VIA negativa: l’Amministrazione deve comunque istruire la domanda di AIA?

L’art. 10 del TUA detta una norma di coordinamento nell’ipotesi in cui il progetto ricada sia sotto l’ambito della VIA che dall’AIA. In questa sede è sufficiente rilevare che il provvedimento di VIA “fa luogo” del provvedimento di AIA, in genere, per i provvedimenti di competenza statale.

Le Regioni, per i progetti di loro competenza, assicurano modalità di coordinamento con la possibilità di prevedere che “provvedimento di valutazione d’impatto ambientale faccia luogo anche di quella autorizzazione”.

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La nozione di rifiuto si ricava dalla definizione dei sottoprodotti

Salvatore Avvocato Casarrubia – info@cs-legal.it

Deve intendersi per rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto di cui il produttore o il detentore si disfi, o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi, senza che assuma rilievo la circostanza che ciò avvenga attraverso lo smaltimento del prodotto o tramite il suo recupero. La nozione di rifiuto non deve essere intesa nel senso di escludere le sostanze e gli oggetti suscettibili di riutilizzazione economica. Non rileva, pertanto, l’interesse che altri possa avere allo sfruttamento del bene inservibile e non più utile al suo detentore, poiché tale interesse non trasforma il rifiuto in qualcosa di diverso. Occorre infatti porsi nell’ottica esclusiva del detentore/produttore del rifiuto, non in quella di chi ha interesse all’utilizzo del rifiuto stesso. E’ la condotta del detentore/produttore che qualifica l’oggetto come rifiuto e che con la sua azione del “disfarsi” pone un “problema”, quello della gestione del rifiuto, la cui risoluzione costituisce attività di pubblico interesse (D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 177, comma 2). La nozione di sottoprodotto concorre a meglio circoscrivere l’ambito della condotta del “disfarsi”. Sottoprodotti son sempre state quelle sostanze o quegli oggetti dei quali sin dall’inizio fosse certa, e non eventuale, la destinazione al riutilizzo nel medesimo ciclo produttivo o alla loro utilizzazione da parte di terzi. E’ questa certezza oggettiva del riutilizzo che esclude a monte l’intenzione di disfarsi dell’oggetto o della sostanza: la mancanza di certezze iniziali sull’intenzione del produttore/detentore del rifiuto di “disfarsene” e l’eventualità di un suo riutilizzo legata a pure contingenze, impedisce in radice che esso possa essere qualificato come “sottoprodotto” sol perché il detentore se ne disfi mediante un negozio giuridico. Cass. pen. sentenza del 02.12.2014

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Rifiuti Pericolosi. Le nuove caratteristiche di pericolo. Regolamento (UE) n. 1357/2014 del 18 dicembre 2014

Sulla Gazzetta Ufficiale Europea L 365 del 19 dicembre 2014 è stato pubblicato il Regolamento (UE) n. 1357/2014 del 18 dicembre 2014 che sostituisce l’allegato III della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive.

Con questo Regolamento sono modificati i codici H (i nuovi codici saranno identificati con le lettere HP) che definiscono le caratteristiche di pericolo dei rifiuti.
Il Regolamento 1375/2014 entra in vigore l’8 gennaio 2015 e si applica a decorrere dal 1° giugno 2015.

Regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014 , che sostituisce l’allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive Testo rilevante ai fini del SEE

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

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Raccolta piccoli rifiuti elettronici, oltre 10 tonnellate nelle isole ecologiche intelligenti

Positivi i primi dati dell’iniziativa del consorzio Ecolight per incrementare i volumi di raccolta. «Se i cittadini non portano i RAEE alle isole ecologiche, noi portiamo le isole ecologiche nelle aree commerciali», spiega il direttore generale di Ecolight Giancarlo Dezio

Oltre 10 tonnellate di piccoli rifiuti elettronici conferiti da quasi 5mila persone. È questo il primo bilancio dei 21 cassonetti intelligenti dedicati ai piccoli RAEE che sono stati messi in alcune aree commerciali dell’Emilia Romagna da Ecolight in collaborazione con il Gruppo Hera. Il consorzio che si occupa della gestione dei rifiuti elettronici su scala nazionale ha dato vita ad un progetto per incrementare i volumi di raccolta dei RAEE di piccole dimensioni. «Partiamo da un dato: tra i piccoli RAEE solamente 1 su 5 segue una corretta gestione. Per lo più, telefonini, frullatori e radio quando rotti vengono chiusi in un qualche cassetto prima di essere messi nella raccolta indifferenziata. Visto che i cittadini fanno fatica a portare i loro piccoli RAEE all’isola ecologica, abbiamo voluto portare l’isola ecologica nelle zone dove maggiormente si concentra la gente, ovvero le grandi aree commerciali», spiega Giancarlo Dezio direttore generale del consorzio Ecolight. E i primi riscontri sono positivi: «Quasi 5mila persone hanno utilizzato i 21 cassonetti intelligenti – RAEEshop – finora posizionati, conferendo così oltre 10 tonnellate di rifiuti tra computer e prodotti informatici, elettrodomestici utilizzati in cucina per la preparazione dei cibi e telefonini», prosegue Dezio.

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