(Oli usati e comunicazioni alla Commissione europea)
1. Dopo l’articolo 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono inseriti i seguenti articoli: “Articolo 216-bis
(Oli usati)
1. Fatti salvi gli obblighi riguardanti la gestione dei rifiuti pericolosi, gli oli usati sono gestiti in base alla classificazione attribuita ad essi ai sensi e per gli effetti dell?articolo 184, nel rispetto delle disposizioni della parte IV del presente decreto e, in particolare, secondo l?ordine di priorita’ di cui all’articolo 179, comma 1.
2. Fermo quanto previsto dall’articolo 187, il deposito temporaneo, la raccolta e il trasporto degli oli usati sono realizzati in modo da tenere costantemente separate, per quanto tecnicamente possibile, tipologie di oli usati da destinare, secondo l’ordine di priorita’ di cui all’articolo 179, comma 1, a processi di trattamento diversi fra loro. E’ fatto comunque divieto di miscellare gli oli minerali usati con altri tipi di rifiuti o di sostanze.
3. Gli oli usati devono essere gestiti:
a) in via prioritaria, tramite rigenerazione tesa alla produzione
di basi lubrificanti;
b) in via sussidiaria e, comunque, nel rispetto dell?ordine di
priorita’ di cui all’articolo 179, comma 1, qualora la rigenerazione
sia tecnicamente non fattibile ed economicamente impraticabile,
tramite combustione, nel rispetto delle disposizioni di cui al titolo
III-bis della parte II del presente decreto e al decreto legislativo
11 maggio 2005, n. 133;
c) in via residuale, qualora le modalita’ di trattamento di cui
alle precedenti lettere a) e b) non siano tecnicamente praticabili a
causa della composizione degli oli usati, tramite operazioni di
smaltimento di cui all’Allegato B della parte IV del presente
decreto.
4. Al fine di dare priorita’ alla rigenerazione degli oli usati,
le spedizioni transfrontaliere di oli usati dal territorio italiano
verso impianti di incenerimento e coincenerimento collocati al di
fuori del territorio nazionale, sono escluse nella misura in cui
ricorrano le condizioni di cui agli articoli 11 e 12 del regolamento
(CE) n. 1013/2006. Si applicano i principi di cui agli articoli 177 e
178, nonche’ il principio di prossimita’.
5. Le spedizioni transfrontaliere di oli usati dal territorio
italiano verso impianti di rigenerazione collocati al di fuori del
territorio nazionale sono valutate ai sensi del regolamento (CE) n.
1013/2006 e, in particolare, dell’articolo 12 del predetto
regolamento.
6. Ai fini di cui al comma 5, il Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare puo’ individuare con uno o piu’
decreti gli elementi da valutare secondo le facolta’ concesse alle
autorita’ di spedizione o di transito nell’esercizio delle competenze
di cui agli articoli 11 e 12 del regolamento (CE) n. 1013/2006.
7. Con uno o piu’ regolamenti del Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare da adottarsi, ai sensi dell’articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico, entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite
le norme tecniche per la gestione di oli usati in conformita’ a
quanto disposto dal presente articolo.
8. I composti usati fluidi o liquidi solo parzialmente formati di
olio minerale o sintetico, compresi i residui oleosi di cisterna, i
miscugli di acqua e olio, le emulsioni ed altre miscele oleose sono
soggette alla disciplina sugli oli usati.”.
Articolo 216-ter
(Comunicazioni alla Commissione europea)
1. I piani di gestione ed i programmi di prevenzione di cui
all’articolo 199, commi 1 e 3, lettera r) e le loro eventuali
revisioni sostanziali, sono comunicati al Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare, utilizzando il formato
adottato in sede comunitaria, per la successiva trasmissione alla
Commissione europea.
2. Con cadenza triennale, il Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare comunica alla Commissione europea le
informazioni sull’applicazione della direttiva 2008/98/CE, inviando
una relazione settoriale in formato elettronico sulla base di un
questionario o di uno schema inviato dalla Commissione europea stessa
sei mesi prima del periodo contemplato dalla citata relazione
settoriale.
3. La relazione di cui al comma 2, trasmessa la prima volta alla
Commissione europea entro nove mesi dalla fine del triennio che
decorre dal 12 dicembre 2010, prevede, tra l’altro, le informazioni
sulla gestione degli oli usati, sui progressi compiuti
nell’attuazione dei programmi di prevenzione dei rifiuti, di cui
all’articolo 199, comma 3, lettera r), e sulla misure previste
dall’eventuale attuazione del principio della responsabilita’ estesa
del produttore, di cui all’articolo 178-bis, comma 1, lettera a).
4. Gli obiettivi di cui all’articolo 181 relativi alla
preparazione per il riutilizzo e al riciclaggio di rifiuti, sono
comunicati alla Commissione europea con i tempi e le modalita’
descritte nei commi 2 e 3.
5. La parte quarta del presente decreto nonche’ i provvedimenti
inerenti la gestione dei rifiuti, sono comunicati alla Commissione
europea.”.