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LA DISCIPLINA DEL DEPOSITO TEMPORANEO DEI RIFIUTI

L’attuale lett.bb) dell’art.183 del Dlgs 152 del 2006 e s.m.definisce “deposito temporaneo”:

il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, da intendersi quale l’intera area in cui si svolge l’attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci”.

Tale definizione è stata modificata, anzi “integrata”, da ultimo dall’ art. 11, comma 16-bis, della legge n. 125 del 2015, la quale ha definito quale “deposito temporaneo” oltre al raggruppamento dei rifiuti anche “il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento”. Tale integrazione non ha intaccato il significato originario della nozione, in quanto tale ultima fattispecie rientrava già (in via interpretativa e senza obiezioni) nella nozione di “deposito temporaneo”. Il nuovo testo fa infatti riferimento ad un’attività di deposito che è preliminare e funzionale al trasporto, e non già ad un’operazione di smaltimento (nel quale ultimo caso dovrebbe qualificarsi come “stoccaggio”, ed era soggetta a specifica autorizzazione regionale).

Inoltre il “deposito temporaneo”, per poter essere qualificato come tale, deve rispondere contestualmente alle seguenti condizioni:

1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l’imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;

2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all’anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;

3) il “deposito temporaneo” deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l’imballaggio e l’etichettatura delle sostanze pericolose;

5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo;

Il deposito temporaneo è, com’è noto, un istituto in deroga al principio in base al quale tutte le attività di gestione, compreso il deposito dei rifiuti, devono essere autorizzate. Sotto tale profilo ha affermato:

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 23/04/2010 Sentenza n.15680

In tema di rifiuti, l’onere della prova in ordine alla sussistenza delle condizioni fissate dalla legge per la liceità del deposito temporaneo grava sul produttore dei rifiuti in considerazione della natura eccezionale e derogatoria del deposito temporaneo rispetto alla disciplina ordinaria (Cass. n. 21587/2004 e n. 30647/2004). Nella specie, è stato rilevato che non ricorrevano le condizioni per il deposito temporaneo ….perché non tutti i rifiuti ivi raccolti provenivano da scavi in loco. “

Il secondo punto della nozione, modificato dal Dlgs 205 del 2010, pur mantenendo ferma la regola dell’alternatività, a scelta del produttore , in relazione all’asporto obbligatorio dei rifiuti e l’avvio alle operazioni di recupero o di smaltimento, tra criterio temporale (che impone tali obblighi quando il deposito si protragga per più di tre mesi) e criterio quantitativo (che impone tali obblighi in relazione al raggiungimento di una certa quantità in deposito), riferisce tale ultimo criterio alla somma dei rifiuti pericolosi e non pericolosi in deposito1.

L’obbligo di asporto scatta, secondo il criterio quantitativo, quando il quantitativo delle due tipologie di rifiuti raggiunge i trenta metri cubi, di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. Anche la facoltà di protrarre il deposito di rifiuti fino ad un anno viene ora agganciata al quantitativo di trenta metri cubi, di cui al massimo 10 di rifiuti pericolosi.

Il Deposito “per categorie omogenee di rifiuti”

Per quanto attiene alla condizione di cui al punto 3) e cioè l’obbligo di effettuazione “per categorie omogenee di rifiuti” si è recentemente espressa la Corte di Cassazione fornendo delle precisazioni che possono comportare dei rilevanti problemi sotto il profilo operativo.

Si legge infatti nella Sentenza della Corte di Cassazione n.11492 del 10/2/2015 che le “”categorie” – comprese quelle di cui alla lettera bb) – non sono identificabili sic et simpliciter con la “classificazione” di cui all’art. 184, Dlgs. n.152 del 2006 (rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi)…

ma ne costituiscono specificazione, precisa individuazione tecnica (connotata da apposito codice CER), sì che anche l’ “omogeneità” delle stesse deve essere verificata nei medesimi termini; come già, peraltro, implicitamente affermato anche da questa Corte, ad esempio con riguardo alla “categoria” dei fanghi da trattamento (Sez. 3, n. 21774 del 27/3/2007, Pizzotti, Rv. 236708) o dei veicoli fuori uso (Sez. 3, n. 40945 del 21/10/2010, Del Prete, Rv. 248629).”

