DM n. 303 del 07/04/2014 Procedure per il rilascio dell’autorizzazione all’imbarco e trasporto marittimo

di  ENRICO CAPPELLA

Consulente ADR/RID

In data 7 maggio 2014 è stato pubblicato su G.U. n. 104 – Serie Generale – il Decreto Ministeriale del Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 303 del 7 aprile 2014 recante: “Procedure per il rilascio dell’autorizzazione all’imbarco e trasporto marittimo e per il nulla osta allo sbarco e al reimbarco su altre navi (transhipment) delle merci pericolose”

Il nuovo testo:

approva e rende esecutive le nuove procedure per il rilascio dell’autorizzazione all’imbarco e trasporto marittimo e per il nulla-osta allo sbarco e al reimbarco su altre navi (transhipment) delle merci pericolose in colli e in unità di trasporto del carico che si effettuano nei porti italiani;
approva e rende esecutive le nuove regole per il trasporto di merci pericolose su navi traghetto in viaggi nazionali.

Occorre precisare, tra l’altro, che queste procedure non si applicano alla sosta e alla movimentazione delle merci pericolose all’interno delle aree portuali e a terra.

Premessa

Come indicato all’art. 2 del nuovo Decreto, sono stati abrogati con esso i precedenti decreti dirigenziali n.1105 del 18 novembre 2005 e n. 278 del 21 marzo 2006.
Il nuovo decreto riprendendo l’antica forma, pone nuove regole ed entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione e quindi il 6 giugno 2014.

E’ possibile scaricarne il testo al seguente indirizzo:
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-05-07&atto.codiceRedazionale=14A03389&elenco30giorni=true

Struttura del Decreto

Il Decreto è strutturato nel modo seguente:

ART. 1

Sono approvate e rese esecutive le procedure per il rilascio dell’autorizzazione all’imbarco e trasporto marittimo e per il  nulla osta allo sbarco e al reimbarco su altre navi (transhipment) delle merci pericolose, di cui all’allegato al presente decreto.

ART. 2

I decreti dirigenziali n. 1105 del 18 novembre 2005 e  278  del  21 marzo 2006 citati in premessa, sono abrogati.
Il presente decreto, unitamente al suo allegato e agli annessi  che ne costituiscono  parte  integrante,  e’ pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il  trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

ALLEGATO:

1. CAMPO DI APPLICAZIONE;
2. DEFINIZIONI;
3. MERCI PERICOLOSE AMMESSE AL TRASPORTO;
4. DOCUMENTAZIONE PER NAVI ADIBITE AL TRASPORTO DI
MERCI PERICOLOSE;
5. RISPONDENZA DEI VEICOLI AL PUNTO 5 RISOLUZIONE
IMO A.581(14);
6. AUTORIZZAZIONE ALL’IMBARCO;
7. DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA DA ALLEGARE
ALL’ISTANZA PER CERTE MERCI PERICOLOSE;
8. TRANSHIPMENT;
9. TRASPORTI IN ESENZIONE TOTALE;
10. TRASPORTI NAZIONALI SU TRAGHETTO (SOLO CARICHI O PAX.).

NR 7 ALLEGATI (MODULISTICA)

Analisi del Decreto

Le più importanti novità risiedono nei punti di seguito riassunti:

Punto 4:  le novità riguardano la documentazione richiesta alla nave che trasporta merci pericolose;
Punto 5: in merito all’applicazione della famosa risoluzione IMO A.581 (14) – punto 5 per la certificazione del punto di rizzaggio del veicolo l’unica novità riguarda il fatto di poter presentare, in luogo del certificato di collaudo, un documento  sostitutivo rilasciato dal costruttore;
Punto 6:  per il rilascio dell’autorizzazione all’imbarco, il nuovo punto 6 prevede per così dire diverse “minori” modifiche e invece un’importante modifica  rappresentata (punto 6.14) dalla fornitura al comandante della nave, a cura dello spedizioniere o del raccomandatario marittimo, dei
numeri di emergenza dello speditore;
Punto 7: in questo paragrafo troviamo informazioni relative alla documentazione integrativa da fornire nel caso di determinate tipologie di merci pericolose quali materiali radioattivi, esplosivi e rifiuti;
Punto 9: è il punto che contiene, insieme al punto 10, le più importanti novità:

Nel caso di trasporti di merci pericolose in esenzione totale (quantità limitata e quantità esente), oltre alla presentazione del documento di trasporto (Multimodal dangerous goods form), a cura dell’armatore, del raccomandatario marittimo o del comandante dovrà essere fatta una comunicazione riportante l’ubicazione a bordo delle merci pericolose, il numero totale delle persone a bordo e l’orario stimato della partenza.
Restano valide anche in caso di queste spedizioni le disposizioni del 6.14 a proposito delle informazioni sulle emergenze (numero telefonico di emergenza dello speditore);

Punto 10: questo ultimo punto affronta le modifiche normative alle regole fissate per la navigazione nazionale (traghetti) di merci pericolose precedentemente regolate dal Decreto n. 1105 del 18 novembre 2005 ora abrogato, come già sottolineato.
Vengono fissati i limiti temporali di durata del viaggio al di sotto dei quali è possibile l’applicazione parziale del codice IMDG Code dando spazio invece all’ADR, alle condizioni fissate al punto 10.1.1 e successivi:

• 2 ore e trenta minuti in caso di trasporto in colli;
• 2 ore e trenta minuti in caso di trasporto alla rinfusa;
• 2 ore in caso di trasporto in cisterna.

Le condizioni sono:

• il viaggio deve essere effettuato ESCLUSIVAMENTE in condizioni meteomarine favorevoli;
• deve essere riportata la marcatura “MARINE POLLUTANT”, se applicabile, in conformità al    codice IMDG;
• dovrà essere rispettata la normativa prevista dal codice IMDG relativa alle disposizioni riguardanti le merci pericolose ammissibili al trasporto (che dovranno essere ESCLUSIVAMENTE quelle elencate nel codice IMDG nonché quelle ESPRESSAMENTE autorizzate dall’Amministrazione) e alle disposizioni di cui alla parte 7 (disposizioni concernenti le operazioni di trasporto), fatto salvo lo stivaggio e la segregazione dei colli su veicoli stradali, autopropulsi o rimorchiabili, e su carri
ferroviari, ovvero dei contenitori caricati sugli stessi che può essere conforme all’ADR/RID.
• Per quanto riguarda il documento di trasporto richiesto, il documento Multimodale può essere sostituito dal documento di trasporto conforme ad ADR/RID;
• Dovranno comunque essere comunicate le informazioni sulle emergenze indicate al punto 6.14

Merci pericolose in quantità limitata o in quantità esente in viaggi nazionali su navi traghetto:
Per quanto riguarda le spedizioni di merci pericolose in quantità limitate ed esente, esse potranno essere spedite senza la presentazione dell’istanza (autorizzazione all’imbarco) e alla documentazione richiesta per fronteggiare le emergenze, dovrà però essere presentata all’autorità marittima del porto d’imbarco, a cura dell’interessato, una comunicazione scritta che il trasporto è effettuato in regime di merci pericolose imballate in quantità limitate e/o imballate in quantità esenti conformemente alle esenzioni previste ai Capitoli 3.4 e 3.5 dall’ADR e dal RID.
Tale comunicazione deve altresì riportare la tipologia della merce pericolosa (UN Number e proper shipping name), l’ubicazione a bordo del veicolo che trasporta merci pericolose, il numero totale delle persone a bordo e l’orario stimato di partenza.

L’autorità marittima, dopo aver verificato che la documentazione presentata sia completa in ogni sua parte e che le merci pericolose siano ammesse al trasporto, restituirà al richiedente una copia vistata della stessa che deve accompagnare le merci pericolose durante il trasporto ed essere esibita, su richiesta, all’autorità marittima del porto di sbarco.

Per ultimo sottolineiamo il fatto che che l’Autorità competente marittima (Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto) ha diramato una Circolare esplicativa, la nr. 29/2014 del 8 maggio 2014, con la quale fornire chiarimenti a tutti gli utenti sulle nuove procedure da seguire.
Il testo della circolare è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.guardiacostiera.it/ACFE37/13052014031411787.pdf

Milano, 20 maggio 2014
DGSA CONSULENZE – MILANO

Enrico CAPPELLA

mail: enrico.cappella@alice.it

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