A partire dal 5 Luglio 2018 occorre effettuare la verifica di attribuzione della caratteristica di pericolo HP14 ai propri rifiuti in accordo con prescritto dal Regolamento 2017/997.
Vediamo nello specifico di cosa si tratta.
Il Regolamento UE 2017/997 modifica l’allegato III della direttiva quadro sui rifiuti 2008/98/CE per quanto concerne l’assegnazione della caratteristica di pericolo HP 14 Ecotossico.
Il regolamento appena citato, definisce i criteri comunitari stabiliti per l’attribuzione della caratteristica di pericolo HP14 superando di fatto le disposizioni relative all’assegnazione di tale caratteristica di pericolo contenuta nel regolamento 1357/2014.
Il Regolamento, in vigore dal 5 Luglio 2017 trova applicazione a partire dal 5 Luglio 2018.
In Italia, il D.Lg. 78 del 2015, convertito con modificazioni dalla legge n.125/2015, riporta all’art. 7 comma 9-ter che la caratteristica di pericolo di ecotossicità (HP 14) si attribuisce al rifiuto secondo le modalità dell’accordo ADR per la classe 9 – M6 e M7.
Per chi non lo sapesse, l’accordo ADR regola il trasporto internazionale di merci pericolose su strada. Tale accordo si basa sulle modalità di classificazione delle sostanze e delle miscele definite, dal Regolamento (UE) 1272/2008 conosciuto anche come regolamento CLP (acronimo di Classification, labeling and packaging).
L’interazione tra le norme ed i regolamenti può comportare in questo caso che le modifiche introdotte possano incidere anche sulle modalità di trasporto delle merci contenenti tali sostanze, secondo l’accordo ADR.
In base alle modifiche introdotte, la caratteristica di pericolo HP 14 si applica ai rifiuti che:
- Contengono in concentrazione pari o superiore a 0,1% sostanze che riducono lo strado di ozono (H420) (halon, tetracloruro di carbonio, clorofluorocarburi, idrofluorocarburi, tricloroetano, metilcloroformio, bromuro di metile, bromoclorometano, ecc…) e/o
- Contengono una o più sostanze classificate con tossicità acuta per l’ambiente acquatico (H400) in concentrazione pari o superiore al 25%, con un valore soglia dello 0,1 % e/o
- Contengono una o più sostanze classificate come sostanze con tossicità cronica per l’ambiente acquatico (H410, H411, H412), la cui somma ha concentrazione pari o superiore al 25%, con un valore soglia di 0,1 % per sostanze H410 e 1% per sostanze H411 e H412 ed applicando un fattore moltiplicativo di 100 per H410, di 10 per h411 e/o
- Contengono una o più sostanze classificate come sostanze con tossicità cronica per l’ambiente acquatico (H410, H411, H412, H413), la cui somma ha concentrazione pari o superiore al 25%, con un valore soglia di 0,1 % per sostanze H410 e 1% per sostanze H411, H412 e H413.
Il regolamento può quindi far risultare che rifiuti attualmente classificati come pericolosi possano non esserlo più e viceversa ovviamente.
Vediamo ora quali sono le condizioni che possono verificarsi e che i produttori devono tener presenti:
- Rifiuto ecotossico secondo l’ADR che permane nel suo stato anche secondo il regolamento 2017/997;
- Rifiuto ecotossico secondo l’ADR che non è più ecotossico secondo il regolamento 2017/997;
- Rifiuto non ecotossico secondo l’ADR che resta non ecotossico secondo il regolamento 2017/997;
- Rifiuto non ecotossico secondo l’ADR che diventa ecotossico secondo il regolamento 2017/997;
In aggiunta a queste condizioni dobbiamo considerare l’applicazione, dal 1° Marzo 2018, dell’aggiornamento del regolamento CLP, da cui discendono ulteriori 2 condizioni da tenere in considerazione:
- Rifiuto non ecotossico secondo l’ADR fino al 28 febbraio 2018, diventa ecotossico per effetto delle modifiche al regolamento CLP e che rimane ecotossico con l’applicazione del regolamento 2017/997;
- Rifiuti non ecotossico secondo l’ADR fino al 28 febbraio 2018 che diventa ecotossico a seguito delle modifiche introdotte al regolamento CLP e che non è più ecotossico secondo il regolamento 2017/997.
Cosa fare dunque per essere certi di essere in linea con quanto previsto dalla normativa?