In base all’interpretazione fornita dalla Corte di Cassazione il “deposito temporaneo effettuato per categorie omogenee di rifiuti” coincide con il deposito effettuato costituendo categorie omogenee di rifiuti che sono “omogenee” solo se sono accomunate dal medesimo Codice CER.

La Corte non approfondisce ulteriormente il concetto e dunque non è agevole comprendere se l’identificazione per Codice CER sia da considerarsi “specifica” (cioè il medesimo codice a 6 cifre, come risulta dal dato testuale della sentenza) o se sia sufficiente l’appartenenza al medesimo capitolo dell’elenco di cui all’Allegato D del Dlgs 152/2006 e s.m. (nel senso che devono coincidere solo le prime 2 cifre del codice, ad es. sono tutti “Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone 03” o tutti “Rifiuti dell’industria fotografica 09”).

La Corte certamente esclude che si possa rispettare la condizione del deposito “per categorie omogenee di rifiuti” adottando una mera suddivisione tra rifiuti urbani e rifiuti speciali. Credo che non sfugga al lettore il fatto che risulta particolarmente oneroso per le aziende operare un deposito basandosi sulla suddivisione per Codice CER specifico o, nella migliore delle ipotesi, sui Capitoli di tali Codici.

Le sanzioni

In merito alla sanzione applicabile alla condotta consistente nel mancato rispetto di uno o più dei requisiti previsti dalla legge per il concretizzarsi del « deposito temporaneo », la medesima sentenza cit. ribadisce che :  “Per deposito controllato o temporaneo.. si intende ogni raggruppamento di rifiuti, effettuato prima della raccolta, nel luogo in cui sono stati prodotti, solo quando siano presenti precise condizioni relative alla quantità e qualità dei rifiuti, al tempo di giacenza, alla organizzazione tipologica del materiale ed al rispetto delle norme tecniche elencate nel d. Igs. n. 152 del 2006. Tale deposito è libero, non disciplinato dalla normativa sui rifiuti (ad eccezione degli adempimenti in tema di registri di carico e scarico e del divieto di miscelazione), anche se sempre soggetto ai principi di precauzione ed azione preventiva che, in base alle direttive comunitarie, devono presiedere alla gestione dei rifiuti e che, in difetto di anche uno dei menzionati requisiti, impongono che il deposito sia considerato:

– deposito preliminare, se il collocamento di rifiuti è prodromico ad una operazione di smaltimento che, in assenza di autorizzazione o comunicazione, è sanzionata penalmente dal Dlgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 12);

– messa in riserva, se il materiale è in attesa di una operazione di recupero che, essendo una forma di gestione, richiede il titolo autorizzativo (la cui carenza integra gli estremi del reato previsto dal Dlgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 13);

– deposito incontrollato o abbandono, quando i rifiuti non sono destinati ad operazioni di smaltimento o recupero. Tale condotta è sanzionata come illecito amministrativo4 se posta in essere da un privato, e come reato contravvenzionale5 se tenuta da un responsabile di enti o titolare di impresa”.

1 Il testo previgente richiedeva invece che: “ 2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore, con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 10 metri cubi nel caso di rifiuti pericolosi o i 20 metri cubi nel caso di rifiuti non pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti pericolosi non superi i 10 metri cubi l’anno e il quantitativo di rifiuti non pericolosi non superi i 20 metri cubi l’anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;”.

2 Arresto da tre mesi a un anno o l’ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi; arresto da sei mesi a due anni e l’ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

3 Vedi nota 2.

4 Da trecento euro a tremila euro. Se l’abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.

5 Vedi nota 2.

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Bernardino Albertazzi

Giurista Ambientale, Consulente CONFSERVIZI CISPEL LOMBARDIA-CISPEL LOMBARDIA SERVICES.

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