ADR-Trasporto

Il trasporto di materie in grado di polimerizzare

Con l’entrata in vigore dei nuovi regolamenti sui trasporti di merci pericolose (ADR, RID, IMDG) si introduce nella classe 4.1 una nuova tipologia di materie pericolose, ovvero le materie in grado di polimerizzare. Se sei interessato alle novità introdotte dai regolamenti ADR/RID/IMDG, scarica gratuitamente l’ebook dedicato.

Introduzione e classificazione

Con questa nuova tipologia di merce pericolosa, viene introdotto il concetto di temperatura di polimerizzazione auto-accelerata (TPAA), ovvero la temperatura più bassa alla quale una materia può cominciare a polimerizzare nell’imballaggio, IBC o cisterna così come viene consegnato al trasporto. Si ottiene applicando le medesime procedure di prova di quelle usate per determinare la TDAA delle materie auto-reattive, conformemente alla sezione 28 della seconda parte del Manuale delle prove e dei criteri.

Per materie che polimerizzano, si intendono le materie che, senza stabilizzazione, sono suscettibili di subire una forte reazione esotermica causando la formazione di molecole più grandi o causando la formazione di polimeri nelle condizioni normali di trasporto.

Tali materie sono considerate come materie suscettibili di polimerizzare di classe 4.1 quando:

a)   la loro temperatura di polimerizzazione auto-accelerata (TPAA) è al massimo 75°C nelle condizioni (con o senza stabilizzazione chimica nella forma in cui sono consegnate al trasporto) o nell’imballaggio, IBC o cisterna nel quale la materia o la miscela devono essere trasportate;

b)   quando hanno un calore di reazione superiore a 300 J/g; e

c)   quando non soddisfano nessun altro criterio d’inclusione nelle classi da 1 a 8.

Una miscela che soddisfa i criteri di una materia che polimerizza deve essere classificata come materia che polimerizza della classe 4.1.

Le materie che polimerizzano sono soggette alla regolazione della temperatura durante il trasporto se la loro TPAA:

  • non supera 50°C nell’imballaggio o IBC in cui la materia deve essere trasportata, nel caso di materie consegnate al trasporto in imballaggi o IBC;
  • non supera 45°C nella cisterna in cui la materia deve essere trasportata, nel caso di materie consegnate al trasporto in cisterna.

Queste materie vengono classificate con i codici di classificazione PM (materie che polimerizzano), PM1 (non necessitanti una regolazione della temperatura) e PM2 (necessitanti una regolazione della temperatura). Tutte e quattro le rubriche sono associate al gruppo di imballaggio III. Lista delle rubriche:

1.   UN 3531 MATERIA SOLIDA CHE POLIMERIZZA, STABILIZZATA, N.A.S.

2.   UN 3532 MATERIA LIQUIDA CHE POLIMERIZZA, STABILIZZATA, N.A.S.

3.   UN 3533 MATERIA SOLIDA CHE POLIMERIZZA, CON REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA, N.A.S.

4.   UN 3534 MATERIA LIQUIDA CHE POLIMERIZZA, CON REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA, N.A.S.

Ulteriori dettagli sulle proprietà delle merci vengono offerti dal nuovo Codice IMDG, emendamento 38-16. Per UN 3531 e UN 3532 viene riportato che queste merci polimerizzano ad elevata temperatura o in un incendio, bruciando vigorosamente. Si tratta di merci insolubili in acqua, che a contatto con alcali o acidi possono causare polimerizzazioni pericolose. I prodotti della combustione o dell’auto-combustione accelerata possono essere tossica se inalata.

Nel caso di UN 3533 e UN 3534, si legge che queste merci polimerizzano a temperatura più alte della TPAA o in un incendio. Si tratta di merci insolubili in acqua, che a contatto con alcali o acidi possono causare polimerizzazioni pericolose. I prodotti della combustione o dell’auto-combustione accelerata possono essere tossica se inalata. Le temperature di controllo e di emergenza possono essere reperite nel documento di trasporto come richiesto dal 5.4.1.5.5 IMDG. Le temperature devono essere verificate regolarmente.

La nuova disposizione speciale 386 si applica alle quattro nuove rubriche introdotte, nella quale vengono specificate le condizioni per la stabilizzazione delle materie e per la regolazione della temperatura.

Imballaggi e cisterne

A condizione che siano rispettate le disposizioni generali relative all’imballaggio, è possibile utilizzare imballaggi semplici, imballaggi combinati, imballaggi compositi, IBC di metallo, di plastica rigida e compositi in conformità alle istruzioni di imballaggio P001, P002 per il trasporto in colli e IBC03 e IBC07 per il trasporto in IBC. Queste istruzioni prevedono inoltre delle nuove disposizioni speciali (PP92, PP93, B18, B19) per le quali gli imballaggi e IBC devono essere progettati e fabbricati in modo da lasciare uscire il gas o vapore per evitare l’accumulo della pressione che potrebbe provocare la rottura degli imballaggi in caso di perdita di stabilizzazione.

Infine per le materie che polimerizzano è autorizzato il trasporto ADR/RID sia per mezzo di cisterna mobile che per cisterne fisse. E’ importante notare che per il trasporto in cisterne fisse, le materie che polimerizzano sono sottoposte a disposizioni particolari. L’uso alternativo delle cisterne per altre materie e gruppi di materie è autorizzato soltanto se questo è specificato nel certificato di approvazione del tipo. Nel caso di trasporto regolato dal Codice IMDG, sono ammesse solo cisterne mobili T7.

Esenzioni

Dal punto di vista delle esenzioni, per i numeri ONU in oggetto è possibile solamente avvalersi dell’esenzione per unità di trasporto (1.1.3.6): le merci UN 3533 e UN 3534 ricadono nella categoria di trasporto 1 (20 Kg o 20 L), mentre le merci UN 3531 e UN 3532 sono state attribuite alla categoria di trasporto 2 (333 Kg o 333 L).

Disposizioni speciali

Oltre quanto descritto sulle condizioni di trasporto, carico, scarico e movimentazione (capitolo 7 ADR), per il trasporto in colli e le prescrizioni supplementari, si applicano le disposizioni relative alla chiusura dei colli (V1) e al controllo della temperatura (V8 e S4). Relativamente alle operazioni di carico, scarico e movimentazione, viene fissata in 20000 Kg la quantità massima per unità di trasporto (CV15), è necessario ispezionare le unità di trasporto prima del carico (CV21) e i colli devono essere caricati in modo tale che la circolazione libera dell’aria all’interno dello spazio riservato al carico assicuri una temperatura uniforme di carico. Il carico deve essere ripartito in carichi massimi di 5000 Kg, separati da spazi d’aria di almeno 0.05 m (CV 22).

Etichettatura e documentazione

A parte quanto prescritto dalla disposizione speciale 274, ovvero le designazioni ufficiali di trasporto generiche e “non altrimenti specificate”, devono essere completate con il nome tecnico della merce, per quanto riguarda l’etichettatura di colli e IBC, placcatura dei mezzi, pannelli arancioni e la documentazione non ci sono particolari disposizioni e si rimanda quindi a quanto disciplinato dai regolamenti ADR/RID/IMDG.

Trasporto ferroviario (RID)

Nel caso di trasporto per via ferroviaria (RID), esso è ammesso solamente per i numeri ONU 3531 e UN 3532.

Si ricorda che nel caso di trasporto combinato ADR/RID si deve seguire quanto prescritto in 1.1.4.4 RID.

Trasporto marittimo (Codice IMDG)

Nel caso di trasporto marittimo, oltre a quanto previsto dal Codice IMDG 38-16, le nuove rubriche sono state associate alla categoria di stivaggio D. Nello stivaggio è necessario proteggere la merce da fonti di calore (SW1) e, per i soli numeri ONU 3533 e 3534, trasportati con il controllo di temperatura (SW3). Infine, i codici di segregazione definiscono che le merci devono essere stivate “separato da” acidi (SG35) e “separato da” alcali (SG36).

Si ricorda che nel caso di trasporto intermodale ADR/IMDG è necessario attenersi alle disposizione del 1.1.4.2 e 5.4.1.1.7 ADR e al 5.4.2 ADR per il trasporto in container. Nel caso di trasporti comportanti un percorso IMDG/RID si faccia riferimento a 1.1.4.2 RID.

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Filippo Busolo

Consulente e formatore sul trasporto di merci pericolose secondo il regolamento ADR. Consulente sul regolamento CLP e le Schede di Sicurezza.

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