I produttori di rifiuti speciali, tenuti sempre ad effettuare la classificazione e la caratterizzazione dei propri rifiuti (D.Lgs. 152/2006) devono:
- Verificare se nei rifiuti prodotti dai propri cicli produttivi vi sono composti pericolosi a cui sono attribuite le frasi di pericolo H420, H400, H410, H411, H412, H413;
- Procedere al ricalcolo delle concentrazioni dei composti ecotossici nei propri rifiuti in base a quanto stabilito dal regolamento UE 997/2017
Effettuato ciò si deve procedere alla riclassificazione dei propri rifiuti.
Di seguito uno specchietto illustrativo delle casistiche che possono presentarsi.
- Il rifiuto era classificato ecotossico ai sensi del regolamento ADR e non lo è più ai sensi del regolamento 2017/997
- Nel caso in cui il codice CER sia “a specchio” se al rifiuto non sono attribuibili altre caratteristiche di pericolo ai sensi del regolamento 1357/2014, allora si assegnerà il codice CER non pericoloso;
- Nel caso in cui il codice CER sia “pericoloso assoluto” non dovrà più essere attribuita la caratteristica di pericolo HP14.
- Nel caso in cui il codice CER sia “pericoloso assoluto” e non siano più attribuibili altre caratteristiche di pericolo, sarà necessario individuare un codice CER non pericoloso;
- Il rifiuto era classificato non ecotossico ai sensi del regolamento ADR e lo diventa ai sensi del regolamento 2017/997
- Nel caso in cui il codice CER sia “a specchio” non pericoloso dovrà essere assegnato il codice CER pericoloso ed attribuita la caratteristica di pericolo HP14;
- Nel caso in cui il codice CER sia “a specchio” pericoloso dovrà essere attribuita anche la caratteristica di pericolo HP14;
- Nel caso in cui il codice CER sia “pericoloso assoluto” si aggiungerà la caratteristica di pericolo HP14
- Se il rifiuto era classificato ecotossico ai sensi del regolamento ADR e continua ad esserlo secondo il Regolamento 2017/997 allora nulla cambia ed al rifiuto continua ad essere attribuita la caratteristica di pericolo HP14.
Se per la classificazione e riclassificazione dei rifiuti sono valide le istruzioni appena riportate, ovviamente occorre prestare attenzione anche ai registri di carico e scarico.
Molte imprese, che compilano correttamente i registri di carico e scarico rifiuti, potrebbero trovarsi nella condizione in cui vi siano in deposito temporaneo e sul registro dei rifiuti presi in carico prima del 5 luglio 2018. A seguito della riclassificazione dei propri rifiuti è necessario dare evidenza agli organi di controllo di quanto è stato effettuato (schede di caratterizzazione, analisi chimiche, procedura di classificazione e caratterizzazione dei propri rifiuti) e del corretto aggiornamento dei propri registri al fine di non far risultare disallineamenti. Tale procedura è ovviamente doverosa in quanto i rifiuti in carico dovranno essere avviati a recupero/smaltimento con il corretto codice CER e le giuste caratteristiche di pericolo.
Le indicazioni fornite di seguito sono dei suggerimenti atti a rendere il registro di carico e scarico chiaro al produttore ed agli organi di controllo e per avere una gestione corretta dei propri rifiuti.
- Per i rifiuti identificati con codice CER pericoloso “assoluto” che dal 5 Luglio 2018 vedono attribuirsi anche la caratteristica di pericolo HP14, questa deve essere inserita nelle annotazioni della registrazione di carico indicando il riferimento al regolamento 2017/997;
- Per i rifiuti identificati con codice CER a specchio pericoloso e che dal 5 Luglio 2018 continuano a restare pericolosi ma ai quali viene aggiunta la caratteristica di pericolo HP14 si procede come nel caso precedente;
- Per i rifiuti identificati con codice CER a specchio pericoloso e che dal 5 Luglio 2018 non sono più pericolosi occorre indicare nelle annotazioni il codice CER non pericoloso individuato a seguito della riclassificazione ed il riferimento al regolamento 2017/997;
- Per i rifiuti identificati con codice CER a specchio non pericoloso che al 5 Luglio 2018 divengono pericolosi occorre indicare nel campo delle annotazioni il codice CER pericolosi derivante dalla riclassificazione dei rifiuti, le nuove caratteristiche di pericolo ed il riferimento al regolamento 2017/997.
Consigliamo ai produttori di procedere rapidamente alla riclassificazione dei rifiuti prodotti dai propri cicli produttivi.