È entrato in vigore il Decreto-Legge 8 agosto 2025, n. 116, recante “Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell’area denominata Terra dei Fuochi e in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi”.
Il provvedimento, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 2025 e da convertire in legge entro il 7 ottobre, segna un deciso rafforzamento del quadro normativo sulla gestione dei rifiuti e delle responsabilità ambientali.
Obiettivi e ambito di intervento
Il decreto si inserisce nel più ampio piano di interventi per la bonifica e il risanamento dei territori colpiti da gravi fenomeni di inquinamento, in particolare l’area nota come “Terra dei Fuochi”, e introduce una serie di modifiche sostanziali al Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 152/2006), al Codice Penale e al D.Lgs. 231/2001.
L’obiettivo principale è rafforzare la prevenzione e la repressione dei reati ambientali, aumentando le pene e ampliando gli strumenti di controllo a disposizione delle autorità competenti.
Principali novità
Il nuovo impianto legislativo eleva la gravità delle violazioni in materia di rifiuti, trasformando numerose contravvenzioni in veri e propri delitti penali. Le sanzioni diventano più severe e vengono introdotti nuovi meccanismi di responsabilità diretta per imprese e amministratori.
1. Reati e sanzioni in materia di rifiuti
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Abbandono di rifiuti non pericolosi: ammende fino a 18.000 euro o arresto da 6 mesi a 2 anni.
Nei casi in cui il fatto comporti pericolo per la salute pubblica o interessi aree contaminate, la pena può arrivare fino a 5 anni di reclusione (art. 255 e 255-bis TUA). -
Abbandono di rifiuti pericolosi: reclusione da 1 a 5 anni, elevabile fino a 6 anni in presenza di aggravanti (art. 255-ter TUA).
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Gestione illecita o discariche abusive: pena da 6 mesi a 3 anni per i rifiuti non pericolosi e da 1 a 5 anni per quelli pericolosi, con aggravanti fino a 7 anni se l’attività causa danno grave all’ambiente o alla salute (art. 256).
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Combustione illecita di rifiuti: reclusione fino a 6 anni per i non pericolosi e fino a 7 anni per i pericolosi, con aumenti in caso di incendio (art. 256-bis).
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Spedizione illegale di rifiuti: pena da 1 a 5 anni, aggravata in presenza di rifiuti pericolosi (art. 259).
2. Attività illecite con veicoli
Chi utilizza veicoli per commettere reati ambientali rischia la sospensione della patente fino a 9 mesi e la confisca del mezzo. I Comuni potranno inoltre accertare le violazioni mediante sistemi di videosorveglianza, anche in assenza di contestazione immediata.
3. Obblighi documentali e tracciabilità
Il decreto rafforza gli obblighi di registrazione e rendicontazione dei flussi di rifiuti:
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errori o omissioni nella compilazione di registri, formulari o MUD possono comportare sanzioni penali se riguardano rifiuti pericolosi;
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l’Albo Nazionale Gestori Ambientali può sospendere le imprese non conformi;
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la tracciabilità lungo tutta la filiera diventa requisito essenziale per la regolarità gestionale.
4. Responsabilità delle imprese e degli enti
Le modifiche al D.Lgs. 231/2001 ampliano la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche per i reati ambientali.
Oltre alle sanzioni pecuniarie, possono essere disposte misure interdittive quali:
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sospensione o revoca delle autorizzazioni;
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divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
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sospensione temporanea delle attività produttive.
In caso di gravi violazioni, è prevista anche l’interdizione definitiva.
Il Codice Penale viene integrato con aggravanti specifiche per le condotte che determinano rischi concreti per la vita, la salute o l’integrità degli ecosistemi.
5. Misure straordinarie per la “Terra dei Fuochi”
Il decreto istituisce procedure accelerate per la bonifica dei siti contaminati, l’utilizzo della Carta del Suolo come strumento di controllo territoriale e interventi a sostegno delle popolazioni colpite da emergenze ambientali o calamità naturali.
Implicazioni operative per imprese e gestori
Con il DL 116/2025, la gestione dei rifiuti richiede un livello di controllo e documentazione molto più rigoroso. Le aziende devono assicurare:
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una corretta classificazione e separazione dei rifiuti;
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deposito temporaneo conforme ai limiti normativi;
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etichettatura, imballaggio e tracciabilità in ogni fase;
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verifica delle autorizzazioni di trasportatori e impianti di destino;
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aggiornamento dei modelli organizzativi ex D.Lgs. 231/2001 e dei protocolli interni di gestione.
Prevenzione e buone pratiche
L’adozione di un sistema di gestione ambientale strutturato riduce i rischi sanzionatori e reputazionali. È raccomandato:
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eseguire audit interni periodici su registri, formulari e contratti;
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formare il personale operativo su adempimenti e procedure;
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garantire aree di deposito a norma e piani di emergenza aggiornati;
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monitorare la conformità dei fornitori e dei trasportatori;
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aggiornare il Modello 231 per integrare i nuovi reati ambientali.
Conclusioni
Il Decreto-Legge 116/2025 rappresenta un passaggio decisivo nella politica di contrasto ai reati ambientali in Italia.
Con l’inasprimento delle pene e la trasformazione di molte violazioni in delitti, il legislatore intende affermare il principio che chi inquina paga e rafforzare la cultura della legalità nella gestione dei rifiuti.
Le imprese, oggi più che mai, devono investire in tracciabilità, conformità e formazione per evitare sanzioni e contribuire alla tutela del territorio e della salute pubblica.