Percorsi-Ambientali

Novità Normative e Criticità in Materia di Rifiuti e Economia Circolare

Evento Patrocinato dall’Ordine dei Chimici e dei Fisici della Provincia di Catania

Il seminario sarà l’occasione per commentare insieme queste conclusioni e valutarne gli effetti da un punto di vista pratico. Il tema riguarda la classificazione dei rifiuti con codice a specchio. Altri temi affrontati sono relativi alla cessazione della qualifica del rifiuto alla luce della recente sentenza del Consiglio di Stato n. 1229/2018 e la questione fanghi di depurazione in agricoltura.

La partecipazione all’evento è gratuita.  Prenotazione obbligatoria: segreteria@feiana.it

Secondo la cd. teoria della certezza, la procedura per la classificazione dei rifiuti con codici a specchio deve essere tale da fornire la prova certa che tutte le sostanze pericolose presenti in un rifiuto siano identificate attraverso la caratterizzazione qualitativamente e quantitativamente precisa del rifiuto, in modo che la non pericolosità sia dimostrata in concreto.

Quest’ultimo tipo di prova, per essere tale, deve coprire il 99,9% di tutti i componenti del rifiuto, poiché, posto che per alcuni parametri la norma fa dipendere la natura pericolosa dalla presenza di sostanze pericolose in concentrazione totale uguale o maggiore allo 0,1%, l’analisi è esaustiva solo se copre la percentuale residua, cioè il 99,9% del rifiuto analizzato.
Secondo un diverso orientamento, cd. teoria della probabilità, in caso di voci a specchio, per verificare la pericolosità di un rifiuto, non è necessario verificare analiticamente la presenza di tutte le migliaia di sostanze pericolose astrattamente esistenti e determinarne la concentrazione, ma deve essere indagata la presenza delle sostanze che con più elevato livello di probabilità potrebbero essere presenti nel rifiuto (essenzialmente sulla base delle materie prime impiegate nel processo produttivo) e, con riferimento a quelle, verificare il superamento dei limiti di concentrazione.

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 37460 del 27.07.2017, ha disposto il rinvio pregiudiziale della questione alla Corte di Giustizia, affinché si pronunci sui seguenti quesiti:
“a) Se l’allegato alla Decisione 2014/955/UE ed il Regolamento UE n. 1357/2014 vadano o meno interpretati, con riferimento alla classificazione dei rifiuti con voci speculari, nel senso che il produttore del rifiuto, quando non ne è nota la composizione, debba procedere alla previa caratterizzazione ed in quali eventuali limiti;
b) Se la ricerca delle sostanze pericolose debba essere fatta in base a metodiche uniformi predeterminate;
c) Se la ricerca delle sostanze pericolose debba basarsi su una verifica accurata e rappresentativa che tenga conto della composizione del rifiuto, se già nota o individuata in fase di caratterizzazione, o se invece la ricerca delle sostanze pericolose possa essere effettuata secondo criteri probabilistici considerando quelle che potrebbero essere ragionevolmente presenti nel rifiuto;
d) Se, nel dubbio o nell’impossibilità di provvedere con certezza all’individuazione della presenza o meno delle sostanze pericolose nel rifiuto, questo debba o meno essere comunque classificato e trattato come rifiuto pericoloso in applicazione del principio di precauzione”.

La formulazione dei quesiti non rende in maniera immediata i termini della questione, a differenza di come li aveva prospettati la Procura Generale nella requisitoria scritta:
“1. se il principio di precauzione … debba essere interpretato nel senso che, ai fini della classificazione di un rifiuto come pericoloso mediante riferimento a sostanze pericolose, sia in ogni caso necessaria un’analisi quantitativamente esaustiva del rifiuto in modo che la somma algebrica delle porzioni analizzate copra una percentuale che, sommata a quella di concentrazione più bassa prevista per le varie sostanze pericolose, raggiunga il 100% della composizione del rifiuto analizzato;
2. se, in caso di risposta affermativa al quesito, la mancata esecuzione di una analisi quantitativamente esaustiva nel senso indicato, determini la presunzione assoluta di pericolosità del rifiuto;
Omissis”.
Ma è chiaro che, tra le parole del quesito sub c), la Corte di Cassazione ripropone tutta la conflittualità tra teoria della certezza (“se la ricerca delle sostanze pericolose debba basarsi su una verifica accurata e rappresentativa che tenga conto della composizione del rifiuto”) e teoria della probabilità (“se invece la ricerca delle sostanze pericolose possa essere effettuata secondo criteri probabilistici considerando quelle che potrebbero essere ragionevolmente presenti nel rifiuto”).
Ad oggi, la Corte di Giustizia non si è pronunciata. Ma si conoscono già le conclusioni dell’Avvocato Generale.
Il seminario sarà l’occasione per commentare insieme queste conclusioni e valutarne gli effetti da un punto di vista pratico. Altri temi affrontati sono relativi alla cessazione della qualifica del rifiuto alla luce della recente sentenza del Consiglio di Stato n. 1229/2018 e la questione fanghi di depurazione in agricoltura.

La partecipazione all’evento è gratuita.  Prenotazione obbligatoria: segreteria@feiana.it

evento 14.12.2018

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Salvatore Casarrubia

Avvocato specializzato in diritto ambientale, diritto della sicurezza sul lavoro e in diritto penale impresa.

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