Impianto-Biogas

La pollina può essere qualificata come sottoprodotto

Gli art. 184 bis e 184 ter del TUA devono ritenersi univoci nel sancire che la pollina rientri nell’ambito dei sottoprodotti, risultando ammissibile il ricorso alla qualifica di sottoprodotto, rispetto a quella di rifiuto, quando vi sia la certezza che la sostanza sarà utilizzata nel corso di un successivo processo di produzione. In ogni caso, la qualifica di sottoprodotto non dipende affatto dall’emanazione del decreto ministeriale, diretto a stabilire i criteri qualitativi e quantitativi perché un residuo non si consideri un rifiuto. Tar Veneto, sentenza n. 617/2016

avatar

Salvatore Casarrubia

Avvocato specializzato in diritto ambientale, diritto della sicurezza sul lavoro e in diritto penale impresa.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *