamento e i sistemi  di  certificazione attinenti direttamente o indirettamente le  materie  ambientali,  con particolare riferimento alla gestione dei rifiuti, secondo i  criteri e con le modalita’ di cui all’articolo 195, comma 2,  lettera  a),  e nel rispetto delle procedure di informazione nel settore delle  norme e delle regolazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della societa’ dell’informazione, previste dalle  direttive  comunitarie  e relative norme di attuazione, con particolare riferimento alla  legge 21 giugno 1986, n. 317.
7. Le regioni  e  le  province  autonome  adeguano  i  rispettivi ordinamenti   alle   disposizioni   di   tutela    dell’ambiente    e dell’ecosistema contenute nella parte  quarta  del  presente  decreto entro un  anno  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente disposizione.
8.  Ai  fini  dell’attuazione  dei  principi  e  degli  obiettivi stabiliti dalle disposizioni di cui alla parte  quarta  del  presente decreto, il Ministro dell’ambiente e della tutela  del  territorio  e del mare puo’ avvalersi del supporto tecnico dell’Istituto  superiore per la protezione e la ricerca  ambientale  (ISPRA),  senza  nuovi  o maggiori oneri per la finanza pubblica.”.

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Mariano Fabris

Consulente e Resp. Tecnico in Materia di Gestione Rifiuti Cat 1,4,5,8 Preposto per il Trasporto Nazionale e Internazionale su strada di Merci.

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