L’art. 10 del TUA detta una norma di coordinamento nell’ipotesi in cui il progetto ricada sia sotto l’ambito della VIA che dall’AIA. In questa sede è sufficiente rilevare che il provvedimento di VIA “fa luogo” del provvedimento di AIA, in genere, per i provvedimenti di competenza statale.
Le Regioni, per i progetti di loro competenza, assicurano modalità di coordinamento con la possibilità di prevedere che “provvedimento di valutazione d’impatto ambientale faccia luogo anche di quella autorizzazione”.